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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 462 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Masoni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile ex art. 473bis. 49 c.p.c. CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed il Giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 472 bis 28 c.p.c. per rinuncia del difensore.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, , Parte_1 premesso che 14.07.1994 aveva contratto matrimonio in Civitavecchia (RM) con e che dalla loro unione era nata (31.03.2002), venuta Controparte_1 Per_1 meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che la convivenza tra le parti è cessata nel 2018, che la figlia è maggiorenne è economicamente autonoma e vive con il proprio compagno e che anche la insegnante di ruolo presso CP_1 il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Civitavecchia, è economicamente indipendente.
Il ricorrente ha concluso e chiesto la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e di indipendenza economica delle parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 19.11.2025 è comparso il solo ricorrente con il proprio difensore ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso effettuata ex art. 140 c.p.c., ha dichiarato la contumacia della resistente ed ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusive per rinuncia della parte.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale
2 che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2018.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
Nulla deve essere disposto in favore della figlia delle parti in quanto maggiorenne ed autonoma economicamente e deve essere dichiarata l'indipendenza economica delle parti atteso che la rimasta contumace nel CP_1 presente giudizio, lavora stabilmente come insegnate e può dunque provvedere in via autonoma al proprio mantenimento e non essendovi stata domanda riconvenzionale di mantenimento da parte della resistente.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio cumulativo che deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato con separata ordinanza per la fissazione di udienza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 462/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 25.08.1956 e nata a Controparte_1
Civitavecchia (RM) il 14.04.1964, aventi contratto matrimonio il 14.07.1994 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 100 P.2 S. A anno 1994;
B) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese alla definizione del giudizio cumulativo.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia, il 28 novembre 2025
3 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
4
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 462 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Masoni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile ex art. 473bis. 49 c.p.c. CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed il Giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 472 bis 28 c.p.c. per rinuncia del difensore.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, , Parte_1 premesso che 14.07.1994 aveva contratto matrimonio in Civitavecchia (RM) con e che dalla loro unione era nata (31.03.2002), venuta Controparte_1 Per_1 meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e la conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che la convivenza tra le parti è cessata nel 2018, che la figlia è maggiorenne è economicamente autonoma e vive con il proprio compagno e che anche la insegnante di ruolo presso CP_1 il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Civitavecchia, è economicamente indipendente.
Il ricorrente ha concluso e chiesto la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e di indipendenza economica delle parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 19.11.2025 è comparso il solo ricorrente con il proprio difensore ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso effettuata ex art. 140 c.p.c., ha dichiarato la contumacia della resistente ed ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusive per rinuncia della parte.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale
2 che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2018.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151
c.c.
Nulla deve essere disposto in favore della figlia delle parti in quanto maggiorenne ed autonoma economicamente e deve essere dichiarata l'indipendenza economica delle parti atteso che la rimasta contumace nel CP_1 presente giudizio, lavora stabilmente come insegnate e può dunque provvedere in via autonoma al proprio mantenimento e non essendovi stata domanda riconvenzionale di mantenimento da parte della resistente.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio cumulativo che deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato con separata ordinanza per la fissazione di udienza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile in primo grado iscritta al n. 462/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 25.08.1956 e nata a Controparte_1
Civitavecchia (RM) il 14.04.1964, aventi contratto matrimonio il 14.07.1994 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 100 P.2 S. A anno 1994;
B) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese alla definizione del giudizio cumulativo.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia, il 28 novembre 2025
3 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
4
Il Giudice relatore
Dott. Gianluca Gelso