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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n°921/2021 posta in decisione all'udienza del 03.07.2025 promossa e in qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv.Luca Sandri
[...]
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Merlo
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11574/2020. Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa televisiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, i sig.ri e , in qualità di eredi del defunto sig. Parte_3 Parte_4
hanno impugnato la sentenza n. 11574/2020 del Tribunale di Persona_1
Roma, con la quale era stata rigettata la loro domanda di risarcimento danni per la pretesa diffamazione perpetrata da attraverso la messa in onda del servizio televisivo "SESSO CP_1
CURATIVO O STUPRO?", trasmesso all'interno del programma "Le Iene" in data 22.10.2013 e successivamente replicato in data 08.04.2014 e 15.03.2017.
Gli appellanti hanno articolato il gravame su due motivi principali:
1. L'erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere legittimo l'uso del termine "STUPRO" nel titolo del servizio, in assenza di un diligente lavoro di verifica della notizia, di un provvedimento giudiziario a carico del a fronte della successiva smentita dei fatti Per_1 da parte della stessa presunta vittima, la sig.ra Per_2
2. L'omessa o erronea pronuncia sul diritto all'oblio, con particolare riferimento al mancato aggiornamento della notizia nelle successive messe in onda, che non tenevano conto degli sviluppi della vicenda emersi successivamente alla prima trasmissione.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello infondato e meritevole di rigetto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata.
Sebbene l'atto di gravame presenti una struttura complessa e talvolta ripetitiva, esso consente di individuare con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni di dissenso, permettendo a questa Corte di procedere all'esame del merito .
Sul primo motivo di appello: la pretesa illegittimità dell'uso del termine "STUPRO" e la violazione del diritto di cronaca.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto scriminata la condotta della giornalista e dell'emittente, nonostante l'uso del termine "stupro" nel titolo e nel corpo del servizio fosse, a loro dire, diffamatorio in quanto non supportato da prove certe né da atti giudiziari.
La censura è infondata.
Il corretto inquadramento della fattispecie non risiede, come sostenuto dagli appellanti, nelle rigide maglie della cronaca giudiziaria, bensì nell'alveo del giornalismo d'inchiesta. Quest'ultimo, per sua natura, si prefigge di portare alla luce fatti di potenziale interesse pubblico non ancora noti o non ancora oggetto di formale indagine da parte delle autorità. Pretendere che un'inchiesta giornalistica possa trattare unicamente vicende già cristallizzate in un provvedimento giudiziario significherebbe snaturarne la funzione e limitare indebitamente la libertà di informazione tutelata dall'art. 21 della
Costituzione.
Ciò posto, l'esercizio del diritto di cronaca, anche nella sua forma investigativa, è subordinato al rispetto di tre limiti: la verità (anche solo putativa) della notizia, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la continenza espressiva.
Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado ha correttamente valutato la sussistenza di tali requisiti.
1. Sulla verità della notizia e il dovere di verifica: Gli appellanti sostengono che la giornalista si sia basata unicamente sul racconto "confuso" della sig.ra senza un'adeguata verifica. Tale Per_2 affermazione è smentita dalla struttura stessa del servizio. Come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso atto di appello, la giornalista non si è limitata a raccogliere passivamente una testimonianza, ma ha posto in essere un'attività di verifica, per quanto con metodi giornalistici e non giudiziari. In particolare, ha organizzato e registrato di nascosto i colloqui tra la sig.ra e i due Per_2 principali protagonisti della vicenda: la psichiatra e lo stesso . Dalla visione del servizio, Per_1 emerge che il pur negando la violenza, ha confermato di aver avuto un rapporto sessuale Per_1 con la donna . Questa ammissione, ottenuta direttamente dall'interessato, costituisce un nucleo fattuale solido e sufficiente a giustificare, dal punto di vista del requisito della verità putativa, la costruzione di un servizio giornalistico che si interroga sulla natura di tale rapporto. La verità giornalistica non esige la certezza processuale, ma un "serio e diligente lavoro di ricerca sull'attendibilità delle fonti" (Cass. civ. n. 22042/2016) . Nel caso in esame, la fonte principale (la sig.ra è stata messa alla prova attraverso il confronto diretto con il presunto autore del fatto, Per_2 il quale ha fornito riscontri parziali ma significativi.
2. Sull'interesse pubblico: L'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda è palese e di notevole rilevanza sociale. Il servizio verteva sulle pratiche di un noto "curandero", autore di libri di successo e figura di riferimento per un certo pubblico, che proponeva un metodo di cura basato sulla "sessualità sacra" . Svelare che tali pratiche potessero sfociare in rapporti sessuali con persone in stato di fragilità psicologica, e indagare se tali rapporti fossero consenzienti o frutto di plagio e abuso, risponde a un evidente e primario interesse della collettività a essere informata su potenziali rischi legati a pratiche para-terapeutiche. Il ruolo "pubblico" del el suo settore, come correttamente rilevato dal Per_1 primo giudice, amplifica tale interesse .
3. Sulla continenza espressiva e l'uso del termine "STUPRO": Il punto nodale del gravame risiede nel titolo "SESSO CURATIVO O STUPRO?". Gli appellanti lo interpretano come un'attribuzione diretta del reato. Questa Corte ritiene, al contrario, che la forma interrogativa e la contrapposizione dialettica tra i due termini ("curativo" vs "stupro") rappresenti una modalità espressiva continente e funzionale allo scopo dell'inchiesta. Il titolo non afferma "È stato uno stupro", ma pone un dubbio, una domanda, rimettendo la valutazione allo spettatore sulla base degli elementi presentati nel servizio. Tale modalità è intrinseca al giornalismo d'inchiesta, che spesso si sviluppa per dilemmi e alternative. Il servizio, nel suo complesso, presenta la versione della presunta vittima, ma dà conto anche della versione del il quale nega la violenza e afferma la consensualità del rapporto. Per_1
La narrazione, sebbene orientata a dar credito alla sofferenza della donna (scelta che rientra nella libertà di critica e di commento del giornalista), non tace la posizione difensiva del Pertanto, Per_1 non si può ritenere che il termine "stupro" sia stato utilizzato in modo apodittico e gratuito, ma come una delle due possibili chiavi di lettura della vicenda, la cui problematicità costituiva il cuore stesso della notizia.
Infine, le successive dichiarazioni riduttive della sig.ra alla polizia ("il tentativo della violenza Per_2 sessuale avvenuto in perù è consistito nel fatto che il CURNDERO mi ha toccato sul seno") non possono invalidare retroattivamente la legittimità della prima messa in onda. Al momento della trasmissione, la notizia era quella del racconto di un rapporto sessuale completo avvenuto contro la volontà della donna ("nonostante io piangevo") . La successiva evoluzione della versione della fonte attiene, semmai, al diverso profilo del diritto all'oblio e all'aggiornamento, che si esaminerà nel secondo motivo.
Per tutte queste ragioni, il primo motivo di appello è rigettato.
Sul secondo motivo di appello: l'omessa pronuncia sul diritto all'oblio e il mancato aggiornamento della notizia.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia travisato la loro doglianza sull'identificabilità del qualificandola come una mera questione di privacy e omettendo di pronunciarsi sul diritto Per_1 all'oblio, inteso come diritto all'aggiornamento della notizia in occasione delle successive messe in onda.
Anche questa censura è infondata. Il diritto all'oblio, nel suo aspetto di diritto all'aggiornamento della notizia, impone che la rievocazione di una vicenda passata sia "contestualizzata e aggiornata" con gli sviluppi successivi, al fine di non fornire una rappresentazione parziale e quindi non veritiera dell'identità personale del soggetto (Cass.
Civ., n. 5525/2012) .
Tuttavia, l'applicazione di tale principio presuppone che gli "sviluppi" siano di natura tale da alterare radicalmente e in modo incontrovertibile il quadro della notizia originaria. Nel caso di specie, gli elementi sopravvenuti (le dichiarazioni della alla polizia e le deposizioni del della Per_2 Per_1 sua segretaria alla Procura di Lugano) non costituiscono una "verità" accertata e definitiva che smentisce la notizia, ma rappresentano semplicemente ulteriori elementi dialettici all'interno di una vicenda mai giunta a un accertamento giudiziale. Essi non provano che la notizia originaria (cioè il racconto della di aver subito una violenza) fosse falsa ab origine, ma si aggiungono come Per_2 ulteriori versioni dei fatti.
Inoltre, il diritto all'oblio deve essere bilanciato con la persistenza di un interesse pubblico alla notizia.
Le successive messe in onda, avvenute a distanza di alcuni mesi e di pochi anni, non possono considerarsi avvenute dopo un lasso di tempo tale da far scemare completamente l'interesse pubblico.
Anzi, come dedotto dagli stessi appellanti, la replica del 15.03.2017 è stata introdotta ricollegandola a un fatto di cronaca coevo (l'arresto di un altro "santone"), operazione che, sebbene criticabile per l'accostamento, dimostra un tentativo di "riattualizzare" la notizia in un contesto di rinnovato interesse pubblico per l'argomento .
Non si può quindi affermare che la notizia, al momento delle repliche, fosse divenuta "falsa" per mancato aggiornamento. Essa rimaneva la cronaca di un'inchiesta su un caso irrisolto, la cui riproposizione era ancora giustificata da un apprezzabile interesse sociale. L'obbligo di rettifica o integrazione sorge quando un fatto è smentito da un accertamento oggettivo (es. una sentenza di assoluzione), non quando emergono semplicemente versioni difensive o dichiarazioni contraddittorie della stessa fonte, che non fanno altro che confermare la complessità e la natura controversa della vicenda originariamente narrata.
Infine, la richiesta di condanna alla rimozione dei video appare superata, avendo la stessa parte appellante dato atto dell'avvenuta rimozione dei contenuti dai portali di . CP_1
Per tali motivi, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
La complessiva infondatezza dei motivi di gravame comporta il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 Parte_4 Controparte_1 di Roma n. 11574/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 6700,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n°921/2021 posta in decisione all'udienza del 03.07.2025 promossa e in qualità di eredi del sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv.Luca Sandri
[...]
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Merlo
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11574/2020. Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa televisiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, i sig.ri e , in qualità di eredi del defunto sig. Parte_3 Parte_4
hanno impugnato la sentenza n. 11574/2020 del Tribunale di Persona_1
Roma, con la quale era stata rigettata la loro domanda di risarcimento danni per la pretesa diffamazione perpetrata da attraverso la messa in onda del servizio televisivo "SESSO CP_1
CURATIVO O STUPRO?", trasmesso all'interno del programma "Le Iene" in data 22.10.2013 e successivamente replicato in data 08.04.2014 e 15.03.2017.
Gli appellanti hanno articolato il gravame su due motivi principali:
1. L'erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere legittimo l'uso del termine "STUPRO" nel titolo del servizio, in assenza di un diligente lavoro di verifica della notizia, di un provvedimento giudiziario a carico del a fronte della successiva smentita dei fatti Per_1 da parte della stessa presunta vittima, la sig.ra Per_2
2. L'omessa o erronea pronuncia sul diritto all'oblio, con particolare riferimento al mancato aggiornamento della notizia nelle successive messe in onda, che non tenevano conto degli sviluppi della vicenda emersi successivamente alla prima trasmissione.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene l'appello infondato e meritevole di rigetto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata.
Sebbene l'atto di gravame presenti una struttura complessa e talvolta ripetitiva, esso consente di individuare con sufficiente chiarezza le parti della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni di dissenso, permettendo a questa Corte di procedere all'esame del merito .
Sul primo motivo di appello: la pretesa illegittimità dell'uso del termine "STUPRO" e la violazione del diritto di cronaca.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto scriminata la condotta della giornalista e dell'emittente, nonostante l'uso del termine "stupro" nel titolo e nel corpo del servizio fosse, a loro dire, diffamatorio in quanto non supportato da prove certe né da atti giudiziari.
La censura è infondata.
Il corretto inquadramento della fattispecie non risiede, come sostenuto dagli appellanti, nelle rigide maglie della cronaca giudiziaria, bensì nell'alveo del giornalismo d'inchiesta. Quest'ultimo, per sua natura, si prefigge di portare alla luce fatti di potenziale interesse pubblico non ancora noti o non ancora oggetto di formale indagine da parte delle autorità. Pretendere che un'inchiesta giornalistica possa trattare unicamente vicende già cristallizzate in un provvedimento giudiziario significherebbe snaturarne la funzione e limitare indebitamente la libertà di informazione tutelata dall'art. 21 della
Costituzione.
Ciò posto, l'esercizio del diritto di cronaca, anche nella sua forma investigativa, è subordinato al rispetto di tre limiti: la verità (anche solo putativa) della notizia, l'interesse pubblico alla sua conoscenza e la continenza espressiva.
Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado ha correttamente valutato la sussistenza di tali requisiti.
1. Sulla verità della notizia e il dovere di verifica: Gli appellanti sostengono che la giornalista si sia basata unicamente sul racconto "confuso" della sig.ra senza un'adeguata verifica. Tale Per_2 affermazione è smentita dalla struttura stessa del servizio. Come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso atto di appello, la giornalista non si è limitata a raccogliere passivamente una testimonianza, ma ha posto in essere un'attività di verifica, per quanto con metodi giornalistici e non giudiziari. In particolare, ha organizzato e registrato di nascosto i colloqui tra la sig.ra e i due Per_2 principali protagonisti della vicenda: la psichiatra e lo stesso . Dalla visione del servizio, Per_1 emerge che il pur negando la violenza, ha confermato di aver avuto un rapporto sessuale Per_1 con la donna . Questa ammissione, ottenuta direttamente dall'interessato, costituisce un nucleo fattuale solido e sufficiente a giustificare, dal punto di vista del requisito della verità putativa, la costruzione di un servizio giornalistico che si interroga sulla natura di tale rapporto. La verità giornalistica non esige la certezza processuale, ma un "serio e diligente lavoro di ricerca sull'attendibilità delle fonti" (Cass. civ. n. 22042/2016) . Nel caso in esame, la fonte principale (la sig.ra è stata messa alla prova attraverso il confronto diretto con il presunto autore del fatto, Per_2 il quale ha fornito riscontri parziali ma significativi.
2. Sull'interesse pubblico: L'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda è palese e di notevole rilevanza sociale. Il servizio verteva sulle pratiche di un noto "curandero", autore di libri di successo e figura di riferimento per un certo pubblico, che proponeva un metodo di cura basato sulla "sessualità sacra" . Svelare che tali pratiche potessero sfociare in rapporti sessuali con persone in stato di fragilità psicologica, e indagare se tali rapporti fossero consenzienti o frutto di plagio e abuso, risponde a un evidente e primario interesse della collettività a essere informata su potenziali rischi legati a pratiche para-terapeutiche. Il ruolo "pubblico" del el suo settore, come correttamente rilevato dal Per_1 primo giudice, amplifica tale interesse .
3. Sulla continenza espressiva e l'uso del termine "STUPRO": Il punto nodale del gravame risiede nel titolo "SESSO CURATIVO O STUPRO?". Gli appellanti lo interpretano come un'attribuzione diretta del reato. Questa Corte ritiene, al contrario, che la forma interrogativa e la contrapposizione dialettica tra i due termini ("curativo" vs "stupro") rappresenti una modalità espressiva continente e funzionale allo scopo dell'inchiesta. Il titolo non afferma "È stato uno stupro", ma pone un dubbio, una domanda, rimettendo la valutazione allo spettatore sulla base degli elementi presentati nel servizio. Tale modalità è intrinseca al giornalismo d'inchiesta, che spesso si sviluppa per dilemmi e alternative. Il servizio, nel suo complesso, presenta la versione della presunta vittima, ma dà conto anche della versione del il quale nega la violenza e afferma la consensualità del rapporto. Per_1
La narrazione, sebbene orientata a dar credito alla sofferenza della donna (scelta che rientra nella libertà di critica e di commento del giornalista), non tace la posizione difensiva del Pertanto, Per_1 non si può ritenere che il termine "stupro" sia stato utilizzato in modo apodittico e gratuito, ma come una delle due possibili chiavi di lettura della vicenda, la cui problematicità costituiva il cuore stesso della notizia.
Infine, le successive dichiarazioni riduttive della sig.ra alla polizia ("il tentativo della violenza Per_2 sessuale avvenuto in perù è consistito nel fatto che il CURNDERO mi ha toccato sul seno") non possono invalidare retroattivamente la legittimità della prima messa in onda. Al momento della trasmissione, la notizia era quella del racconto di un rapporto sessuale completo avvenuto contro la volontà della donna ("nonostante io piangevo") . La successiva evoluzione della versione della fonte attiene, semmai, al diverso profilo del diritto all'oblio e all'aggiornamento, che si esaminerà nel secondo motivo.
Per tutte queste ragioni, il primo motivo di appello è rigettato.
Sul secondo motivo di appello: l'omessa pronuncia sul diritto all'oblio e il mancato aggiornamento della notizia.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia travisato la loro doglianza sull'identificabilità del qualificandola come una mera questione di privacy e omettendo di pronunciarsi sul diritto Per_1 all'oblio, inteso come diritto all'aggiornamento della notizia in occasione delle successive messe in onda.
Anche questa censura è infondata. Il diritto all'oblio, nel suo aspetto di diritto all'aggiornamento della notizia, impone che la rievocazione di una vicenda passata sia "contestualizzata e aggiornata" con gli sviluppi successivi, al fine di non fornire una rappresentazione parziale e quindi non veritiera dell'identità personale del soggetto (Cass.
Civ., n. 5525/2012) .
Tuttavia, l'applicazione di tale principio presuppone che gli "sviluppi" siano di natura tale da alterare radicalmente e in modo incontrovertibile il quadro della notizia originaria. Nel caso di specie, gli elementi sopravvenuti (le dichiarazioni della alla polizia e le deposizioni del della Per_2 Per_1 sua segretaria alla Procura di Lugano) non costituiscono una "verità" accertata e definitiva che smentisce la notizia, ma rappresentano semplicemente ulteriori elementi dialettici all'interno di una vicenda mai giunta a un accertamento giudiziale. Essi non provano che la notizia originaria (cioè il racconto della di aver subito una violenza) fosse falsa ab origine, ma si aggiungono come Per_2 ulteriori versioni dei fatti.
Inoltre, il diritto all'oblio deve essere bilanciato con la persistenza di un interesse pubblico alla notizia.
Le successive messe in onda, avvenute a distanza di alcuni mesi e di pochi anni, non possono considerarsi avvenute dopo un lasso di tempo tale da far scemare completamente l'interesse pubblico.
Anzi, come dedotto dagli stessi appellanti, la replica del 15.03.2017 è stata introdotta ricollegandola a un fatto di cronaca coevo (l'arresto di un altro "santone"), operazione che, sebbene criticabile per l'accostamento, dimostra un tentativo di "riattualizzare" la notizia in un contesto di rinnovato interesse pubblico per l'argomento .
Non si può quindi affermare che la notizia, al momento delle repliche, fosse divenuta "falsa" per mancato aggiornamento. Essa rimaneva la cronaca di un'inchiesta su un caso irrisolto, la cui riproposizione era ancora giustificata da un apprezzabile interesse sociale. L'obbligo di rettifica o integrazione sorge quando un fatto è smentito da un accertamento oggettivo (es. una sentenza di assoluzione), non quando emergono semplicemente versioni difensive o dichiarazioni contraddittorie della stessa fonte, che non fanno altro che confermare la complessità e la natura controversa della vicenda originariamente narrata.
Infine, la richiesta di condanna alla rimozione dei video appare superata, avendo la stessa parte appellante dato atto dell'avvenuta rimozione dei contenuti dai portali di . CP_1
Per tali motivi, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
La complessiva infondatezza dei motivi di gravame comporta il rigetto dell'appello e la conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 Parte_4 Controparte_1 di Roma n. 11574/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 6700,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente