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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8893 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 21854 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
CP_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti O. Durante e P. Florio e ADER in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Zeppa e CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese, iva e cpa, in favore dell'Ader e in € 3.000,00 oltre spese e oneri legali in favore dell' CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 034 2023 90011845 90 000 (limitatamente alle prime quattro cartelle oggetto della stessa) si fonda sulla non notificazione degli atti oggetto dell'intimazione e sulla prescrizione dei contributi e somme aggiuntive richiesti.
Ora, il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, D.Lgs. 26.02.99 n° 46, deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'intimazione su richiamata è stata notificata il 14.2.23 (v. p. 2 del ricorso in riassunzione) mentre il giudizio è stato depositato (davanti Giudice incompetente) il 30.3.23.
Pertanto, il ricorso è inammissibile per tardività dello stesso.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Roma, 16 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
CP_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti O. Durante e P. Florio e ADER in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Zeppa e CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese, iva e cpa, in favore dell'Ader e in € 3.000,00 oltre spese e oneri legali in favore dell' CP_2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione all'intimazione di pagamento n. 034 2023 90011845 90 000 (limitatamente alle prime quattro cartelle oggetto della stessa) si fonda sulla non notificazione degli atti oggetto dell'intimazione e sulla prescrizione dei contributi e somme aggiuntive richiesti.
Ora, il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi del comma 5 dell'art. 24, D.Lgs. 26.02.99 n° 46, deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
L'intimazione su richiamata è stata notificata il 14.2.23 (v. p. 2 del ricorso in riassunzione) mentre il giudizio è stato depositato (davanti Giudice incompetente) il 30.3.23.
Pertanto, il ricorso è inammissibile per tardività dello stesso.
Le spese di lite sono a carico della parte opponente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Roma, 16 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro