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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 324/2021 tra
Parte_1
ATTORE contro
E + Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 12 febbraio 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, sono comparsi per gli attori gli avv. Salvatore Carta e Tonino Moretti.
Nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. Gli Avv.ti Carta e Moretti discutono la causa, precisano le conclusioni, già rassegnate in atto di citazione, affinché “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e proprietari in Parte_1 Parte_2
virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e ultraventennale, del terreno agricolo in agro del
Comune di Baunei identificato al catasto terreni del Comune di Baunei al F. 82 mappale 86, confinante con strada comunale di accesso proprietà fratelli , , eredi Per_1 CP_2 CP_3 Per_2
e , salvo altri.
[...] Persona_3 Controparte_4
Con vittoria delle spese e competenze del giudizio in caso di resistenza”, chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00.
1 Alle ore 15,00 è comparso, in sostituzione degli avv.ti Salvatore Carta e Tonino Moretti, l'avv.
Rosalino Ghironi.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 324/2021
Segue verbale dell'udienza 12.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 324 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il 26.12,1964 (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Baunei, nella via Monte Oili n. 12, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Carta e dell'Avv. ST. Tonino Moretti che li rappresentano in virtù di procura resa a margine all'atto di citazione attori
CONTRO
, , , , Controparte_1 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, CP_11 CP_12 CP_13 CP_2 [...]
, , , , , CP_2 CP_14 CP_13 CP_15 CP_2
, , . CP_16 CP_17 CP_11 CP_18 [...]
, CP_3 CP_19
convenuti contumaci 2 E
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 10.6.2021, ritualmente notificato, anche in rinnovazione, nei termini e nelle forme di legge, gli attori hanno convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale tutti i soggetti indicati in epigrafe chiedendo che venisse accertato e dichiarato in loro favore l'acquisto per usucapione del terreno agricolo, sito in agro del Comune di Baunei, rione “Osulai” distante circa due km dal centro abitato di Santa Maria Navarrese, identificato al catasto terreni Comune di Baunei al
F. 82 particella 86, confinante con strada comunale di accesso proprietà fratelli , Persona_4
eredi e , salvo altri . CP_3 Per_2 Persona_3 Controparte_4
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori hanno dedotto di aver esercitato il possesso sul terreno sopra descritto per un periodo ultraventennale in modo pubblico, pacifico e continuato e senza opposizione da parte di alcuni, dichiarando che è loro interesse che vengano dichiarati proprietari sul detto fondo, affinché venga giudizialmente accertata tale situazione possessoria per poter procedere alle trascrizioni ipotecarie e alle volture catastali.
Con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 1, gli attori hanno precisato che il terreno oggetto dell'odierna causa, è situato a breve distanza dalla casa ove risiedono attualmente in località “Sa
Mandara” nell'agro del Comune di Baunei, più precisamente i due terreni sono separati solo da una strada comunale, questo fa sì che ci sia una presenza quotidiana dei coniugi nel terreno in oggetto, al fine di seguirne la coltivazione e il pascolo.
Gli attori hanno, altresì, allegato a sostegno della loro pretesa che il terreno risulta recintato, per tutto il suo perimetro, con pali in cemento e rete metallica e che il lavoro di recinzione fu effettuato dai medesimi più di vent'anni fa e periodicamente ne viene curata la manutenzione attraverso l'estirpazione dei rovi e di altre piante infestanti che crescono ai bordi della recinzione.
Hanno precisato che nel terreno sono presenti alcuni grandi alberi di carrubo che annualmente i coniugi – raccolgono per destinarle all'alimentazione delle loro capre, ed inoltre che Pt_1 Pt_2
nei primi anni novanta, in seguito ai lavori stradali eseguiti dal comune sulla strada che confina per un lato con l'immobile in oggetto, è stata allargata la sede stradale e costruita una cunetta per la raccolta delle acque piovane, ciò ha comportato da prima la demolizione e poi il ripristino da parte degli attori della recinzione, come sopra descritta, del lato confinante con la via pubblica.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c. il giudice, verificata la regolarità della
3 notificazione dichiarava la contumacia dei convenuti, fatta eccezione per , nato a CP_11
Baunei il 6.4.1961 e di , nato a [...] il [...], nei confronti dei quali la CP_2 notificazione dell'atto di citazione non risultava regolarmente perfezionata.
All'udienza del 22.2.2022, rinnovata la notificazione dell'atto di citazione, così come disposto su ordine del giudice, veniva dichiarata la contumacia del convenuto . CP_11
La notificazione dell'atto di citazione al convenuto si è rivelata immediatamente CP_2
difficoltosa, ragione per la quale si sono susseguite diverse udienze (22.6.2022, 22.2.2023, 20.3.2023,
22.11.2023).
All'udienza del 22.11.2023, stante la regolarità della notificazione, veniva dichiarata la contumacia del convenuto . CP_2
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile de quo, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare della denuncia di successione di a favore del fratello , regolarmente Persona_5 CP_2
convenuto nel presente giudizio.
Pertanto, si deve ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, non essendosi costituiti in giudizio, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci,
All'esito dei richiesti termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., ammesse ed espletate le prove di parte attrice, all'odierna udienza del 12.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., il quale prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
4 venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sul fondo in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dagli attori, individuando con precisione l'ubicazione, e le proprietà confinanti con quelle oggetto del giudizio.
In particolare, i testi e , sentiti all'udienza del 3.7.2024, hanno Tes_1 Testimone_2 invero concordemente riferito - per averne avuto diretta e personale cognizione in quanto compaesani degli attori, sia perché titolari di immobili posti nelle immediate vicinanze di quello oggetto di indagine, e - come tali - abituali frequentatori dei luoghi per cui nella presente sede processuale è giudizio - che il terreno - a partire da ben oltre vent'anni e segnatamente dagli inizi degli anni novanta
- che gli attori avevano posseduto in via esclusiva il lotto di terreno meglio specificato nella premessa
5 in fatto che precede, adibendolo stabilmente a coltivazioni agricole e alla raccolta dei frutti, ripulendolo periodicamente da sterpaglie ed erbacce anche quale presidio antincendio.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che gli attori hanno utilizzato in via esclusiva il fondo in esame, situato in agro di Baunei, località Osulai, coltivandolo come seminativo (avena / orzo), destinandolo ad uso pascolo. Il teste in merito ha riferito che dal 1995 al 2023 ha arato, per CP_2 conto degli attori, il detto terreno, e che sul fondo gli attori vi conducono al pascolo le capre di loro proprietà, precisando che l'aratura avviene ogni due/tre anni, e che qualche anno lasciano il terreno incolto “a riposo”.
È risultato dalla prova testimoniale che nel terreno sono presenti in prevalenza alberi di carrubo, ulivi e olivastri, e che gli attori provvedono alla cura, alla pulizia periodica e alla potatura delle piante ivi presenti, occupandosi personalmente della raccolta dei relativi frutti quali olive e bacche di carrube, destinando queste ultime all'alimentazione delle capre.
Pertanto, da oltre vent'anni gli attori hanno fatto del terreno in parola un uso diretto o indiretto. Da tale data risultano gli unici proprietari che utilizzano i beni, ed è risultato incontroverso, che i medesimi li hanno sempre puliti, coltivati raccogliendone i relativi frutti.
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Nel caso di specie il fondo oggetto della domanda di usucapione è rappresentato da terreno adibito, da oltre vent'anni sino all'attualità alla pulizia delle piante di ulivo e carrubo, alla raccolta dei relativi frutti e alla semina come erbaio, gli attori hanno fornito la dimostrazione dell'utilizzo dello stesso secondo la sua normale destinazione, infatti hanno curato il bene usucapendo, anche per interposta persona, manifestando così un potere di fatto sulla cosa del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (art. 832 c.c.).
I predetti testi hanno confermato la continuità del possesso, ancora in atto al momento dell'instaurazione del presente giudizio, così come la presenza di recinzioni e chiusure atte ad
6 escludere il godimento di terzi sulle singole porzioni di terreno possedute dagli attori quale tipica espressione delle facoltà proprie del proprietario.
Sul punto i testimoni hanno riferito che l'appezzamento di terreno, situato di fronte all'abitazione degli attori, negli anni Novanta era recintato con le siepi di fichi d'india, intorno al 1994, quando è stata realizzata la strada che conduce al bivio di Triei e alla località di Santa Maria Navarrese, di aver visto il con l'aiuto di un operaio, recintare il terreno con rete metallica e pali in cemento, Pt_1 all'ingresso è stato posizionato un cancello agricolo realizzato da un pezzo di rete, senza serratura, che si sposta all'occorrenza. La recinzione riguarda i lati confinanti con la strada, l'altro lato non è recintato ci sono rovi e siepi di fichi d'india di aver visto l'attore dedicarsi alla pulizia del confine.
Tutti i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione, la superficie, le proprietà confinanti e le caratteristiche del fondo in esame, riconoscendolo anche sulla base dell'estratto di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero dell'identificativo catastale corrispondente all'immobile de quo.
Infine, i testi hanno affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del fondo da parte degli attori e di aver visto solo i medesimi utilizzarlo nell'arco temporale considerato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree. Conclusivamente, gli attori hanno quindi dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi– desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata sul bene uti dominus, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sul fondo oggetto del presente giudizio.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve ritenersi perfezionata a beneficio degli attori la fattispecie acquisitiva a titolo originario del bene immobile come identificato negli atti del giudizio, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1140 e 1158 c.c..
7 Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dagli attori debbono restare a loro carico. Gli attori, d'altra parte, hanno subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dichiara
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), proprietari pro indiviso Parte_2 C.F._2 del terreno sito nel Comune di Baunei identificato al catasto terreni del Comune di Baunei al F. 82 mappale 86;
II.dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Lanusei, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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