Art. 2. 1. All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.