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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1654/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to ARCIDIACONO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fiumefreddo di
Sicilia (CT) il 19/06/2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
22/12/2005, maggiorenne, e nata a [...] il Persona_2
30/12/2011;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 09/12/2024 e cioè “1. dichiarare la separazione dei coniugi, con conseguenti disposizioni di legge;
2. affidarsi la figlia minore entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. disporsi che la madre possa tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,30; per un periodo di un mese durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. disporsi che la madre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento al padre dell'importo di euro 320,00 mensili (€ 160,00
per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il
2 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da aprile 2024 sino a giugno 2025.
Dal mese di luglio 2025, considerato che il figlio si sta avviando Per_1
all'indipendenza economica in quanto durante l'estate 2024 ha lavorato e tuttora sta svolgendo stages retribuiti, la madre provvederà al mantenimento della sola figlia minore, mediante versamento al padre dell'importo di euro
300,00 mensili, con le medesime modalità.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
In ogni caso le parti prevedono che, dal mese di luglio 2025, la somma di €
300,00 mensili che la signora corrisponderà al signor vada CP_1 Pt_1
considerata comprensiva del mantenimento per entrambi i figli, anche dunque qualora il figlio non abbia ancora conseguito l'autosufficienza Per_1
economica.
5. disporsi che la madre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, sino alla loro indipendenza economica, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
6. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
7. spese di lite compensate, salva riserva di deposito di istanza di liquidazione stante l'ammissione del sig. al PSS”. Pt_1
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 07/09/2023 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con Controparte_1
3 la quale aveva contratto matrimonio concordatario in Fiumefreddo di Sicilia
(CT), in data 19/06/2004; ha dedotto che dall'unione erano nati due figli,
[...]
, nato il [...] e nata il [...] e che era Per_1 Persona_2
ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso il padre, in Brugnera (PN)
in via Orsera di Tamai n. 32, di stabilirsi l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione, rimesse al genitore che ha con sé i figli nel momento in cui la esercita;
con diritto per la madre di vederli e di tenerli con sé secondo piano genitoriale allegato;
ha chiesto, altresì, di stabilirsi a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari ad euro 300,00 mensili
(euro 150,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, assegno unico universale al padre collocatario e nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi;
infine, ha chiesto di autorizzarsi il rilascio passaporto per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con il genitore, con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio.
, nel costituirsi nel procedimento in data Controparte_1
09/11/2023, non si è opposta alla domanda di separazione e di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la casa paterna, pur pervenendo a conclusioni diverse sulle questioni concernenti il mantenimento,
ovvero chiedendo che sia disposto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore e la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno, assegno unico integralmente a favore del padre, detrazioni fiscali in favore di ciascun genitore giusta metà e, infine, spese e compensi di lite totalmente rifusi.
All'esito dell'udienza del giorno 11/12/2023, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del giudice relatore sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. Autorizza i
4 coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affida i figli minori e di ani 17 e 12, a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. Dispone
che il figlio , ormai prossimo alla maggiore età (in quanto compirà 18 Per_1
anni il 22 dicembre p.v.) potrà concordare direttamente con la madre i tempi di frequentazione;
per quanto riguarda la figlia dispone che la madre Per_2
possa tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e le Controparte_1
seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 21.30 nella settimana in cui ha il turno lavorativo la mattina e dal venerdì sera alla domenica sera nella settimana in cui ha il turno lavorativo pomeridiano, nonché per sette giorni durante il periodo di vacanze natalizie, per tre giorni durante il periodo pasquale, sempre alternando le festività, e per 15 giorni per le ferie estive. I
genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
4. Dispone che la madre Controparte_1
provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia uando presso Per_2
di sé e provveda al mantenimento ordinario del figlio in via indiretta, Per_1
5 mediante versamento al padre dell'importo di euro 160,00 Parte_1
mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
5. Dispone che la madre Controparte_1
provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone
e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. 6. Dispone
che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”; è stato, quindi, ordinato il deposito di documentazione attestante la capacità economica dei genitori e la causa è stata rinviata al 21/06/2024. All'esito di quest'ultima udienza, il giudice relatore designato, ritenuto opportuno tener conto di alcune sopravvenienze, quali il compimento della maggiore età del figlio , il Per_1
trasferimento della convenuta a Belluno, i nuovi tempi di frequentazione tra la madre e la figlia minore e l'accordo tra le parti rispetto al contributo per il mantenimento della prole (pari ad euro 320,00), ha invitato le parti a conciliare la lite. I coniugi hanno accolto l'invito, apportando lievi modifiche su decorrenze e ammontare del mantenimento ordinario, e all'udienza del
09/12/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
6 Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dai documenti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto della minore;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Fiumefreddo di Sicilia CP_1
(CT), in data 19/06/2004;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 3, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1654/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to ARCIDIACONO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fiumefreddo di
Sicilia (CT) il 19/06/2004, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
22/12/2005, maggiorenne, e nata a [...] il Persona_2
30/12/2011;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 09/12/2024 e cioè “1. dichiarare la separazione dei coniugi, con conseguenti disposizioni di legge;
2. affidarsi la figlia minore entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per la minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. disporsi che la madre possa tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20,30; per un periodo di un mese durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, alternando ogni anno il giorno di Pasqua o Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa della mamma;
ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno della figlia;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo;
4. disporsi che la madre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta,
mediante versamento al padre dell'importo di euro 320,00 mensili (€ 160,00
per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il
2 giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da aprile 2024 sino a giugno 2025.
Dal mese di luglio 2025, considerato che il figlio si sta avviando Per_1
all'indipendenza economica in quanto durante l'estate 2024 ha lavorato e tuttora sta svolgendo stages retribuiti, la madre provvederà al mantenimento della sola figlia minore, mediante versamento al padre dell'importo di euro
300,00 mensili, con le medesime modalità.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
In ogni caso le parti prevedono che, dal mese di luglio 2025, la somma di €
300,00 mensili che la signora corrisponderà al signor vada CP_1 Pt_1
considerata comprensiva del mantenimento per entrambi i figli, anche dunque qualora il figlio non abbia ancora conseguito l'autosufficienza Per_1
economica.
5. disporsi che la madre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, sino alla loro indipendenza economica, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
6. disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre,
mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%;
7. spese di lite compensate, salva riserva di deposito di istanza di liquidazione stante l'ammissione del sig. al PSS”. Pt_1
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 07/09/2023 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con Controparte_1
3 la quale aveva contratto matrimonio concordatario in Fiumefreddo di Sicilia
(CT), in data 19/06/2004; ha dedotto che dall'unione erano nati due figli,
[...]
, nato il [...] e nata il [...] e che era Per_1 Persona_2
ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso il padre, in Brugnera (PN)
in via Orsera di Tamai n. 32, di stabilirsi l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione, rimesse al genitore che ha con sé i figli nel momento in cui la esercita;
con diritto per la madre di vederli e di tenerli con sé secondo piano genitoriale allegato;
ha chiesto, altresì, di stabilirsi a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari ad euro 300,00 mensili
(euro 150,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, assegno unico universale al padre collocatario e nulla per il mantenimento reciproco dei coniugi;
infine, ha chiesto di autorizzarsi il rilascio passaporto per eventuali viaggi all'estero dei figli minori con il genitore, con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio.
, nel costituirsi nel procedimento in data Controparte_1
09/11/2023, non si è opposta alla domanda di separazione e di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la casa paterna, pur pervenendo a conclusioni diverse sulle questioni concernenti il mantenimento,
ovvero chiedendo che sia disposto il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore e la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50% ciascuno, assegno unico integralmente a favore del padre, detrazioni fiscali in favore di ciascun genitore giusta metà e, infine, spese e compensi di lite totalmente rifusi.
All'esito dell'udienza del giorno 11/12/2023, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del giudice relatore sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. Autorizza i
4 coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affida i figli minori e di ani 17 e 12, a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso di sé; con collocazione prevalente presso il padre;
3. Dispone
che il figlio , ormai prossimo alla maggiore età (in quanto compirà 18 Per_1
anni il 22 dicembre p.v.) potrà concordare direttamente con la madre i tempi di frequentazione;
per quanto riguarda la figlia dispone che la madre Per_2
possa tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e le Controparte_1
seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 21.30 nella settimana in cui ha il turno lavorativo la mattina e dal venerdì sera alla domenica sera nella settimana in cui ha il turno lavorativo pomeridiano, nonché per sette giorni durante il periodo di vacanze natalizie, per tre giorni durante il periodo pasquale, sempre alternando le festività, e per 15 giorni per le ferie estive. I
genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo.
4. Dispone che la madre Controparte_1
provveda al mantenimento ordinario diretto della figlia uando presso Per_2
di sé e provveda al mantenimento ordinario del figlio in via indiretta, Per_1
5 mediante versamento al padre dell'importo di euro 160,00 Parte_1
mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
5. Dispone che la madre Controparte_1
provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone
e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. 6. Dispone
che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre in quanto collocatario prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%”; è stato, quindi, ordinato il deposito di documentazione attestante la capacità economica dei genitori e la causa è stata rinviata al 21/06/2024. All'esito di quest'ultima udienza, il giudice relatore designato, ritenuto opportuno tener conto di alcune sopravvenienze, quali il compimento della maggiore età del figlio , il Per_1
trasferimento della convenuta a Belluno, i nuovi tempi di frequentazione tra la madre e la figlia minore e l'accordo tra le parti rispetto al contributo per il mantenimento della prole (pari ad euro 320,00), ha invitato le parti a conciliare la lite. I coniugi hanno accolto l'invito, apportando lievi modifiche su decorrenze e ammontare del mantenimento ordinario, e all'udienza del
09/12/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, come riportate in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da alla quale Parte_1
la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto,
dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
6 Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dai documenti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
manifestamente superfluo appare, pertanto, l'ascolto della minore;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Fiumefreddo di Sicilia CP_1
(CT), in data 19/06/2004;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 3, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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