Ordinanza collegiale 26 febbraio 2021
Sentenza breve 3 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 26/02/2021, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00129/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2021, proposto da
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. s.c. a r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giampietro Berti, Francesco Carricato, Tania Bertaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessia Zennaro in Mestre-Venezia, via San Donà n. 9/G;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Barioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, piazzetta G. Zorzetto n. 1;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio - inerzia serbato dall’Amministrazione Provinciale di Rovigo in relazione alle istanze proposte dal ricorrente in data 18 giugno 2019, prot. n. 856, 8 novembre 2019 e 7 aprile 2020, prot. n. 450, volte ad ottenere il rilascio, da parte della resistente Provincia di Rovigo, del nulla osta alle autorizzazioni di pesca previsto dall’art. 5 della Convenzione inter partes Rep. Int. del 29 aprile 2016, nonché dall’art. 6 del Regolamento disciplinante i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di pesca attualmente vigente,
nonché per la declaratoria
dell’obbligo di provvedere in modo espresso, nel termine di trenta giorni, con l’adozione del provvedimento finale, in merito alla predette istanze proposte dal ricorrente in data 18 giugno 2019, prot. n. 856, 8 novembre 2019 e 7 aprile 2020, prot. n. 450, volte ad ottenere il rilascio, da parte della resistente Provincia di Rovigo del nulla osta alle autorizzazioni di pesca previsto dall’art. 5 della Convenzione inter partes Rep. Int. del 29.4.2016, nonché dall’art. 6 del Regolamento disciplinante i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di pesca attualmente vigente,
nominando
fin d’ora, in caso di inosservanza, il Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva,
nonché, in via subordinata, per l’annullamento,
previa istanza cautelare
della nota Prot. P/GE 2020/0007093 del 14 aprile 2020 del Segretario Direttore Generale della Provincia di Rovigo, Dr.ssa Maria Votta Gravina, nonché di tutte le note ivi richiamate, in qualità di atti presupposti, vale a dire le note Prot. 17388 del 19 giugno 2019 e la nota Prot. 3715 del 20 febbraio 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, come specificato in ricorso,
nonché per il risarcimento
di tutti i danni derivati e derivanti al ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti avversati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con sentenza di questa Sezione 23 luglio 2020, n. 659, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione;
- che tale pronuncia è stata annullata con rinvio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 gennaio 2021, n. 231, la quale ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo;
- che la causa è stata quindi riassunta avanti al Giudice del rinvio ed assegnata a questa Sezione;
- che la trattazione della controversia, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve tuttavia essere assegnata ad un Collegio in diversa composizione o ad una diversa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 marzo 2020, n. 1829, punto 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 24 gennaio 2014, numeri 4 e 5; id. 25 marzo 2009, n. 2);
- che pertanto, come comunicato all’odierna camera di consiglio, deve darsi atto che la trattazione del ricorso verrà assegnata alla Seconda Sezione di questo Tribunale;
- che la pronuncia sulle spese del giudizio verrà effettuata al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), dà atto che la trattazione del ricorso oggetto di riassunzione verrà assegnata alla Seconda Sezione.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 24 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO