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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
404/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Muto del Foro di Avellino, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Marzano di
Nola (AV), Via Nazionale n. 46;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1
medesimo;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 16.04.2025 e ritualmente notificato,
[...]
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, Pt_1
presentando opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002078141, emessa dall , sede di Parma in data 10.03.2025 e notificata in data 25.03.2025, e CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla parte ricorrente a seguito di una eventuale quanto illegittima esecuzione.
Nel merito
- Accogliere il presente ricorso per tutti i motivi indicati e per l'effetto annullare e/o revocare l'impugnata ordinanza-ingiunzione in quanto illegittima e viziata.
- Condannare conseguentemente parti resistenti, in solido tra loro o solo chi di dovere, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 08.05.2025, si costituiva in giudizio
, dando atto dell'intervento annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e CP_2
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
- che, all'udienza del 27.05.2025, il procuratore di parte opponente aderiva alle conclusioni formulate dall , instando, tuttavia, affinché l Controparte_3 CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite.
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019); considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore di delle spese di lite, che quantifica in Euro Parte_1
300,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge, somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Parma, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U.,
n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
404/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Antonio Muto del Foro di Avellino, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Marzano di
Nola (AV), Via Nazionale n. 46;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli
Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in
Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1
medesimo;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 16.04.2025 e ritualmente notificato,
[...]
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, Pt_1
presentando opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002078141, emessa dall , sede di Parma in data 10.03.2025 e notificata in data 25.03.2025, e CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla parte ricorrente a seguito di una eventuale quanto illegittima esecuzione.
Nel merito
- Accogliere il presente ricorso per tutti i motivi indicati e per l'effetto annullare e/o revocare l'impugnata ordinanza-ingiunzione in quanto illegittima e viziata.
- Condannare conseguentemente parti resistenti, in solido tra loro o solo chi di dovere, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 08.05.2025, si costituiva in giudizio
, dando atto dell'intervento annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e CP_2
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
- che, all'udienza del 27.05.2025, il procuratore di parte opponente aderiva alle conclusioni formulate dall , instando, tuttavia, affinché l Controparte_3 CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite.
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019); considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore di delle spese di lite, che quantifica in Euro Parte_1
300,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge, somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Parma, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U.,
n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)