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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 1021/2025 v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Francesca Spena Presidente
2) dott. Raffaele Califano Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1021/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Lucia Verruso, dom.to Parte_1 C.F._1 come in atti;
ricorrente
E
, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Pietro Pisaniello, dom.ta CP_1 C.F._2 come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.10.2025; in data 13.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, il 16.12.2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Martino Valle
Caudina, atto 5,Parte II, serie A, Anno 2016, deducendo che con sentenza del 10.09.2024, il Tribunale
Civile di Avellino pronunciava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio è nata una figlia in data 09.05.2017, attualmente minorenne. Persona_1
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di separazione consensuale del 10.09.2024, emessa dal Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge
1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data della pronuncia della separazione personale dei coniugi, il 10.09.2024, emessa con sentenza del Tribunale di Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti, da ritenersi conforme alla legge e all'interesse della minore.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, come da estratto di matrimonio in atti, in San Martino Valle Caudina e reg al n. 5, Parte II, serie A, Anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2
e in data 16.12.2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello CP_1
Stato Civile del Comune di San Martino Valle Caudina, Atto 5, Parte II, Serie A, Anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino Valle Caudina (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r.
3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr.ssa Francesca Spena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Francesca Spena Presidente
2) dott. Raffaele Califano Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1021/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Lucia Verruso, dom.to Parte_1 C.F._1 come in atti;
ricorrente
E
, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Pietro Pisaniello, dom.ta CP_1 C.F._2 come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.10.2025; in data 13.06.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, il 16.12.2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Martino Valle
Caudina, atto 5,Parte II, serie A, Anno 2016, deducendo che con sentenza del 10.09.2024, il Tribunale
Civile di Avellino pronunciava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio è nata una figlia in data 09.05.2017, attualmente minorenne. Persona_1
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di separazione consensuale del 10.09.2024, emessa dal Tribunale Civile di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge
1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data della pronuncia della separazione personale dei coniugi, il 10.09.2024, emessa con sentenza del Tribunale di Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti, da ritenersi conforme alla legge e all'interesse della minore.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, come da estratto di matrimonio in atti, in San Martino Valle Caudina e reg al n. 5, Parte II, serie A, Anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_2
e in data 16.12.2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello CP_1
Stato Civile del Comune di San Martino Valle Caudina, Atto 5, Parte II, Serie A, Anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino Valle Caudina (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r.
3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr.ssa Francesca Spena