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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1692/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1692/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
- RICORRENTE E con l'avv. PINOTTI MARCO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c, le parti hanno chiesto recepirsi le modifiche alle condizioni separazione tra loro concordate relative all'affidamento e al mantenimento della prole;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 moglie , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 200,00, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere da aprile 2026, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, con versamento diretto da parte del terzo datore di lavoro del sig.
[...] , con sede in Castelvetro di Modena (MO), Via Spilamberto CP_1 CP_2
n. 30/c.»; Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di separazione, revoca l'assegno di mantenimento a carico di per la figlia . Controparte_1 Per_2
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 17/4/2025
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1692/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
- RICORRENTE E con l'avv. PINOTTI MARCO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c, le parti hanno chiesto recepirsi le modifiche alle condizioni separazione tra loro concordate relative all'affidamento e al mantenimento della prole;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 moglie , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 200,00, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere da aprile 2026, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025, con versamento diretto da parte del terzo datore di lavoro del sig.
[...] , con sede in Castelvetro di Modena (MO), Via Spilamberto CP_1 CP_2
n. 30/c.»; Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di separazione, revoca l'assegno di mantenimento a carico di per la figlia . Controparte_1 Per_2
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 17/4/2025
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli