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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
EL FA Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1467/2025 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Picciocchi - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pecchia - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/07/2025 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Baiano il 22/05/1994;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 9 di tale comune e tale anno, alla Parte II, Serie A;
- che si sono separati giudizialmente giusta sentenza n. 1596/2015 del 15 9 2015;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunziata con la sentenza innanzi indicata.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai lunga protrazione dello stesso.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto. Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nata a [...] il [...] - e - nato a Parte_1 Controparte_1
Baiano il 07/04/1966 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25/10/2025.
Il Presidente estensore
EL FA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
EL FA Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1467/2025 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Picciocchi - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pecchia - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/07/2025 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Baiano il 22/05/1994;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 9 di tale comune e tale anno, alla Parte II, Serie A;
- che si sono separati giudizialmente giusta sentenza n. 1596/2015 del 15 9 2015;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunziata con la sentenza innanzi indicata.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai lunga protrazione dello stesso.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto. Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nata a [...] il [...] - e - nato a Parte_1 Controparte_1
Baiano il 07/04/1966 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25/10/2025.
Il Presidente estensore
EL FA