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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 28888/24 R.G. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Pasquale Biondi, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli alla via CP_1
De Gasperi n. 55.
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente della società azienda operante nel settore del trasporto Controparte_2 aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO. Ha esposto di avere adito il Tribunale di Napoli con ricorso del 5.10.2021 (R.G. 11530/21), chiedendo la condanna dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per CP_1 il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, al pagamento della prestazione integrativa FSTA spettante ai lavoratori di settore, in relazione ai periodi di Cassa Integrazione in deroga usufruiti nel 2020, ossia per il periodo dal 25/03/2020 al 31/10/2020, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n. 95269/2016, avente la finalità di garantire, in caso di riduzione dell'orario lavorativo, che il trattamento complessivamente goduto sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento percepita dagli interessati nei 12 mesi precedenti;
che con sentenza n. 4891/2023 l' era stato condannato ad erogare in suo favore la suddetta indennità CP_1 per alcuni periodi specificatamente indicati. Ha precisato che l aveva provveduto al pagamento delle prestazioni dovute CP_1 soltanto per alcuni periodi, sulla base dei dati trasmessi dalla omettendo CP_2 di procedere al pagamento per altri periodi individuati come da prospetto conteggio in ricorso.
Ha concluso chiedendo di “1) Condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte istante della Parte_1 somma di € 774,28 o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si costituiva, rimanendo CP_1 contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come sottolineato dal procuratore del ricorrente nelle note di t.s. in occasione della odierna udienza, si è verificato nelle more del presente procedimento il pagamento della prestazione. In particolare, nelle indicate note di t.s. è stata sottolineata, con riguardo al ricorrente, la circostanza secondo cui l'Ente, nelle more del presente procedimento, ha corrisposto all'istante la somma 774,28 maggiorata degli interessi legali, in completa adesione alla richiesta formulata dal lavoratore con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Pertanto, è stata concordemente chiesta nell'interesse del ricorrente la cessazione della materia del contendere;
il procuratore del ricorrente ha instato per la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento delle spese processuali in ragione della sua
“soccombenza virtuale”, essendosi resa necessaria l'azione giudiziariaper l'ingiustificato comportamento dell' che, senza alcuna valida ragione, ha deciso di CP_1 non riconoscere il diritto all'istante ed ha ingiustificatamente procrastinato il pagamento dovuto, nonostante Codesto Tribunale avesse già accertato, con sentenza n. 4891/2023 pubblicata il 18/07/2023, il diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta.
2 Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, il pagamento è avvenuta successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto il pagamento stesso in data di certo antecedente le note redatte dal ricorrente per l'udienza del 29.5.25, laddove il ricorso è stato depositato nel dicembre 2024 e notificato il 24.4.24.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
3 Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso ma non è certo se sia avvenuto prima o dopo la notifica dello stesso, essendo rimasto l' contumace e non avendo prodotto alcuna documentazione CP_1 sul punto parte ricorrente;
detto pagamento è a sua volta successivo all'emissione della sentenza accertativa del diritto e di condanna, risalente a sua volta al luglio 2023; pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell' al CP_1 pagamento della metà delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, metà che viene liquidata come da dispositivo, considerata anche la natura seriale della lite, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
Nulla deve disporsi quanto alla restante metà, stante la contumacia dell' vittorioso CP_1 in tale parte.
Quanto al richiesto incremento delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 alcuna maggiorazione è dovuta dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha, nella specie, agevolato lo studio e la decisione della controversia (cfr. Cass. n. 37692/2022; Cass 15572/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà CP_1
in euro € 380,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi nel ricorso anticipatario.
Nulla quanto alla restante metà delle dette spese.
Si comunichi. Napoli, 15.7.2025
Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
4
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 28888/24 R.G. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Pasquale Biondi, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli alla via CP_1
De Gasperi n. 55.
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente della società azienda operante nel settore del trasporto Controparte_2 aereo e aeroportuale presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO. Ha esposto di avere adito il Tribunale di Napoli con ricorso del 5.10.2021 (R.G. 11530/21), chiedendo la condanna dell' , quale gestore del Fondo di solidarietà per CP_1 il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, al pagamento della prestazione integrativa FSTA spettante ai lavoratori di settore, in relazione ai periodi di Cassa Integrazione in deroga usufruiti nel 2020, ossia per il periodo dal 25/03/2020 al 31/10/2020, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 294/2004 e al D.M. n. 95269/2016, avente la finalità di garantire, in caso di riduzione dell'orario lavorativo, che il trattamento complessivamente goduto sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento percepita dagli interessati nei 12 mesi precedenti;
che con sentenza n. 4891/2023 l' era stato condannato ad erogare in suo favore la suddetta indennità CP_1 per alcuni periodi specificatamente indicati. Ha precisato che l aveva provveduto al pagamento delle prestazioni dovute CP_1 soltanto per alcuni periodi, sulla base dei dati trasmessi dalla omettendo CP_2 di procedere al pagamento per altri periodi individuati come da prospetto conteggio in ricorso.
Ha concluso chiedendo di “1) Condannare la convenuta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte istante della Parte_1 somma di € 774,28 o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, l' non si costituiva, rimanendo CP_1 contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, per come sottolineato dal procuratore del ricorrente nelle note di t.s. in occasione della odierna udienza, si è verificato nelle more del presente procedimento il pagamento della prestazione. In particolare, nelle indicate note di t.s. è stata sottolineata, con riguardo al ricorrente, la circostanza secondo cui l'Ente, nelle more del presente procedimento, ha corrisposto all'istante la somma 774,28 maggiorata degli interessi legali, in completa adesione alla richiesta formulata dal lavoratore con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Pertanto, è stata concordemente chiesta nell'interesse del ricorrente la cessazione della materia del contendere;
il procuratore del ricorrente ha instato per la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento delle spese processuali in ragione della sua
“soccombenza virtuale”, essendosi resa necessaria l'azione giudiziariaper l'ingiustificato comportamento dell' che, senza alcuna valida ragione, ha deciso di CP_1 non riconoscere il diritto all'istante ed ha ingiustificatamente procrastinato il pagamento dovuto, nonostante Codesto Tribunale avesse già accertato, con sentenza n. 4891/2023 pubblicata il 18/07/2023, il diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta.
2 Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, il pagamento è avvenuta successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto il pagamento stesso in data di certo antecedente le note redatte dal ricorrente per l'udienza del 29.5.25, laddove il ricorso è stato depositato nel dicembre 2024 e notificato il 24.4.24.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
3 Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso ma non è certo se sia avvenuto prima o dopo la notifica dello stesso, essendo rimasto l' contumace e non avendo prodotto alcuna documentazione CP_1 sul punto parte ricorrente;
detto pagamento è a sua volta successivo all'emissione della sentenza accertativa del diritto e di condanna, risalente a sua volta al luglio 2023; pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell' al CP_1 pagamento della metà delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, metà che viene liquidata come da dispositivo, considerata anche la natura seriale della lite, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
Nulla deve disporsi quanto alla restante metà, stante la contumacia dell' vittorioso CP_1 in tale parte.
Quanto al richiesto incremento delle spese ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 alcuna maggiorazione è dovuta dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha, nella specie, agevolato lo studio e la decisione della controversia (cfr. Cass. n. 37692/2022; Cass 15572/2022).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta metà CP_1
in euro € 380,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi nel ricorso anticipatario.
Nulla quanto alla restante metà delle dette spese.
Si comunichi. Napoli, 15.7.2025
Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
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