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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3887/2022 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo, in virtù di procura generale allegata all'atto di citazione in appello, indirizzo p.e.c. Email_1
appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Muto, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di I grado, indirizzo di p.e.c. Email_2
appellata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato l'8.6.2021, conveniva Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Lauro, chiedendone la condanna al rimborso del buono
[...]
postale fruttifero a termine serie AE n.03478.96611, emesso il 2.4.1996, del valore nominale di
Lire 500.000 (pari ad € 258,23). Chiedeva, in particolare, sia la somma versata, sia la somma corrispondente al rendimento previsto per legge (il raddoppio del capitale dopo otto anni e la triplicazione dopo dodici), sia gli interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo.
Concludeva per la condanna della convenuta anche al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di essere titolare del suddetto titolo e che, recatasi all'Ufficio Postale di zona, le era stato negato il rimborso sulla scorta della prescrizione del credito. Si costituiva la società , che eccepiva: l'incompetenza territoriale del Parte_1
Giudice di Pace di Lauro, in favore di quello di Roma o di Nola;
-in ogni caso, l'estinzione per prescrizione del diritto di credito.
All'udienza del 30.3.2022 il Giudice di Pace adito rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva definita con sentenza n. 217/2022, depositata il 13.4.2022, con la quale il
Giudice di Pace adito, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione e dichiarato l'inadempimento contrattuale di , la condannava al rimborso della somma di € Parte_1
258,23, oltre interessi e spese di lite in favore del difensore antistatario.
Con atto notificato il 13.10.2022, proponeva appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, chiedendo che la riforma della sentenza impugnata in forza della prescrizione del diritto e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta e all'udienza del 7.1.2025, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto vengono chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure formulate.
Passando all'esame del merito, va evidenziato che l'appello si basa su un unico motivo relativo al mancato riconoscimento dell'estinzione del credito per prescrizione.
Orbene, la sentenza di primo grado è congruamente motivata e pienamente condivisibile.
In punto di fatto, risulta documentalmente provata l'emissione in data 2.4.1996 del buono postale fruttifero a termine serie AE n.03478.96611, del valore nominale di Lire 500.000, pari ad € 258,23.
Dall'attento esame della copia del buono depositato in giudizio, si evince che sul fronte del titolo compare la dicitura “a termine”; sul retro del titolo, poi, è presente una stampigliatura.
Tuttavia, la parte retrostante del buono fruttifero in lite, che verosimilmente recava l'indicazione della scadenza, è quasi del tutto abrasa e, quindi, illeggibile.
Dunque, va escluso che sia presente una specifica indicazione del termine di scadenza (e le condizioni di rendimento degli interessi).
Giova rilevare che i buoni postali fruttiferi producono interessi dall'emissione fino alla data di scadenza, diventando poi infruttiferi. Solo dalla data di scadenza, quindi, può iniziare a decorrere il termine di prescrizione, tale essendo il momento in cui il diritto di credito può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c..
Ad avviso del Giudicante, poiché nel caso di specie il buono è privo di indicazione della data di scadenza, non è soddisfatta l'esigenza di tutela del risparmiatore, mancando un'informazione chiara ed esaustiva sulle modalità di riscossione dello strumento di risparmio offerto.
Emerge, quindi, che la società ha disatteso il dovere di buona fede Parte_1 nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., incorrendo in un difetto di informazione sia al momento della conclusione del contratto, che nel corso del rapporto. Infatti, non ha Parte_1
consegnato al risparmiatore alcun foglio illustrativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento sottoscritto, né successivamente ha avvisato il cliente della scadenza del buono e delle conseguenze della mancata riscossione oltre il termine di prescrizione.
Tale difetto di informazione appare particolarmente grave in quanto relativo a strumenti, quali i buoni fruttiferi postali, utilizzati da cittadini comuni, in larga parte privi di conoscenze finanziarie specifiche e, in quanto tali, aventi piena fiducia nelle informazioni ottenute allo sportello o contenute nel buono postale. Inoltre, va evidenziato che la gravità di tale comportamento discende anche dalla considerazione delle finalità latamente pubblicistiche del risparmio affidato alla società
, un tempo pubblica. Parte_1
In senso rafforzativo di tale conclusione, va rilevato che la resistente è stata condannata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proprio con riferimento all'attività di collocamento e di gestione dei buoni fruttiferi postali per violazione degli obblighi informativi (si veda Delibera AGCOM del 18.10.2022). L'Autorità Garante ha, infatti, accertato che Parte_1
ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei buoni postali fruttiferi. In particolare, ha ravvisato sia l'insufficiente e l'inadeguata informazione preventiva, sia l'omessa predisposizione di sistemi idonei ad avvisare il risparmiatore circa le date di scadenza e di prescrizione.
Da quanto detto discende l'infondatezza dell'atto di appello.
Non ha pregio la tesi dell'appellante che invoca l'applicazione dell'art. 8 D.M. del Tesoro del 19.12.2000 ed il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza dei titoli individuata nel
2.04.2008.
Va invece rilevato, in senso contrario, che poiché l'odierna appellata non era a conoscenza della data di scadenza, non può ritenersi concretizzato il presupposto indefettibile per la decorrenza della prescrizione previsto dall'art. 2935 c.c.. Secondo tale norma, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale tesi è sostenuta da ampia e condivisibile giurisprudenza di merito (Tribunale
Avellino, Sentenza n. 317/2025 del 28.2.2025; Tribunale Avellino, Ordinanza 63/2025 del
07.01.2025; nello stesso senso, Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 3719/2024).
In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, applicando i valori medi previsti nello scaglione fino ad € 1.100,00 (in cui rientra il credito in lite) di cui D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da disattesa ogni diversa istanza, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 217/22 del Giudice di Pace di
Lauro;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 662,00, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino il 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3887/2022 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo, in virtù di procura generale allegata all'atto di citazione in appello, indirizzo p.e.c. Email_1
appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Muto, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio di I grado, indirizzo di p.e.c. Email_2
appellata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato l'8.6.2021, conveniva Controparte_1 Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Lauro, chiedendone la condanna al rimborso del buono
[...]
postale fruttifero a termine serie AE n.03478.96611, emesso il 2.4.1996, del valore nominale di
Lire 500.000 (pari ad € 258,23). Chiedeva, in particolare, sia la somma versata, sia la somma corrispondente al rendimento previsto per legge (il raddoppio del capitale dopo otto anni e la triplicazione dopo dodici), sia gli interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo.
Concludeva per la condanna della convenuta anche al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di essere titolare del suddetto titolo e che, recatasi all'Ufficio Postale di zona, le era stato negato il rimborso sulla scorta della prescrizione del credito. Si costituiva la società , che eccepiva: l'incompetenza territoriale del Parte_1
Giudice di Pace di Lauro, in favore di quello di Roma o di Nola;
-in ogni caso, l'estinzione per prescrizione del diritto di credito.
All'udienza del 30.3.2022 il Giudice di Pace adito rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio e tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva definita con sentenza n. 217/2022, depositata il 13.4.2022, con la quale il
Giudice di Pace adito, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione e dichiarato l'inadempimento contrattuale di , la condannava al rimborso della somma di € Parte_1
258,23, oltre interessi e spese di lite in favore del difensore antistatario.
Con atto notificato il 13.10.2022, proponeva appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, chiedendo che la riforma della sentenza impugnata in forza della prescrizione del diritto e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta e all'udienza del 7.1.2025, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto vengono chiaramente individuate le modifiche richieste alla decisione di primo grado ed analizzate le questioni a fondamento delle censure formulate.
Passando all'esame del merito, va evidenziato che l'appello si basa su un unico motivo relativo al mancato riconoscimento dell'estinzione del credito per prescrizione.
Orbene, la sentenza di primo grado è congruamente motivata e pienamente condivisibile.
In punto di fatto, risulta documentalmente provata l'emissione in data 2.4.1996 del buono postale fruttifero a termine serie AE n.03478.96611, del valore nominale di Lire 500.000, pari ad € 258,23.
Dall'attento esame della copia del buono depositato in giudizio, si evince che sul fronte del titolo compare la dicitura “a termine”; sul retro del titolo, poi, è presente una stampigliatura.
Tuttavia, la parte retrostante del buono fruttifero in lite, che verosimilmente recava l'indicazione della scadenza, è quasi del tutto abrasa e, quindi, illeggibile.
Dunque, va escluso che sia presente una specifica indicazione del termine di scadenza (e le condizioni di rendimento degli interessi).
Giova rilevare che i buoni postali fruttiferi producono interessi dall'emissione fino alla data di scadenza, diventando poi infruttiferi. Solo dalla data di scadenza, quindi, può iniziare a decorrere il termine di prescrizione, tale essendo il momento in cui il diritto di credito può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c..
Ad avviso del Giudicante, poiché nel caso di specie il buono è privo di indicazione della data di scadenza, non è soddisfatta l'esigenza di tutela del risparmiatore, mancando un'informazione chiara ed esaustiva sulle modalità di riscossione dello strumento di risparmio offerto.
Emerge, quindi, che la società ha disatteso il dovere di buona fede Parte_1 nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., incorrendo in un difetto di informazione sia al momento della conclusione del contratto, che nel corso del rapporto. Infatti, non ha Parte_1
consegnato al risparmiatore alcun foglio illustrativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento sottoscritto, né successivamente ha avvisato il cliente della scadenza del buono e delle conseguenze della mancata riscossione oltre il termine di prescrizione.
Tale difetto di informazione appare particolarmente grave in quanto relativo a strumenti, quali i buoni fruttiferi postali, utilizzati da cittadini comuni, in larga parte privi di conoscenze finanziarie specifiche e, in quanto tali, aventi piena fiducia nelle informazioni ottenute allo sportello o contenute nel buono postale. Inoltre, va evidenziato che la gravità di tale comportamento discende anche dalla considerazione delle finalità latamente pubblicistiche del risparmio affidato alla società
, un tempo pubblica. Parte_1
In senso rafforzativo di tale conclusione, va rilevato che la resistente è stata condannata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato proprio con riferimento all'attività di collocamento e di gestione dei buoni fruttiferi postali per violazione degli obblighi informativi (si veda Delibera AGCOM del 18.10.2022). L'Autorità Garante ha, infatti, accertato che Parte_1
ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei buoni postali fruttiferi. In particolare, ha ravvisato sia l'insufficiente e l'inadeguata informazione preventiva, sia l'omessa predisposizione di sistemi idonei ad avvisare il risparmiatore circa le date di scadenza e di prescrizione.
Da quanto detto discende l'infondatezza dell'atto di appello.
Non ha pregio la tesi dell'appellante che invoca l'applicazione dell'art. 8 D.M. del Tesoro del 19.12.2000 ed il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza dei titoli individuata nel
2.04.2008.
Va invece rilevato, in senso contrario, che poiché l'odierna appellata non era a conoscenza della data di scadenza, non può ritenersi concretizzato il presupposto indefettibile per la decorrenza della prescrizione previsto dall'art. 2935 c.c.. Secondo tale norma, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale tesi è sostenuta da ampia e condivisibile giurisprudenza di merito (Tribunale
Avellino, Sentenza n. 317/2025 del 28.2.2025; Tribunale Avellino, Ordinanza 63/2025 del
07.01.2025; nello stesso senso, Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 3719/2024).
In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, applicando i valori medi previsti nello scaglione fino ad € 1.100,00 (in cui rientra il credito in lite) di cui D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da disattesa ogni diversa istanza, Parte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 217/22 del Giudice di Pace di
Lauro;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 662,00, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino il 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli