Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/12/2025, n. 23960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23960 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23960/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14764/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14764 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- della scheda di valutazione attitudinale redatta dall’Ufficiale perito selettore -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nonché della relazione psicologica redatta dall’Ufficiale psicologo -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali -OMISSIS- in data -OMISSIS-, recante il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente;
- dell’articolo 11, comma 4, del bando di concorso;
- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, di cui alla determinazione del Centro nazionale di selezione reclutamento n. 99/1-22 CC in data 1° ottobre 2022, pubblicate sulla pagina web del concorso;
- ove occorra, della determinazione del Direttore del Centro nazionale di selezione reclutamento, con la quale è stata designata la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, che comunque incida sui diritti o interessi legittimi del ricorrente;
nonché per l’accertamento e la condanna, ai sensi dell’articolo 30 cod. proc. amm., al risarcimento del danno in forma specifica, ordinando all’Amministrazione di rinnovare l’intera procedura attitudinale per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del 9 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. UI DO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’atto depositato dal ricorrente in data 9 dicembre 2025, nel quale si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso;
rilevato che, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
ritenuto di dovere, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione, tra le parti, delle spese di lite, considerata la particolarità della materia contenziosa e l’andamento del processo, nel quale l’amministrazione si è limitata al deposito di costituzione formale e di documenti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IL SI, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
UI DO IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI DO IO | IL SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.