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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 14267/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a VENEZIA cittadino: ITALIANO
Cod. Fisc. . C.F._1 residente in [...]– CORSO BUENOS AIRES N. 58 con l'Avv. Manlio Marino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a MILANO cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 4 residente in [...]– LARGO RIO DE JANEIRO N. 1 con l'Avv. Manlio Marino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in COMUNE DI MILANO (MI) in data 04/05/2001
(anno 2001 atto n. 0727 reg. 01 parte I)
X separati consensualmente con verbale in data 15/02/2023 omologato con decreto del 21/02/2023
con i seguenti figli: nato a [...] in data [...], italiano;
nata a Persona_1 Parte_4
Segrate in data 23/09/2005, italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) disporre che la casa coniugale sita in Milano, Corso Buenos Aires n. 58, in comproprietà tra i signori e al 50%, venga assegnata al signor Pt_1 Pt_2 Parte_1
2) dare atto che in relazione alla quota di proprietà del 50% dell'immobile di Corso Buenos Aires n.
58 intestata alla signora le parti concordano e stabiliscono che venga attribuito in capo Parte_2 al signor il diritto di usufrutto vitalizio e dare atto che il signor Parte_1 Parte_1 pagherà il 100% di tutte le restanti rate del mutuo cointestato con la signora relativo Pt_2 all'immobile di Corso Buenos Aires n. 58 fino alla sua completa estinzione;
3) disporre che i figli e maggiorenni non ancora economicamente Persona_1 Parte_4 indipendenti, si alterneranno di settimana in settimana, presso il padre e presso la madre;
in ogni caso i due figli e hanno un'età tale da poter decidere liberamente in quale misura frequentare i Per_1 Pt_4 genitori;
4) disporre in capo ai signori e l mantenimento diretto dei figli e per Pt_2 Pt_1 Per_1 Pt_4
i periodi di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie extra-assegno come da Protocollo del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente ritrascritto, fatta eccezione per tutte le spese di mantenimento agli studi dei figli che saranno a carico esclusivo e totale della signora Pt_2
4) dare atto che le parti hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale e non hanno più nulla reciprocamente a pretendere in ragione dell'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo e ragione;
5) dare atto che entrambe le parti rinunciano alla richiesta di assegno divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Milano in data
04/05/2001 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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