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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 212/2024 V.G., avente ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001, promosso da
, (c.f. ) in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari
- opponente -
CONTRO
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello CP_1 C.F._1
Mura in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione
- opposto -
***
Con ricorso depositato il 10.04.2024 iscritto al n. 41/2024 V.G., l'Avv. Franco Mario Conti ha adito la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, al fine di ottenere la condanna del al pagamento, ex L.89/2001, di un equo indennizzo per l'irragionevole Parte_1
durata del procedimento fallimentare n. 03/2008 della soc. . Controparte_2
All'uopo ha dedotto che:
1) in forza della propria prestazione professionale resa nell'interesse della società, era creditore della somma di € 114.934,63;
2) detta società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 3/2008;
3) il 17.1.2009 aveva presentato istanza di ammissione al passivo, ove (il 18.03.2009) era stato ammesso in via privilegiata per la minor somma di € 106.320,13, oltre IVA e CPA;
4) allo stato, e sebbene fossero ormai trascorsi quasi 16 anni dalla sentenza di fallimento, la procedura risultava bloccata in attesa del deposito della relazione periodica da parte del Curatore. Ha chiesto condannarsi il al pagamento in suo favore di una somma non Parte_1
inferiore a € 40.000,00, oltre accessori e spese.
Con decreto n. 30/2024 del 28.05.2024, la Corte di merito, in persona del Consigliere delegato, ha accolto la domanda riconoscendo a titolo di equa riparazione la somma di euro 4.320,00, oltre spese processuali.
Riscontrato nel D.I. di cui in epigrafe l'esistenza di un errore materiale (il nominativo del destinatario dell'indennizzo veniva indicato in Vargiu Pierfranco) in data 26.9.2024 l'Avv. Franco Mario Conti ha presentato ricorso per la correzione di detto errore.
Il Consigliere delegato ha accolto l'istanza in data 3.10.2024.
Con ricorso 26.11.2024, l'Avvocatura dello Stato di Cagliari nell'interesse del Parte_1
ha proposto opposizione avverso il D.I. di cui sopra con cui ha lamentato l'inefficacia dello
[...]
stesso per tardività della notifica, rilevando che il D.I. era stato pubblicato (e comunicato) in data
28.5.2024 laddove la notifica era stata effettuata (solo) in data 29.10.2024.
Ha concluso perché fosse “accertata e dichiarata la tardività della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, poiché avvenuta in violazione dell'art. 5, comma 2, legge 898/2001: per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del predetto decreto, nonché la non riproponibilità della domanda.”.
All'atto della sua costituzione in giudizio l'Avv. Franco Conti ha concluso per il rigetto della opposizione rilevando la correttezza della notificazione effettuata il 30.05.2024 e, quindi, “entro i termini di legge al personalmente, all'indirizzo pec Parte_1 Email_1
estratto dall'elenco degli indirizzi telematici il giorno stesso della notifica, avvenuta appena 2 giorni dopo il deposito del decreto in cancelleria” e ciò in ossequio all'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale “la notifica del titolo va […] effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all'amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato […]”.
Ha chiesto rigettarsi l'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese del giudizio.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Dispone l'art.144 c.p.c. (rubricato “notificazione alle amministrazioni dello Stato”) che per “le amministrazioni dello stato si osservano le disposizioni speciali che prescrivono la notificazione presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato”.
Soccorre a tale proposito l'art.11 del R.D. 1611/1933, come modificato l'art.1, L.260/58, a norma del quale “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso
l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale
è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
È pacifico insegnamento della Suprema Corte quello per cui le disposizioni di cui si è detto “utilizzano espressioni di contenuto inequivoco, tali da far intendere che nelle ipotesi ivi considerate la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato è la sola praticabile: alla stessa è possibile sottrarsi solo nelle ipotesi particolari in cui il legislatore ha inteso espressamente derogare alla regola generale posta dall'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933” (così già Cass. 28528/2018).
Nella specie, posto che il D.I. oggetto di opposizione è stato notificato il 30.05.2024 direttamente al all'indirizzo pec e non già presso gli Uffici Controparte_3 Email_2
della Avvocatura dello Stato, tale notifica deve considerarsi non utilmente effettuata (non ricorrendo neppure alcuna situazione di deroga).
Né può dirsi neppure tempestiva quella effettuata in data 29.10.2024 presso l'Avvocatura Distrettuale di Cagliari.
Dispone l'art.5, I co, della L.89/2001 che “contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione”: a norma del II comma il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
Per insegnamento della Suprema Corte (dal quale non vi è ragione di dissentire) “l'acquiescenza al decreto prevista dal comma 3 del cit. art. 5 rende improponibile l'opposizione ma non impedisce affatto l'avvio del procedimento di correzione di errore materiale che non è certo un rimedio impugnatorio, ma di mera natura amministrativa: ma poiché il termine di cui al secondo comma è un termine perentorio, non disponibile, né discrezionale, in caso di mancato rispetto del medesimo, il decreto è inefficace e la domanda non può essere riproposta (così Cass. 21206/2019; più di recente anche Cass. 33001/2024).
In altri termini deve escludersi che il termine per la notificazione del decreto possa (nuovamente)
decorrere dal provvedimento di correzione di errore materiale, atteso che una tale conclusione, oltre a confliggere con il dato testuale della disposizione, potrebbe integrare gli estremi di un escamotage per rientrare automaticamente in termine, in caso di tardività della notificazione (v. Cass. cit.).
La descritta situazione si è verificata nella specie, ove il D.I. è stato notificato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ben oltre il termine di 30 giorni dal deposito dello stesso – v. art. art.5 L. 89/2001 – non potendo neppure ritenersi ipotizzabile una situazione di rimessione in termini per effetto del provvedimento di correzione di cui si è detto.
Portato di quanto precede è la declaratoria di inefficacia del D.I. n.30/24 e la conseguente non riproponibilità della domanda.
Considerate le ragioni della decisione, le spese di lite (che seguono il principio della soccombenza) sono liquidate secondo il valore minimo dello scaglione relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione, attesa la non complessità del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della opposizione, dichiara inefficace il D.I. n. 30/2024 reso da questa Corte in data
28.05.2024, statuizione alla quale consegue la non riproponibilità della domanda;
- dichiara tenuto e condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in euro 213,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Doriana Meloni
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 212/2024 V.G., avente ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001, promosso da
, (c.f. ) in persona del Ministro in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari
- opponente -
CONTRO
AVV. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello CP_1 C.F._1
Mura in forza di procura apposta in calce alla memoria di costituzione
- opposto -
***
Con ricorso depositato il 10.04.2024 iscritto al n. 41/2024 V.G., l'Avv. Franco Mario Conti ha adito la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, al fine di ottenere la condanna del al pagamento, ex L.89/2001, di un equo indennizzo per l'irragionevole Parte_1
durata del procedimento fallimentare n. 03/2008 della soc. . Controparte_2
All'uopo ha dedotto che:
1) in forza della propria prestazione professionale resa nell'interesse della società, era creditore della somma di € 114.934,63;
2) detta società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 3/2008;
3) il 17.1.2009 aveva presentato istanza di ammissione al passivo, ove (il 18.03.2009) era stato ammesso in via privilegiata per la minor somma di € 106.320,13, oltre IVA e CPA;
4) allo stato, e sebbene fossero ormai trascorsi quasi 16 anni dalla sentenza di fallimento, la procedura risultava bloccata in attesa del deposito della relazione periodica da parte del Curatore. Ha chiesto condannarsi il al pagamento in suo favore di una somma non Parte_1
inferiore a € 40.000,00, oltre accessori e spese.
Con decreto n. 30/2024 del 28.05.2024, la Corte di merito, in persona del Consigliere delegato, ha accolto la domanda riconoscendo a titolo di equa riparazione la somma di euro 4.320,00, oltre spese processuali.
Riscontrato nel D.I. di cui in epigrafe l'esistenza di un errore materiale (il nominativo del destinatario dell'indennizzo veniva indicato in Vargiu Pierfranco) in data 26.9.2024 l'Avv. Franco Mario Conti ha presentato ricorso per la correzione di detto errore.
Il Consigliere delegato ha accolto l'istanza in data 3.10.2024.
Con ricorso 26.11.2024, l'Avvocatura dello Stato di Cagliari nell'interesse del Parte_1
ha proposto opposizione avverso il D.I. di cui sopra con cui ha lamentato l'inefficacia dello
[...]
stesso per tardività della notifica, rilevando che il D.I. era stato pubblicato (e comunicato) in data
28.5.2024 laddove la notifica era stata effettuata (solo) in data 29.10.2024.
Ha concluso perché fosse “accertata e dichiarata la tardività della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, poiché avvenuta in violazione dell'art. 5, comma 2, legge 898/2001: per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del predetto decreto, nonché la non riproponibilità della domanda.”.
All'atto della sua costituzione in giudizio l'Avv. Franco Conti ha concluso per il rigetto della opposizione rilevando la correttezza della notificazione effettuata il 30.05.2024 e, quindi, “entro i termini di legge al personalmente, all'indirizzo pec Parte_1 Email_1
estratto dall'elenco degli indirizzi telematici il giorno stesso della notifica, avvenuta appena 2 giorni dopo il deposito del decreto in cancelleria” e ciò in ossequio all'insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale “la notifica del titolo va […] effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all'amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato […]”.
Ha chiesto rigettarsi l'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese del giudizio.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Dispone l'art.144 c.p.c. (rubricato “notificazione alle amministrazioni dello Stato”) che per “le amministrazioni dello stato si osservano le disposizioni speciali che prescrivono la notificazione presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato”.
Soccorre a tale proposito l'art.11 del R.D. 1611/1933, come modificato l'art.1, L.260/58, a norma del quale “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso
l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale
è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
È pacifico insegnamento della Suprema Corte quello per cui le disposizioni di cui si è detto “utilizzano espressioni di contenuto inequivoco, tali da far intendere che nelle ipotesi ivi considerate la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato è la sola praticabile: alla stessa è possibile sottrarsi solo nelle ipotesi particolari in cui il legislatore ha inteso espressamente derogare alla regola generale posta dall'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933” (così già Cass. 28528/2018).
Nella specie, posto che il D.I. oggetto di opposizione è stato notificato il 30.05.2024 direttamente al all'indirizzo pec e non già presso gli Uffici Controparte_3 Email_2
della Avvocatura dello Stato, tale notifica deve considerarsi non utilmente effettuata (non ricorrendo neppure alcuna situazione di deroga).
Né può dirsi neppure tempestiva quella effettuata in data 29.10.2024 presso l'Avvocatura Distrettuale di Cagliari.
Dispone l'art.5, I co, della L.89/2001 che “contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione”: a norma del II comma il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
Per insegnamento della Suprema Corte (dal quale non vi è ragione di dissentire) “l'acquiescenza al decreto prevista dal comma 3 del cit. art. 5 rende improponibile l'opposizione ma non impedisce affatto l'avvio del procedimento di correzione di errore materiale che non è certo un rimedio impugnatorio, ma di mera natura amministrativa: ma poiché il termine di cui al secondo comma è un termine perentorio, non disponibile, né discrezionale, in caso di mancato rispetto del medesimo, il decreto è inefficace e la domanda non può essere riproposta (così Cass. 21206/2019; più di recente anche Cass. 33001/2024).
In altri termini deve escludersi che il termine per la notificazione del decreto possa (nuovamente)
decorrere dal provvedimento di correzione di errore materiale, atteso che una tale conclusione, oltre a confliggere con il dato testuale della disposizione, potrebbe integrare gli estremi di un escamotage per rientrare automaticamente in termine, in caso di tardività della notificazione (v. Cass. cit.).
La descritta situazione si è verificata nella specie, ove il D.I. è stato notificato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ben oltre il termine di 30 giorni dal deposito dello stesso – v. art. art.5 L. 89/2001 – non potendo neppure ritenersi ipotizzabile una situazione di rimessione in termini per effetto del provvedimento di correzione di cui si è detto.
Portato di quanto precede è la declaratoria di inefficacia del D.I. n.30/24 e la conseguente non riproponibilità della domanda.
Considerate le ragioni della decisione, le spese di lite (che seguono il principio della soccombenza) sono liquidate secondo il valore minimo dello scaglione relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione, attesa la non complessità del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento della opposizione, dichiara inefficace il D.I. n. 30/2024 reso da questa Corte in data
28.05.2024, statuizione alla quale consegue la non riproponibilità della domanda;
- dichiara tenuto e condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in euro 213,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 26 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Doriana Meloni