Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 16342
CASS
Sentenza 20 novembre 2002

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Il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l'affitto e il comodato.

Nel procedimento di qualificazione del contratto, il giudice di merito non è vincolato dal "nomen iuris" che ad esso hanno attribuito le parti, pur dovendo tener conto anche di questo dato, ma deve ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito i quali, a fronte di un contratto denominato dalle parti come volto alla costituzione di diritti temporanei di superficie e di servitù di passaggio, hanno ritenuto di qualificarlo come contratto costitutivo di un diritto personale di godimento, sulla base sia della durata temporanea del rapporto, sia della rilevanza dell'attività commerciale che il concessionario avrebbe dovuto svolgere sul fondo, la cui mancanza in base al contratto avrebbe comportato la risoluzione del rapporto).

Commentari3

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Ma.Li.Ma. s.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l'ordinanza notificatale il 5 maggio 2021 con la quale il Comune di Parma le intimava lo sgombero dei locali ubicati all'interno del Teatro Regio di Parma e dell'Auditorium Paganini di Parma adibiti all'esercizio di attività di ristorazione di tipo bar in quanto occupati sine titulo. Il Comune di Parma, infatti, intendeva acquisire la disponibilità dei locali di sua proprietà, in quanto parti integranti del Teatro Regio e dell'Auditorium Paganini appartenenti al suo patrimonio pubblico indisponibile e …

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  • 2Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 24 maggio 2023

    FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la Ma.Li.Ma. s.r.l. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, l'ordinanza notificatale il 5 maggio 2021 con la quale il Comune di Parma le intimava lo sgombero dei locali ubicati all'interno del Teatro Regio di Parma e dell'Auditorium Paganini di Parma adibiti all'esercizio di attività di ristorazione di tipo bar in quanto occupati sine titulo. Il Comune di Parma, infatti, intendeva acquisire la disponibilità dei locali di sua proprietà, in quanto parti integranti del Teatro Regio e dell'Auditorium Paganini appartenenti al suo patrimonio pubblico indisponibile e …

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  • 3Servitù irregolare: ammissibile purché il vincolo sia temporaneoAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 16342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16342
Data del deposito : 20 novembre 2002

Testo completo