Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4592/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
…………………………. PROFESSIONALE, pendente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA LAVORATE N. 14 SARNO, presso lo studio dell'Avv. CRESCENZO DOMENICO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ATTORE E
(cf e pi , con sede legale in , Via Nizza n. 146, CP_1 P.IVA_1 CP_1 in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. dott. (cf CP_2 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Adele De Paula (cf CodiceFiscale_3
, in virtù di procura speciale alle liti, domiciliato per la carica, C.F._4 unitamente al difensore costituito, presso la sede legale dell'Ente; CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'8/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' , premettendo quanto segue: l'istante in data 01 giugno 2014, alle ore Parte_3
14,59 si recava presso il pronto soccorso di SA (SA), “Martiri di Villa Malta”, con dolori acuti alla parte addominale ed episodi di vomito;
a seguito di controllo effettuato dal medico accettante, gli si diagnosticava una colica addominale, canalizzata a gas e feci con addome trattabile;
gli veniva, pertanto, praticata la terapia farmacologica
“spasmex IM IV 10F 4ML 40MG - 1 fiala”, come emerge dal verbale di accettazione e delle prestazioni sanitarie n. 20140018994; in data 02 giugno 2014, Parte_1
, a causa della persistenza del dolore si recava ancora una volta al predetto pronto
[...] soccorso e, alle ore 11,30 il personale medico di turno, decideva di trasferirlo nel
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
all'esito degli esami alle ore 13,30, l'istante veniva prontamente sottoposto all'intervento chirurgico con una diagnosi operatoria di peritonite localizzata da appendicite acuta;
lo stesso, veniva poi, dimesso in data 10 giugno 2024. Parte attrice eccepiva una errata diagnosi dell'effettiva patologia o, meglio, tra quanto riscontrato in data 01 giugno 2024 (colica addominale) e successivamente in data 02 giugno 2024 (peritonite localizzata da appendicite acuta), ritenendo sussistente la negligenza e/o l'imprudenza del medico di pronto soccorso in relazione all'errata diagnosi. Evidenziava come ciò emergesse dal verbale di accettazione e delle prestazioni sanitarie ove si rilevava che si recava presso il pronto soccorso di SA (SA) Parte_1 il giorno 1° giugno 2014 alle ore 14,59 e nonostante i dolori acuti veniva sottoposto a visita solo alle ore 15,21 e messo in uscita alle ore 15,23 dopo ben solo 2 minuti, con una superficiale diagnosi di colica addominale. Aggiungeva che non Parte_1 veniva sottoposto ad alcun esame medico che, senza alcuna perplessità avrebbe favorito la diagnosi dell'effettiva patologia: di appendicite acuta. Pertanto, la manchevole assistenza all'attore aveva comportato serie di problematiche, le quali contribuivano ad aggravare la sua condizione rispetto, invece, ad un soccorso pronto e corrispondente all'effettiva patologia che, poi, si è diagnosticata. Aggiungeva che, per quanto accaduto riportava esiti cicatriziali Parte_1 dicromici in regione addominale destra;
esiti ferita con disomogeneità strutturale tessuto adiposo in sede sottombelicale, con presenza di cheloide dello spessore di circa mm.
2. Riteneva sussistente il nesso di causalità tra l'incidente occorso al e Parte_1 le conseguenze del traumatismo riportato, tenuto conto dell'età e delle proiezioni future, il cui danno riteneva valutabile, in termini medico legali, in una incapacità temporanea totale di 10 giorni, successiva invalidità temporale parziale e un danno biologico del 6 %, acome da relazione medica di parte.
Aggiungeva che si sottoponeva ad un colloquio anamenestetico - Parte_1 psicodiagnostico, ove all'esito degli stessi colloqui clinici e dai risultati emersi dai test psicodiagnostici emergeva: “il sig. presenta uno stato alterato del benessere Parte_1 psicofisico e sociale, a seguito di una modificazione peggiorativa del suo stato interiore, dovuta all'intervento di chirurgia addominale e agli esiti cicatriziali dicromici in regione addominale dx. Ciò è da ritenere quale conseguente personalizzazione del danno estetico subito, che cagiona un pregiudizio estetico complessivo da lieve a moderato accompagnato ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva il sig. durante i rapporti di intimità. Si evince Parte_1 altresì che le attitudini di vita del periziando, gli assetti relazionali che erano propri, sono in parte stati sconvolti, così come è stata sconvolta ed alterata la quotidianità e la parziale perdita di possibilità, rispetto all'espressione e alla realizzazione di sé nel mondo” (cfr. consulenza tecnica psicologica e psicodiagnostica di parte a firma della dott.ssa . Persona_1
Evidenziava che l'equilibrio psicologico e dello stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, familiari e degli affetti in un'ottica relazionale ed emotiva era totalmente cambiato in termini peggiorativi;
ciò costituendo danno morale da legarsi al danno
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 biologico tenendo conto del grado di sensibilità della persona, dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo oltre della lesione alla dignità della persona connessi e in rapporto all'evento dannoso, la cui percentuale doveva essere valutata in misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. Eccepiva che l'imprudenza e/o la negligenza del personale medico di pronto soccorso aveva pregiudicato una appropriata diagnosi appropriata al fine di poter apprestare, nell'immediatezza, le misure di intervento necessarie nel caso di specie. In conseguenza dell'accaduto, tenendo conto delle perizie mediche allegate, riteneva fosse originato un danno di € 10.483,76. A seguito del deposito della domanda di mediazione presso l'organismo “Ne Litis”, con nota del 30 marzo 2015 l' veniva invitata alla mediazione ex d.lgs CP_1
28/2010 per il giorno 27 aprile 2015, ma vani erano stati i tentativi di bonario componimento della controversia in questione a causa della mancata adesione di quest'ultima. La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_3
l'infondatezza della pretesa attorea per carenza probatoria, non essendo l'atto di citazione supportato da alcuna documentazione medico legale a sostegno della pretesa, sia in tema di diagnosi che di nesso di causalità e valutazione del danno. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea, e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda autorizzare la Controparte_3
a rivalersi nei confronti dei sanitari che saranno ritenuti responsabili. Nel corso del giudizio, veniva espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08/01/2025, ove veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
1. Sul merito. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di quanto di seguito esposto.
Preliminarmente, va rammentato che la vicenda oggetto di causa è da intendersi regolata dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. “Legge Balduzzi”), in quanto avente ad oggetto fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24(c.d. “ ). Parte_4
La disciplina della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, già precedentemente all'avvento delle citate riforme normative, è stata pressoché pacificamente ricondotta all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale (sia pure del tutto autonoma da quella del professionista). In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricostruito in termini autonomi il rapporto paziente - struttura, riqualificandolo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (definito anche come “contratto di spedalità”), soggetto in quanto tale alle regole ordinarie prescritte dall'articolo 1218 c.c. in materia di inadempimento (cfr. SS.UU. n. 577/08). La richiamata pronuncia si pone in linea con un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità tendente ad inquadrare la prestazione gravante sulla
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 struttura sanitaria alla stregua di una prestazione di natura complessa, in quanto ricomprende anche la fornitura di alloggio e vitto, la messa a disposizione di attrezzature, la sicurezza dei macchinari, la cura del paziente e la vigilanza del reparto. In forza del contratto di spedalità, in sostanza, la struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, che ingloba, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligazione che assume direttamente con il paziente è regolata dalla generale disciplina di cui all'articolo 1218 c.c. Per ciò che invece concerne il rapporto tra medico e paziente, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge Balduzzi, la responsabilità del sanitario- derivante dall'inadempimento di un'obbligazione ex contractu nascente dal contatto sociale qualificato intercorso fra le parti - è rimasta di natura prettamente contrattuale (cfr., tra le altre, Cass. n. 27391/14; Cass. n. 8940/14). Ciò premesso, facendo applicazione delle norme dettate in tema di responsabilità contrattuale, grava sul paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, l'onere di dimostrare la conclusione del rapporto contrattuale e di dedurre l'inadempimento del debitore (cfr. SS.UU. 13533/01), inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno;
per converso, grava sul medico e sulla struttura sanitaria convenuti, quali debitori, l'onere di provare l'inesistenza dell'inadempimento o la dimostrazione che, pur esistendo, tale inadempimento non sia stato causa del danno (cfr. SS.UU. n. 577/08). Quanto, ancora, all'ulteriore profilo dell'accertamento del nesso di causalità, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale il nesso causale fra la condotta del medico (o della struttura sanitaria) e il pregiudizio subìto dal paziente è valutabile attraverso un criterio necessariamente probabilistico (c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”), configurabile dunque nell'ipotesi in cui si ritenga che l'opera del medico (o della struttura), se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. ex multis Cass.n. 867/08). In tali casi, dunque, va accertato che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe probabilmente prevenuto e ridotto le conseguenze dannose verificatesi. Va da sé che la probabilità in questione non può essere meramente statistica, ma deve essere di natura logico-razionale, sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, da compiersi alla stregua degli elementi di conferma, in particolare l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali - a disposizione nel caso concreto. Venendo ora al merito del caso in esame, posto che è stata sufficientemente dimostrata (né è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra Parte_1
e l' a seguito e in occasione del ricovero del primo presso l'Ospedale Parte_3
Martiri di Villa Malta, è stato conferito incarico ad un CTU medico, il quali, all'esito del mandato, ha confermato che , in seguito al riferito intervento Parte_1 chirurgico del 02.06.2014, presentava esiti per: “Postumi cicatriziali peggiorativi ed un
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 esito in aderenze per peri-viscerite da Mal practice imprudente per ritardato intervento chirurgico di appendicectomia gangrenosa” e che “viene ammesso nesso di causalità utile alla emergenza del danno per ritardato intervento chirurgico di appendicectomia gangrenosa”. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Nel ricostruire la storia medica del , il CTU ha evidenziato che agli atti è Parte_1 presente documentazione medica relativa ad un accesso ospedaliero presso l'Ospedale Villa Malta di SA delle ore 14,59 del 01-06-2014, praticato per dolore addominale. In tale occasione veniva sottoposto a terapia con 1 fl di SM (farmaco antispastico)
, con susseguenti dimissioni con diagnosi per colica addominale non specificata. Viene riferita la mancata scomparsa della sindrome dolorosa, che, anzi, peggiorava durante la notte con necessità di altro accesso ospedaliero sempre presso lo stesso ospedale. Agli atti non è depositato il Referto di Pronto Soccorso per questo secondo accesso, mentre sono depositate le indagini ematochimiche generali d'urgenza delle ore 07,10 del mattino del giorno 02.06.2014. Emergevano indizi per appendicopatia acuta -oltre ad una neutrofilia e linfopenia - per sintomatologia dolorosa in sede appendicolare e segno di positivo. Tali dati fecero Per_2 propendere per diagnosi di addome acuto con necessità del ricorso ad intervento chirurgico. L'intervento veniva praticato alle ore 13,30 dello stesso giorno del 02.06.2014 per asportazione del segmento appendicolare e periviscerite consensuale, poi specificata per appendicite gangrenosa. Il CTU ha ritenuto sussistente nel caso di specie un mal practice medico-chirurgica per mancato riconoscimento della patologia acuta appendicolare non operata al 1° accesso ospedaliero del 01.06.2014. Per quanto attiene al 1° accesso ospedaliero presso l'Ospedale Villa Malta di SA del 01-06- 2014, il CTU precisava che veniva praticato per dolore addominale quale unica causa proposta alle cure richieste. In quella occasione veniva praticato adeguato Triage. Parte attrice eccepiva il ritardo della visita medica generale trascritta alle ore 15,21 a fronte di un accesso delle ore 14,59, ovvero a circa 22 minuti prima. Il CTU ha rilevato che due minuti dopo la visita delle ore 15,21, ossia alle ore 15,23 veniva effettuata e trascritta la dimissione del periziando. Pertanto, se la terapia con SM 1fl, magari in 100 cc o meno di Fisiologica, veniva praticata dopo aver avuto un orientamento diagnostico di merito come da colica addominale, il Ctu non ha ritenuti utili solo due minuti tra diagnosi, terapia e dimissione ospedaliera, obiettando che le ore 15,21 sono riportabili di certo a visita medica già
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 completata con adeguato orientamento a cui faceva seguito la terapia con inoculazione del farmaco già riferito. Pertanto, non riteneva suissistente alcuna perdita di tempo nella cura del paziente. Ha poi verificato se nel caso in questione l'operato del medico di Pronto Soccorso sia stato adeguato in merito secondo idonee Linee Guida e Leges Artis di riferimento. In proposito ha ritenuto che a fronte di un accesso ospedaliero per colica addominale, con nessun riferimento a dolenzia in regione pelvica destra, con esame addominale negativo per dolore da appendicopatia ( non riferito, né messo in evidenza dalla visita medica praticata), la condotta del medico accettante in Pronto Soccorso fosse stata consona alla normale condotta di qualsiasi altro medio, fatta eccezione per mancato ricorso ad indagine ematochimica generale d'urgenza e ad indagini ecografiche utili nei casi di colica addominale acuta. Ha precisato che l'esplorazione di dolenzia addominale e di alvo aperto a feci e gas non poteva essere esaustiva alla esclusione di altre patologie che potevano essere iniziali al momento della visita e che potevano essere svelate anche da un prelievo di urgenza che spesso trova la sua necessaria indicazione per patologie epato-colecistiche, pancreatiche, appendicolari et altro ancora. Pertanto, ha ritenuto censurabile l'operato del sanitario di Pronto Soccorso per affrettata dimissione e non completa indagine clinico-diagnostica, sussistendo un censurabile imprudenza medica. Con riferimento all'evento di danno, ha rilevato che durante la notte del 02.06.2014 si verificava il peggioramento della sindrome dolorosa addominale che, manifestatasi particolarmente incidente, al primo mattino del riportato giorno necessitò di altro accesso ospedaliero per controllo ed eventuali cure. In tale occasione si evidenziava incidente il dolore in sede appendicolare con esame emocromocitometrico per spiccata leucocitosi con neutrofilia e linfopenia relativa, indicativi di appendicite acuta, visto il dolore acuto in sede appendicolare che ormai veniva ad evidenziarsi in maniera eclatante.
Nel caso in questione si era giunti ormai ad una peritonite localizzata da appendicopatia acuta gangrenosa con periviscerite, ed rea pertanto corretta ed urgente l'indicazione all'intervento chirurgico. Ha pertanto ritenuto che l'attore sia stato vittima della mancata diagnosi di appendicite acuta che poteva essere svelata o supposta da indagine emocromocitometrica et altro ancora e da esame ecografico addominale all'accesso ospedaliero del 01.06.2014, indagini che non venivano praticate. Ha poi affermato che, qualora le stesse fossero state praticate, verificato che non erano ancora presenti segni di irritazione peritoneale et altri segni clinici come da appendicite acuta, si sarebbe potuto attendere un tempo successivo per giungere all'intervento chirurgico, ma necessariamente sotto stretta sorveglianza clinica, che veniva invece disattesa: le indagini del giorno successivo erano indicative già alle ore 07,10, mentre si giungeva poi all'intervento chirurgico alle ore 13,30, sei ore circa dopo la conferma della valenza infettiva- infiammatoria della sindrome dolorosa in sede appendicolare.
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Verificato che si trattava di intervento di peritonite saccata con appendicectomia, il CTU ha verificato quale sia stata l'incidenza circa lo stato doloroso patito dal periziando e l'esito anatomo-cicatriziale in esito in contrapposizione a quello che si rende manifesto ad una appendicite acuta probabilmente subito diagnosticata alla prima istanza ospedaliera. A tal proposito, ha riferito che l'Esame Obiettivo praticato ha portato al riscontro di un esito cicatriziale che, per lunghezza e profondità, nonché adesione al sottocute, si ritrova con molta frequenza quale esito di peritonite saccata. Va, pertanto, considerato leggermente diverso (più lungo e profondo) del normale esito da intervento appendicolare non complicato. Ha quindi ritenuto sussistente un postumo cicatriziale peggiorativo rispetto a quello che si ritrova emergere in caso di semplice appendicite acuta non complicata. Non ha invece ritenuto sussistente la incidenza estetica dell'esito anatomico cicatriziale, né che lo stesso possa essere causa di disagio psichico, tanto da essere pregiudizio tale di valenza incidente sul piano personale e sociale di un periziando di anni 66, tenuto conto dell'età dell'attore e della scarsa valenza anatomo- estetica dell'esito cicatriziale. In conclusione, ha affermato afferma che alla pretesa mal practice medica imprudente emerge un danno cicatriziale peggiorativo ed un esito in aderenze per peri-viscerite che può essere valutato globalmente quale Danno Biologico nella misura del 1 – 2 % (uno- due per cento). Verificata la ottima risoluzione della peritonite saccata ha ritenuto che la convalescenza del periziando sia stata solo prolungata rispetto a quella normalmente formulata in una semplice appendicite acuta di soli giorni 10, quale inabilità temporanea parziale al 50%. Allegati e dimostrati l'inadempimento dei sanitari, il danno come quantificato dal Ctu, l'onere probatorio circa la dimostrazione che l'inadempimento non vi sia stato ovvero sia stato eziologicamente irrilevante, si è detto, ricade sull'Ente resistente, il quale non vi ha assolto. Le riportate conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio consentono di ritenere sussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento di danno come sopra specificato. Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve trovare parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti. In punto di diritto, circa il danno risarcibile, giova premettere che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in Giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce, in definitiva, una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (Cass. civ., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 in Giust. civ. Mass. 2008, 11, 1607). Va quindi decisamente affermato il principio – già ribadito dalle citate Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008 – secondo cui “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr. Cass., n. 22884/2007 nonché più di recente Cass. civ., sez. III, 23/09/2013, n. 21716). Principio anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr., Cass., n. 8755/2019 nonché Cass., n. 7024/2020). In definitiva, quindi, su di un piano generale, “il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del danno patrimoniale - nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due “categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) - e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)”, nell'ottica della natura unitaria (nel senso che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale) ed omnicomprensiva (che sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari) del danno non patrimoniale, espressamente predicata da Cass. S.U. n. 26972/2008, che va dunque anche in questa sede riaffermata (Cass. civ., sez. III, 14/11/2017, n.26805; conf. Cass. civ., sez. III, 07/03/2016, n. 4379 in Guida dir., 2016, 20, 72). Ciò posto, passando alla concreta liquidazione del danno, l'art. 3 comma del Decreto
“Balduzzi”, prevede che “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Quanto alle modalità di calcolo, dunque, trattandosi nel caso di specie di danno biologico quantificabile in misura inferiore al 10%, va fatta applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/05), nella loro versione più recente, aggiornata con D.M. del 16 luglio 2024. Tanto premesso, venendo alla concreta valutazione e liquidazione dei danni patiti da
, si osserva che non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni cui Parte_1
è pervenuto il CTU nominato, certamente condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. Sulla scorta di tali conclusioni, dunque, si rileva che gli esiti permanenti configurano un danno biologico quantificabile nella misura dell'1,5%, oltre un periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 50% per giorni 10. Applicando, pertanto, le tabelle di cui all'art. 139 Cod. ass., il danno non patrimoniale sofferto da , alla luce dell'età al momento dell'evento, nonché Parte_1 dell'entità e natura delle lesioni subite e dell'inabilità temporanea, può essere liquidato in € 1091,29 per l'1,5% di danno biologico e in € 276,20 per 10 giorni di ITP al 50%, il tutto per complessivi € 1367,48. Al danno così come in questa sede liquidato nulla può essere aggiunto a titolo di danno morale, essendosi parte attrice limitata a dedurre l'attore abbia subìto un peggioramento psicofisico del suo stato interiore, senza nulla dimostrare concretamente in tal senso. Infine, venendo all'esame della richiesta di rivalutazione e interessi, si osserva con riferimento all'obbligazione risarcitoria che, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso Parte_1 legale dalla data dell'evento, per cui sull'importo di € 1367,48 andrà computata l'ulteriore somma di € 386,66 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (1/6/2014) - e pari ad € 1132,02 - e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 1754,14 Dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, infine, sono dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Vanno poste a carico della convenuta anche le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4592/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così Controparte_3 provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, al Parte_3 pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
1754,14, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, al Parte_3 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 264,00 per spese ed € 1500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate Parte_3 nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05/04/2025
Il Giudice
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4592/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11