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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/07/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 05/02/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3375 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Edelvais Maria Francione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Roccadaspide (SA), alla Via XX Settembre, n. 40;
PEC: .salerno. ; Email_1 Email_2 CP_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
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-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21/06/2024 proponeva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002168884, notificata in data 22/05/2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di € 264,00, asseritamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento,
nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2019, oltre spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 14
della Legge n. 689/1981, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Chiedeva, quindi, al Tribunale:
<In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere l'opposizione e annullare, ai
sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011, l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI - 002168884, emessa
dall' - Sede di Battipaglia, per decadenza del diritto a riscuotere le ritenute CP_2
previdenziali e assistenziali relative al periodo indicato, e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione
dell'obbligo di pagamento della sanzione da parte dell'opponente;
Nel merito e in via principale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere l'opposizione e
annullare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011, l'Ordinanza - Ingiunzione n. OI -
2 002168884, emessa dall' - Sede di Battipaglia, per l'inesistenza e/o la nullità della CP_2
notificazione e/o per l'irregolarità del procedimento notificatorio dell'Avviso di Accertamento
prodromico all'Ordinanza Ingiunzione opposta, con la consequenziale declaratoria di
inesistenza e/o nullità dell'illecito amministrativo sanzionato e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione da parte dell'opponente.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo, CP_2
in via preliminare, la riunione dei procedimenti n. 3372/2024 e n. 3375/2024 R.G., in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi, ed eccepiva nel merito l'infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, previa riunione dei procedimenti connessi, di:
<…respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Vittoria di spese
diritti ed onorari di lite>>.
3. Con provvedimento del 05/02/2025 il G.d.L., considerata l'impossibilità di operare la riunione del presente giudizio con il più risalente proc. n. 3372/2024 R.G., nelle more già
definito con sentenza, rinviava la controversia per la discussione all'udienza del 17/06/2025,
sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione
3 della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va pertanto accolto, a prescindere dall'analisi degli altri motivi di doglianza sollevati, per il solo e preminente rilievo dell'avvenuta violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981.
E, invero, in ragione del principio della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente.
Consegue che la decisione può fondarsi su di una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
2. Relativamente all'eccezione di violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, sollevata da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre evidenziare che,
diversamente dalle omissioni antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, per quelle successive (come quella in rilievo nel caso di specie), difettando una normativa ad
hoc nel corpo del D.Lgs n. 8/2016, ed anche in forza del richiamo operato dall'art. 6 del predetto decreto alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/1981, trova applicazione l'art. 14 di detta legge e la sanzione della decadenza da essa prevista.
In particolare, secondo detto articolo “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in
solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (primo comma) “Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
4 all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma)
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (ultimo comma).
L'applicabilità al caso di specie della previsione decadenziale in parola, negata dall' , si CP_2
evince inequivocabilmente, a contrario, anche dal testo del comma 2 dell'art. 23 del D.L. n.
48 del 2023, come modificato in sede di conversione, il quale dispone che: <Per le
violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione
devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di
violazione>>. Detta disposizione, da un lato, rende evidente come l'art. 14 della L. n. 689/81
sia valevole con certezza con riferimento alle sanzioni amministrative correlate all'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali e, dall'altro, che sia stato previsto un differimento di detto termine decadenziale, entro cui va effettuata la notifica degli estremi della violazione, solo per le omissioni commesse successivamente all'1.1.2023.
L'operatività di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2/4/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della Legge n. 689 del 24
novembre 1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi
5 acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.
Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica,
tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie.
Il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/81, va individuato, quindi,
nel momento in cui l'autorità abbia avuto in concreto la possibilità di valutare tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
Il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione dell'illecito da parte dell'autorità amministrativa, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi, a tal fine, tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.
Sennonché, nel caso di specie, l pur a fronte della specifica eccezione di tardività CP_2
sollevata da parte ricorrente con il ricorso, non ha provato, né dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_2
monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'Ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Di conseguenza lo scrivente reputa necessario, in mancanza di deduzioni specifiche dell'Istituto relative alla eventuale difficoltà dell'attività di indagine svolta ed alla sua
6 articolazione temporale, far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento dell'omissione contributiva.
A sua volta, l'omissione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi così come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19
novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Orbene, tenuto conto che, con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002168884, l contesta CP_2
il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, segnatamente, per i mesi di dicembre 2018 (scadenza 16 gennaio
2019) e gennaio 2019 (scadenza 16 febbraio 2019), ne discende che quando l'Ente ha notificato il verbale di accertamento (n. .7202.18/01/2021.0013310) prodromico CP_2
all'ordinanza ingiunzione opposta (ossia il 02/02/2021 come risulta documentalmente dalla relata agli atti) il predetto termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. n. 698/1981 già era ampiamente spirato.
Tanto determina l'illegittimità sia dell'atto di accertamento che della successiva ordinanza ingiunzione su di esso fondata, per decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione, rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze sollevate in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto per tale assorbente e preminente rilevo.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente ai sensi del D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3375 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) condanna l al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_2 Parte_1
che liquida in complessivi € 251,00, per compensi, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 1.7.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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