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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/07/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8205/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8205 dell'anno 2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza dell'8.05.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 40 giorni per le memorie conclusionali e 20 per quelle di replica, termini venuti a scadere in data 7.07.2025, vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Tretola, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Gennaro
Vesuviano (NA), alla via Nola n. 277;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Gambi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla Via G. Pastore n. 6;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2259/2017 emesso dal Tribunale di Nola in materia di contratto d'appalto.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'8.05.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2259/2017, ha ingiunto al il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
(per il prosieguo solo della somma complessiva di € 110.707,45, oltre
[...] CP_1 interessi legali e spese di procedimento, per il mancato pagamento della fattura n. di € 51.940,94 Pt_2 (oltre IVA) “per oneri di smaltimento rifiuti” e della fattura n. 2/PA di € 48.702,20 (oltre IVA) “a saldo dei lavori eseguiti”, in relazione al contratto d'appalto n. 3/2015, stipulato dal Parte_1
(in qualità di committente) e la società (azienda appaltatrice). CP_1
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione il Parte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per genericità del credito azionato, nonché, per infondatezza dello stesso, non risultando supportato da adeguata prova scritta;
sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo de quo per violazione del principio del ne bis in idem, deducendo che il credito azionato in via monitoria dalla società appaltatrice sarebbe riconducibile a quello oggetto di un precedente giudizio attivato dalla medesima società, ex art. 702 bis, innanzi al Tribunale di Nola, recante RG n. 5945/2016, definito bonariamente con l'accordo del 3/3/17. Ulteriormente, parte opponente ha eccepito la violazione del principio della concentrazione delle domande e delle azioni giudiziarie, avendo parte opposta parcellizzato un credito unitario. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del credito de quo, specificando che i lavori appaltati erano da intendersi “a corpo” (distinti in: “impianti tecnologici”,
“opere edili” e “verde ed arredo urbano”), di talché, il prezzo offerto (oggetto di aggiudicazione) era comprensivo di tutte le voci di costo, ivi incluse quelle relative allo “smaltimento dei rifiuti”.
Per ciò che concerne la fattura n. 2/PA di € 48.702,20 “a saldo dei lavori eseguiti”, ha dedotto, altresì, la mancanza del collaudo finale.
Infine, parte opponente ha eccepito l'infondatezza del credito azionato deducendo che non è ancora intervenuto il pagamento dell'intero finanziamento regionale. In particolare, sul punto, ha dedotto che l'appalto oggetto di giudizio è integralmente finanziato dalla nell'ambito del Controparte_2 programma europeo POR FESR 2007/2013, difatti, all'art. 8 del contratto n.3/15 è specificato che il pagamento delle anticipazioni, così come gli importi dovuti in ragione dello stato di avanzamento dei lavori e le somme a saldo saranno corrisposte solo quando le relative somme saranno accreditate da parte della Da ultimo, parte opponente, nel corso del giudizio, ha dedotto il Controparte_2 pagamento della somma di cui alla fattura PA n. 2/2017
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'avv. Luigi Tretola, in qualità di antistatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la eccependo estensivamente CP_1 le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, quanto alla transazione, del 3.03.2017, allegata da parte opponente, che la stessa era relativa alla sola fattura n.1E del 20.01.2016 (relativa al 3 sal); ulteriormente, quanto alla fattura n. 2/PA “saldo dei lavori eseguiti” ha dedotto che il Pt_1 opponente, già prima della udienza fissata in citazione, aveva versato, in data 19.02.2018, la somma di € 7.924,65 a titolo di acconto sulla fattura n.2/PA e successivamente l'importo di € 40.772,55.
Tanto premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e conferma per differenza del decreto ingiuntivo, epurando dalla somma ingiunta quella corrisposta in corso di causa pari ad € 48.697,2, relativa alla fattura n. 2/PA, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'avv. Antonio Gambi in qualità di anticipatario.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., espletata la fase istruttoria con escussione dei testi ammessi, la causa ha subito plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.12.2024, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente MA (divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata rinviata, per l'esigenza di garantire lo smaltimento entro il 31 dicembre
2024 delle cause di iscrizione a ruolo anteriori all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi imposti dal PNRR, in prosieguo conclusioni all'udienza dell'8.05.2025. Indi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per quelle di replica, giungendo, così, alla decisione del
Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione formulata da parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio del ne bis in idem. In particolare, sul punto, il opponente deduce che il credito azionato in via monitoria dalla società appaltatrice sarebbe Pt_1 riferibile ad una precedente transazione intervenuta tra il medesimo e la società Pt_1 [...]
, del 3.03.2017, con i quale era stato definitivo bonariamente il giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., CP_1 attivato dalla appaltatrice innanzi al Tribunale di Nola, recante RG n. 5945/2016.
Ebbene, l'ipotesi in esame sfugge dall'ambito operativo del principio del ne bis in idem. Difatti, è da rilevare che il principio richiamato opera solo nelle ipotesi in cui una certa questione tra determinate parti in lite, definita con sentenza passata in giudicato, sia, poi, riportata all'attenzione di un altro
Giudice, ciò per l'assorbente ragione secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, riferendosi non solo a quanto espressamente deciso, ma anche alle questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione. Per vero, nel caso in esame, parte opponente non fonda l'eccezione de qua sulla base di una sentenza precedentemente emessa tra le stesse parti e sul medesimo oggetto della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società appaltatrice, bensì, deduce l'operatività di un accordo transattivo. Sul punto, come correttamente dedotto da parte opposta, è da rilevare che l'accordo transattivo de quo era riferito alla sola fattura n. 1E del 20.01.2016 (relativa al 3 sal), non avendo ad oggetto, quindi, la fattura n. 1/PA di € 51.940,94 relativa ad oneri e smaltimento rifiuti e la fattura n. 2/PA di €
48.702,20 emessa a saldo dei lavori eseguiti. Peraltro, è da rilevare che nel richiamato contratto transattivo all'art. 7 si era precisato che sarebbe “rimasto impregiudicato ogni diritto, azione e/o pretesa della che non avesse formato oggetto del giudizio Controparte_1 promosso dinanzi al Tribunale di Nola, Sez. II civile, contraddistinto con n. RG 5945/2016” (si v. all.
n. 6 della produzione di parte opponente).
2. Altresì, sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di parte opponente di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio di concentrazione delle domande, per avere parte opposta frazionato un credito unitario.
Sul punto, quanto all'abusiva parcellizzazione dei crediti unitari la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha più volte precisato che “i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025; idem Sezioni
Unite, n. 4090/2017 e n. 4091/2017).
Ebbene, nel caso in esame, rilevato che all'interno del medesimo contratto di appalto (art. 8) le parti avevano espressamente pattuito il pagamento frazionato dell'importo complessivo dei lavori - prevedendosi, in primo luogo, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
10% dell'importo contrattuale;
in secondo luogo, i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori;
infine, la rata di saldo – è da ritenersi sussistente un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata attivata da parte opponente, non emergendo quel comportamento contrario a buona fede e correttezza oggettiva sulla base del quale le Sezioni Unite hanno qualificato in termini di abuso del processo la parcellizzazione processuale del credito unitario.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Tanto premesso, giova, altresì, specificare che la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu
- come nel caso in esame, vertendosi in ambito di rapporto contrattuale derivante da appalto pubblico
- secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., “il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi
e/o modificativi della pretesa creditoria azionata” (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-
96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99). Dunque, <Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova
a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento >> (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Si precisa, inoltre, che nel caso de quo non risulta applicabile il diverso regime probatorio evidenziato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 3 maggio 2019, n. 11748, considerato che la gittata operativa del principio di diritto ivi enucleabile è limitato alle sole ipotesi di inesatto adempimento del contratto di vendita o appalto per vizi della res o dell'opus.
Ebbene, tanto premesso, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, in via preliminare, è da ritenersi ampiamente provato in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., ed enucleabile ex actiis,
l'intervenuta stipula del contratto di appalto n. 3/2015, in data 7.05.2017, tra il in Parte_1 qualità di stazione appaltante, e la società in qualità di appaltatrice, di importo CP_1 complessivo pari ad € 516.816,37, per i lavori di completamento e ristrutturazione dell'impianto sportivo polivalente, difatti, il medesimo Comune opponente deduce che il contratto d'appalto de quo venne stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica al termine della quale il Comune di Pt_1 aggiudicò (secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) alla
[...]
i lavori per il completamento e la ristrutturazione dell'impianto sportivo Controparte_1 polivalente, finanziato con i fondi della Regione Campania – POR 2007/2013.
Nel merito, è da rilevare che parte opponente ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente eccependo fattori estintivi e/o impeditivi della pretesa creditoria azionata dalla società appaltatrice in via monitoria.
In particolare, quanto alla fattura n. 2/2017 di importo pari ad € 48.702,20 emessa a saldo dei lavori eseguiti, parte opponente ha allegato l'integrale pagamento della somma ivi prevista. Tal circostanza, per vero, non solo risulta per tabulas, ma è altresì confermata da parte opposta che, difatti, in sede di comparsa conclusionale, certifica di aver ricevuto la somma di cui alla fattura n. 2/PA, avendo provveduto parte opponente, con due tranches di pagamento, una pari ad € 7.924,65, del 19.02.2018,
e un'altra pari ad € 40.772,55, al saldo della fattura de qua.
Quanto alla fattura n. 1/PA di € 51.940,94 emessa per oneri di smaltimento rifiuti, parte opponente a fondamento dell'infondatezza della pretesa creditoria de qua ha dedotto, in primo luogo, che i lavori appaltati erano da intendersi “a corpo” (distinti in: “impianti tecnologici”, “opere edili” e “verde ed arredo urbano”), di talché, il prezzo offerto (oggetto di aggiudicazione) era comprensivo di tutte le voci di costo, ivi incluse quelle relative allo “smaltimento dei rifiuti”; in secondo luogo, ha precisato che all'art.
3.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, si era espressamente previsto, quanto alla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che sarebbe stato onere dell'appaltatore “provvedere, a sua cura e spese
e sotto la sua completa responsabilità, al loro ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito”.
Ebbene, in diritto, è da evidenziare che la struttura dell'appalto c.d. “a corpo” si caratterizza per una predeterminazione complessiva del prezzo relativo ai lavori integralmente considerati, preliminari e prodromici, alla realizzazione dell'opus oggetto del contratto. In tal caso, quindi, a differenza di quanto accade nell'appalto c.d. “a misura” non si prevede per ogni lavoro da eseguire una singola e specifica voce di prezzo. Sul punto, la Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o “a forfait”, “il prezzo convenuto è, di norma, fisso ed invariabile, L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 326, all. F, sicchè, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e, dunque, quando siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ” (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25035 del 11 dicembre 2015).
Dunque, il contratto di appalto “a corpo” presuppone che l'opera sia predeterminata in modo analitico tale da consentire all'appaltatore di formulare una precisa offerta del prezzo senza rendere il contratto aleatorio, ed il diritto al maggior compenso, ex art. 1660 c.c., postula che le variazioni determinate da necessità tecniche siano superiori a un sesto del prezzo pattuito, mentre il riconoscimento del compenso supplementare, previsto dall'art. 1661 c.c., per variazioni al progetto ordinate dal committente richiede la dimostrazione della consistenza e del costo delle opere inizialmente pattuite, in quanto solo se a seguito delle variazioni risultino opere di costo maggiore trova fondamento la pretesa relativa a tale supplemento. L'onere di provare l'entità ed il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni che delle opere progettate incombe sull'appaltatore, con la conseguenza che in mancanza di detta prova il supplemento non può essere attribuito, non essendo sufficiente l'accertamento di una eccedenza del costo delle opere realmente compiute rispetto al prezzo pattuito globalmente, ma occorrendo che l'eccedenza sussista tra il costo delle opere inizialmente pattuite ed il costo di quelle realmente eseguite (cfr., ex plurimis, Cass. 09/09/2011, n. 18559; Cass. 21/02/2014,
n. 4198; Cass. 17/03/2015, n. 5262).
.La Corte di Cassazione ha, quindi, specificato che nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo” fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo “a corpo” accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto “a corpo” non può trasformarsi progressivamente in appalto “a misura” (Cassazione n. 22268 del 25 settembre
2017).
Sicché, ritenuto che nel caso di specie l'importo dedotto dalla società appaltatrice nella fattura n. 1/PA del 2017 è relativo solo ed esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti, la cui gestione era stata pattuita a carico della medesima società in sede di contratto e certificata nei capitolati successivi;
verificato, ulteriormente, che parte opposta non ha allegato, né tanto meno provato, a fondamento della pretesa creditoria, variazioni significative e non marginali al progetto di lavoro inizialmente stipulato, tali, per ciò solo, da comportare, la necessità di un adeguamento del compenso dell'appalto, da effettuarsi
“a misura” esclusivamente per i lavori ulteriori effettivamente eseguiti;
considerato che
, viceversa, dalla documentazione acclusa al fascicolo di parte opponente, emerge che i lavori di cui al contratto di appalto pubblico oggetto di giudizio erano stati correttamente delineati ed individuati, già nella fase pubblicistica della gara e, poi, trasfusi nel contratto in modo analitico - sì da garantire una effettiva predeterminazione dei costi a carico della società appaltatrice - verificato, quindi, che le spese di gestione dei rifiuti venivano poste a carico dell'appaltatrice, è da affermare la sostanziale infondatezza della pretesa azionata dalla società opposta, afferendo la stessa ad un credito non pattuito nel regolamento contrattuale.
Sul punto, infine, non vale a soccorrere la carenza probatoria di parte opposta la prova testimoniale espletata in corso di causa, avendo avuto la stessa ad oggetto solo la circostanza relativa alla ricezione da parte del committente dei fondi della relativi al programma europeo Pt_1 Controparte_2
POR FESR 2007/2013.
Dunque, per tutto quanto motivato, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. L'esito complessivo della lite - tenuto in particolare conto dell'infondatezza delle plurime eccezioni preliminari sollevate dal e dell'avvenuto pagamento di una delle due fatture azionate in Pt_1 monitorio solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo (sulla verifica della fondatezza del decreto ingiuntivo, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto vedi Cass. n. 29642 del 2020, conf. a Cass. n. 27234/2017) – integrando una tipica ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal in persona del Sindaco pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2259/2017 emesso da questo Tribunale in data 12 ottobre 2017 e depositato in data 16 ottobre 2017, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2259/2017;
2. compensa integralmente le spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione.
Nola, 11.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, MA Ordinario in tirocinio mirato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8205 dell'anno 2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza dell'8.05.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 40 giorni per le memorie conclusionali e 20 per quelle di replica, termini venuti a scadere in data 7.07.2025, vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigi Tretola, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Gennaro
Vesuviano (NA), alla via Nola n. 277;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Gambi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla Via G. Pastore n. 6;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2259/2017 emesso dal Tribunale di Nola in materia di contratto d'appalto.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni dell'8.05.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2259/2017, ha ingiunto al il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
(per il prosieguo solo della somma complessiva di € 110.707,45, oltre
[...] CP_1 interessi legali e spese di procedimento, per il mancato pagamento della fattura n. di € 51.940,94 Pt_2 (oltre IVA) “per oneri di smaltimento rifiuti” e della fattura n. 2/PA di € 48.702,20 (oltre IVA) “a saldo dei lavori eseguiti”, in relazione al contratto d'appalto n. 3/2015, stipulato dal Parte_1
(in qualità di committente) e la società (azienda appaltatrice). CP_1
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione il Parte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per genericità del credito azionato, nonché, per infondatezza dello stesso, non risultando supportato da adeguata prova scritta;
sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo de quo per violazione del principio del ne bis in idem, deducendo che il credito azionato in via monitoria dalla società appaltatrice sarebbe riconducibile a quello oggetto di un precedente giudizio attivato dalla medesima società, ex art. 702 bis, innanzi al Tribunale di Nola, recante RG n. 5945/2016, definito bonariamente con l'accordo del 3/3/17. Ulteriormente, parte opponente ha eccepito la violazione del principio della concentrazione delle domande e delle azioni giudiziarie, avendo parte opposta parcellizzato un credito unitario. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del credito de quo, specificando che i lavori appaltati erano da intendersi “a corpo” (distinti in: “impianti tecnologici”,
“opere edili” e “verde ed arredo urbano”), di talché, il prezzo offerto (oggetto di aggiudicazione) era comprensivo di tutte le voci di costo, ivi incluse quelle relative allo “smaltimento dei rifiuti”.
Per ciò che concerne la fattura n. 2/PA di € 48.702,20 “a saldo dei lavori eseguiti”, ha dedotto, altresì, la mancanza del collaudo finale.
Infine, parte opponente ha eccepito l'infondatezza del credito azionato deducendo che non è ancora intervenuto il pagamento dell'intero finanziamento regionale. In particolare, sul punto, ha dedotto che l'appalto oggetto di giudizio è integralmente finanziato dalla nell'ambito del Controparte_2 programma europeo POR FESR 2007/2013, difatti, all'art. 8 del contratto n.3/15 è specificato che il pagamento delle anticipazioni, così come gli importi dovuti in ragione dello stato di avanzamento dei lavori e le somme a saldo saranno corrisposte solo quando le relative somme saranno accreditate da parte della Da ultimo, parte opponente, nel corso del giudizio, ha dedotto il Controparte_2 pagamento della somma di cui alla fattura PA n. 2/2017
Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'avv. Luigi Tretola, in qualità di antistatario.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la eccependo estensivamente CP_1 le avverse difese, in fatto e in diritto, deducendo, in particolare, quanto alla transazione, del 3.03.2017, allegata da parte opponente, che la stessa era relativa alla sola fattura n.1E del 20.01.2016 (relativa al 3 sal); ulteriormente, quanto alla fattura n. 2/PA “saldo dei lavori eseguiti” ha dedotto che il Pt_1 opponente, già prima della udienza fissata in citazione, aveva versato, in data 19.02.2018, la somma di € 7.924,65 a titolo di acconto sulla fattura n.2/PA e successivamente l'importo di € 40.772,55.
Tanto premesso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e conferma per differenza del decreto ingiuntivo, epurando dalla somma ingiunta quella corrisposta in corso di causa pari ad € 48.697,2, relativa alla fattura n. 2/PA, il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'avv. Antonio Gambi in qualità di anticipatario.
4. Non concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., espletata la fase istruttoria con escussione dei testi ammessi, la causa ha subito plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.12.2024, chiamata per la prima volta innanzi alla scrivente MA (divenuta assegnataria del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024) è stata rinviata, per l'esigenza di garantire lo smaltimento entro il 31 dicembre
2024 delle cause di iscrizione a ruolo anteriori all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi imposti dal PNRR, in prosieguo conclusioni all'udienza dell'8.05.2025. Indi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per quelle di replica, giungendo, così, alla decisione del
Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione formulata da parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio del ne bis in idem. In particolare, sul punto, il opponente deduce che il credito azionato in via monitoria dalla società appaltatrice sarebbe Pt_1 riferibile ad una precedente transazione intervenuta tra il medesimo e la società Pt_1 [...]
, del 3.03.2017, con i quale era stato definitivo bonariamente il giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., CP_1 attivato dalla appaltatrice innanzi al Tribunale di Nola, recante RG n. 5945/2016.
Ebbene, l'ipotesi in esame sfugge dall'ambito operativo del principio del ne bis in idem. Difatti, è da rilevare che il principio richiamato opera solo nelle ipotesi in cui una certa questione tra determinate parti in lite, definita con sentenza passata in giudicato, sia, poi, riportata all'attenzione di un altro
Giudice, ciò per l'assorbente ragione secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, riferendosi non solo a quanto espressamente deciso, ma anche alle questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione. Per vero, nel caso in esame, parte opponente non fonda l'eccezione de qua sulla base di una sentenza precedentemente emessa tra le stesse parti e sul medesimo oggetto della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società appaltatrice, bensì, deduce l'operatività di un accordo transattivo. Sul punto, come correttamente dedotto da parte opposta, è da rilevare che l'accordo transattivo de quo era riferito alla sola fattura n. 1E del 20.01.2016 (relativa al 3 sal), non avendo ad oggetto, quindi, la fattura n. 1/PA di € 51.940,94 relativa ad oneri e smaltimento rifiuti e la fattura n. 2/PA di €
48.702,20 emessa a saldo dei lavori eseguiti. Peraltro, è da rilevare che nel richiamato contratto transattivo all'art. 7 si era precisato che sarebbe “rimasto impregiudicato ogni diritto, azione e/o pretesa della che non avesse formato oggetto del giudizio Controparte_1 promosso dinanzi al Tribunale di Nola, Sez. II civile, contraddistinto con n. RG 5945/2016” (si v. all.
n. 6 della produzione di parte opponente).
2. Altresì, sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di parte opponente di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio di concentrazione delle domande, per avere parte opposta frazionato un credito unitario.
Sul punto, quanto all'abusiva parcellizzazione dei crediti unitari la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha più volte precisato che “i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025; idem Sezioni
Unite, n. 4090/2017 e n. 4091/2017).
Ebbene, nel caso in esame, rilevato che all'interno del medesimo contratto di appalto (art. 8) le parti avevano espressamente pattuito il pagamento frazionato dell'importo complessivo dei lavori - prevedendosi, in primo luogo, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
10% dell'importo contrattuale;
in secondo luogo, i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori;
infine, la rata di saldo – è da ritenersi sussistente un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata attivata da parte opponente, non emergendo quel comportamento contrario a buona fede e correttezza oggettiva sulla base del quale le Sezioni Unite hanno qualificato in termini di abuso del processo la parcellizzazione processuale del credito unitario.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Tanto premesso, giova, altresì, specificare che la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu
- come nel caso in esame, vertendosi in ambito di rapporto contrattuale derivante da appalto pubblico
- secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., “il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi
e/o modificativi della pretesa creditoria azionata” (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-
96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99). Dunque, <Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova
a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento >> (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Si precisa, inoltre, che nel caso de quo non risulta applicabile il diverso regime probatorio evidenziato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 3 maggio 2019, n. 11748, considerato che la gittata operativa del principio di diritto ivi enucleabile è limitato alle sole ipotesi di inesatto adempimento del contratto di vendita o appalto per vizi della res o dell'opus.
Ebbene, tanto premesso, alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, in via preliminare, è da ritenersi ampiamente provato in quanto non contestato, ex art. 115 c.p.c., ed enucleabile ex actiis,
l'intervenuta stipula del contratto di appalto n. 3/2015, in data 7.05.2017, tra il in Parte_1 qualità di stazione appaltante, e la società in qualità di appaltatrice, di importo CP_1 complessivo pari ad € 516.816,37, per i lavori di completamento e ristrutturazione dell'impianto sportivo polivalente, difatti, il medesimo Comune opponente deduce che il contratto d'appalto de quo venne stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica al termine della quale il Comune di Pt_1 aggiudicò (secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) alla
[...]
i lavori per il completamento e la ristrutturazione dell'impianto sportivo Controparte_1 polivalente, finanziato con i fondi della Regione Campania – POR 2007/2013.
Nel merito, è da rilevare che parte opponente ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente eccependo fattori estintivi e/o impeditivi della pretesa creditoria azionata dalla società appaltatrice in via monitoria.
In particolare, quanto alla fattura n. 2/2017 di importo pari ad € 48.702,20 emessa a saldo dei lavori eseguiti, parte opponente ha allegato l'integrale pagamento della somma ivi prevista. Tal circostanza, per vero, non solo risulta per tabulas, ma è altresì confermata da parte opposta che, difatti, in sede di comparsa conclusionale, certifica di aver ricevuto la somma di cui alla fattura n. 2/PA, avendo provveduto parte opponente, con due tranches di pagamento, una pari ad € 7.924,65, del 19.02.2018,
e un'altra pari ad € 40.772,55, al saldo della fattura de qua.
Quanto alla fattura n. 1/PA di € 51.940,94 emessa per oneri di smaltimento rifiuti, parte opponente a fondamento dell'infondatezza della pretesa creditoria de qua ha dedotto, in primo luogo, che i lavori appaltati erano da intendersi “a corpo” (distinti in: “impianti tecnologici”, “opere edili” e “verde ed arredo urbano”), di talché, il prezzo offerto (oggetto di aggiudicazione) era comprensivo di tutte le voci di costo, ivi incluse quelle relative allo “smaltimento dei rifiuti”; in secondo luogo, ha precisato che all'art.
3.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, si era espressamente previsto, quanto alla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che sarebbe stato onere dell'appaltatore “provvedere, a sua cura e spese
e sotto la sua completa responsabilità, al loro ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito”.
Ebbene, in diritto, è da evidenziare che la struttura dell'appalto c.d. “a corpo” si caratterizza per una predeterminazione complessiva del prezzo relativo ai lavori integralmente considerati, preliminari e prodromici, alla realizzazione dell'opus oggetto del contratto. In tal caso, quindi, a differenza di quanto accade nell'appalto c.d. “a misura” non si prevede per ogni lavoro da eseguire una singola e specifica voce di prezzo. Sul punto, la Corte di cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o “a forfait”, “il prezzo convenuto è, di norma, fisso ed invariabile, L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 326, all. F, sicchè, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e, dunque, quando siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ” (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25035 del 11 dicembre 2015).
Dunque, il contratto di appalto “a corpo” presuppone che l'opera sia predeterminata in modo analitico tale da consentire all'appaltatore di formulare una precisa offerta del prezzo senza rendere il contratto aleatorio, ed il diritto al maggior compenso, ex art. 1660 c.c., postula che le variazioni determinate da necessità tecniche siano superiori a un sesto del prezzo pattuito, mentre il riconoscimento del compenso supplementare, previsto dall'art. 1661 c.c., per variazioni al progetto ordinate dal committente richiede la dimostrazione della consistenza e del costo delle opere inizialmente pattuite, in quanto solo se a seguito delle variazioni risultino opere di costo maggiore trova fondamento la pretesa relativa a tale supplemento. L'onere di provare l'entità ed il costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni che delle opere progettate incombe sull'appaltatore, con la conseguenza che in mancanza di detta prova il supplemento non può essere attribuito, non essendo sufficiente l'accertamento di una eccedenza del costo delle opere realmente compiute rispetto al prezzo pattuito globalmente, ma occorrendo che l'eccedenza sussista tra il costo delle opere inizialmente pattuite ed il costo di quelle realmente eseguite (cfr., ex plurimis, Cass. 09/09/2011, n. 18559; Cass. 21/02/2014,
n. 4198; Cass. 17/03/2015, n. 5262).
.La Corte di Cassazione ha, quindi, specificato che nell'ipotesi di contratto con determinazione del prezzo “a corpo” fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale deve essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo “a corpo” accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto “a corpo” non può trasformarsi progressivamente in appalto “a misura” (Cassazione n. 22268 del 25 settembre
2017).
Sicché, ritenuto che nel caso di specie l'importo dedotto dalla società appaltatrice nella fattura n. 1/PA del 2017 è relativo solo ed esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti, la cui gestione era stata pattuita a carico della medesima società in sede di contratto e certificata nei capitolati successivi;
verificato, ulteriormente, che parte opposta non ha allegato, né tanto meno provato, a fondamento della pretesa creditoria, variazioni significative e non marginali al progetto di lavoro inizialmente stipulato, tali, per ciò solo, da comportare, la necessità di un adeguamento del compenso dell'appalto, da effettuarsi
“a misura” esclusivamente per i lavori ulteriori effettivamente eseguiti;
considerato che
, viceversa, dalla documentazione acclusa al fascicolo di parte opponente, emerge che i lavori di cui al contratto di appalto pubblico oggetto di giudizio erano stati correttamente delineati ed individuati, già nella fase pubblicistica della gara e, poi, trasfusi nel contratto in modo analitico - sì da garantire una effettiva predeterminazione dei costi a carico della società appaltatrice - verificato, quindi, che le spese di gestione dei rifiuti venivano poste a carico dell'appaltatrice, è da affermare la sostanziale infondatezza della pretesa azionata dalla società opposta, afferendo la stessa ad un credito non pattuito nel regolamento contrattuale.
Sul punto, infine, non vale a soccorrere la carenza probatoria di parte opposta la prova testimoniale espletata in corso di causa, avendo avuto la stessa ad oggetto solo la circostanza relativa alla ricezione da parte del committente dei fondi della relativi al programma europeo Pt_1 Controparte_2
POR FESR 2007/2013.
Dunque, per tutto quanto motivato, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. L'esito complessivo della lite - tenuto in particolare conto dell'infondatezza delle plurime eccezioni preliminari sollevate dal e dell'avvenuto pagamento di una delle due fatture azionate in Pt_1 monitorio solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo (sulla verifica della fondatezza del decreto ingiuntivo, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto vedi Cass. n. 29642 del 2020, conf. a Cass. n. 27234/2017) – integrando una tipica ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal in persona del Sindaco pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2259/2017 emesso da questo Tribunale in data 12 ottobre 2017 e depositato in data 16 ottobre 2017, così provvede:
1. accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2259/2017;
2. compensa integralmente le spese di lite tanto della fase monitoria, quanto del presente giudizio di opposizione.
Nola, 11.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, MA Ordinario in tirocinio mirato.