CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. GI PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il 18 Parte_1 settembre 1953 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico C.F._1
MA NO;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il 25 settembre Controparte_1
1957 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanci;
C.F._2
APPELLATA
E
(C.F ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
). C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 718/2021 del 15 ottobre 2021, il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, dichiarò sciolta la comunione sul patrimonio relitto di
(che era nato a [...] il [...] e deceduto il 04 Controparte_4 settembre 2006) disponendone l'assegnazione pro quota agli eredi condividenti -
, nato a [...] il [...], , Controparte_4 Controparte_1
1 , e , anche nella Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 qualità di erede universale della coerede deceduta nelle more del Persona_1 giudizio - sulla base del progetto di divisione elaborato dal CTU nominato.
In particolare, il primo giudice assegnò a il bene Controparte_5 di maggior valore, costituito dal fabbricato al foglio di mappa 77 p.lla 408, stimato in euro 128.085,88, al netto dei costi da sopportare per rimuovere alcune opere abusive, quantificati in euro 6.650,12.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 con atto di citazione del 25 marzo 2022, sulla scorta di due motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
➢ errore del primo giudice per aver disposto la divisione dei beni di in presenza di opere abusive;
Controparte_4
➢ errore del primo giudice per aver posto alla base della propria decisione le stime dei beni offerte dal CTU, non rappresentative del mercato immobiliare del Comune di Salemi.
3. Con comparsa del 6 luglio 2022, si è costituita Controparte_1 resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto.
4. Nella contumacia delle altre parti, in assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 19 giugno 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni delle eventuali memorie di replica
5. Così brevemente compendiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo, l'appellante si duole che la sentenza impugnata sia affetta da nullità insanabile, in virtù del combinato disposto degli artt. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
40, comma 2, L. n.47 del 1985.
Rappresenta che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in presenza di abusi edilizi non sanati o rimossi, non sussistono le condizioni per disporre lo scioglimento della comunione ereditaria
Evidenzia che il primo giudice ha espressamente riconosciuto l'esistenza di opere abusive, sicché avrebbe dovuto rigettare la domanda di scioglimento proposta e non disporre la divisione dei beni.
2 Il motivo è infondato.
La doglianza si fonda certamente sul recente e condivisibile indirizzo ermeneutico per cui “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.
40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 25021
07/10/2019).
In questo senso la Suprema Corte ha pure affermato che “la nullità comminata dall'art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n.
47 del 1985, va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione, in stretta adesione al dato normativo, deve intendersi un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Orbene, le condivisibili premesse su cui è, come detto, fondato il motivo, non tengono però conto della specifica menzione, nella sentenza impugnata, degli estremi dei titoli abilitativi - sia ordinari sia straordinari - dei beni immobili parte della comunione ereditaria, che risultano poi pure pacificamente depositati in giudizio.
Avuto riguardo a tale dirimente circostanza, non sono configurate le specifiche condizioni previste per la comminatoria della nullità dagli artt. 46 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nei termini indicati dalle Sezioni Unite, essendo sufficiente che i titoli edilizi siano esistenti e menzionati,
3 a nulla valendo l'eventuale difformità tra la situazione di fatto e quella assentita.
Oltre tutto, nella fattispecie in esame, la denunciata difformità tra titolo e situazione di fatto non è nemmeno sussistente posto che lo stesso Comune di Salemi ha ritenuto di confermare, con nota del 6 maggio 2021, l'effettivo perfezionamento della sanatoria dell'intero fabbricato al foglio di mappa 77, particella 408 – concessa con la relativa autorizzazione n. 54 del 21 aprile 1997 - sicché, secondo lo stesso
Comune, non emergono profili ostativi alla regolarità urbanistica del bene.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza della censura.
6. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia adottato il criterio di stima proposto dal CTU nominato.
Rappresenta che l'ausiliario avrebbe effettuato la stima solo sulla scorta dei prezziari dell'Agenzia delle Entrate e di una CTP non corretta e disattesa dagli stessi fratelli CP_4
Evidenzia che il consulente non avrebbe consultato le agenzie immobiliari che gestiscono le compravendite nel territorio comunale, al fine di determinare il valore dei beni in considerazione del mercato immobiliare locale.
Soggiunge che questi, inoltre, non avrebbe preso in considerazione il valore dei beni immobiliari della zona, il decremento demografico e la saturazione del mercato immobiliare locale.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, secondo la Suprema Corte, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non
è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 20227/2010), non risultando in tal senso necessaria alcuna specificazione da parte del decidente, anche alla luce dell'adeguatezza del metodo e del rigore formale adottato dal CTU, nonostante le contestazioni provenienti dalle parti.
Ed ancora “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa
4 al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. civ. n.
17906/2003).
Avuto riguardo a tali condivisibili principi, la chiesta rinnovazione della consulenza tecnica è sorretta dalle medesime argomentazioni presenti nelle note critiche all'elaborato peritale, sebbene oggetto di una lineare ed esaustiva replica da parte dell'ausiliario nominato, alle quali, più nel dettaglio, si rinvia.
In ogni caso, risulta che il CTU abbia proposto una valutazione equitativa non fondata su un unico parametro, costituito dalla quotazione immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ma coerente con l'effettivo stato degli immobili e del mercato immobiliare locale, così come espressamente dichiarato (pag. 15-16 CTU).
Peraltro, dall'esame delle difese già esposte nel primo grado di giudizio, va rilevato che le stesse argomentazioni critiche offerte dall'odierno appellante, per mezzo del proprio CTP, non appaiono fornire – come attendibile - un più valido criterio di stima, ma un mero raffronto con altri fabbricati, contraddistinti da diverse caratteristiche costruttive e vocazioni urbanistiche eterogenee.
Alla luce di quanto esposto, il motivo interposto deve ritenersi privo di fondamento, non essendo sufficiente una contestazione generica della consulenza tecnica per disporne la rinnovazione.
7. In ultimo, le difese proposte dall'appellata a sostegno delle ragioni dell'appellante, ove larvatamente proposte al fine di una riforma della sentenza impugnata - segnatamente in punto di stima dei costi di demolizione computati dal
CTU per il fabbricato di cui al foglio di mappa 77, particella 408 – vanno dichiarate inammissibili, non essendo stato proposto appello incidentale.
8. La sentenza appellata va dunque interamente confermata con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
5 La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di , e così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 provvede: conferma la sentenza n. 718/2021 del 15 ottobre 2021, resa dal Tribunale di Marsala, appellata da con atto di citazione notificato il 25 marzo Parte_1
2022; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado in complessivi euro 3473,00 per compensi oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012
n. 228;
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AL IN GI PO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. GI PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. AL IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 614 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il 18 Parte_1 settembre 1953 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico C.F._1
MA NO;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il 25 settembre Controparte_1
1957 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanci;
C.F._2
APPELLATA
E
(C.F ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
). C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 718/2021 del 15 ottobre 2021, il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, dichiarò sciolta la comunione sul patrimonio relitto di
(che era nato a [...] il [...] e deceduto il 04 Controparte_4 settembre 2006) disponendone l'assegnazione pro quota agli eredi condividenti -
, nato a [...] il [...], , Controparte_4 Controparte_1
1 , e , anche nella Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 qualità di erede universale della coerede deceduta nelle more del Persona_1 giudizio - sulla base del progetto di divisione elaborato dal CTU nominato.
In particolare, il primo giudice assegnò a il bene Controparte_5 di maggior valore, costituito dal fabbricato al foglio di mappa 77 p.lla 408, stimato in euro 128.085,88, al netto dei costi da sopportare per rimuovere alcune opere abusive, quantificati in euro 6.650,12.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 con atto di citazione del 25 marzo 2022, sulla scorta di due motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
➢ errore del primo giudice per aver disposto la divisione dei beni di in presenza di opere abusive;
Controparte_4
➢ errore del primo giudice per aver posto alla base della propria decisione le stime dei beni offerte dal CTU, non rappresentative del mercato immobiliare del Comune di Salemi.
3. Con comparsa del 6 luglio 2022, si è costituita Controparte_1 resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto.
4. Nella contumacia delle altre parti, in assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 19 giugno 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni delle eventuali memorie di replica
5. Così brevemente compendiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo, l'appellante si duole che la sentenza impugnata sia affetta da nullità insanabile, in virtù del combinato disposto degli artt. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
40, comma 2, L. n.47 del 1985.
Rappresenta che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in presenza di abusi edilizi non sanati o rimossi, non sussistono le condizioni per disporre lo scioglimento della comunione ereditaria
Evidenzia che il primo giudice ha espressamente riconosciuto l'esistenza di opere abusive, sicché avrebbe dovuto rigettare la domanda di scioglimento proposta e non disporre la divisione dei beni.
2 Il motivo è infondato.
La doglianza si fonda certamente sul recente e condivisibile indirizzo ermeneutico per cui “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.
40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 25021
07/10/2019).
In questo senso la Suprema Corte ha pure affermato che “la nullità comminata dall'art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n.
47 del 1985, va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione, in stretta adesione al dato normativo, deve intendersi un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Orbene, le condivisibili premesse su cui è, come detto, fondato il motivo, non tengono però conto della specifica menzione, nella sentenza impugnata, degli estremi dei titoli abilitativi - sia ordinari sia straordinari - dei beni immobili parte della comunione ereditaria, che risultano poi pure pacificamente depositati in giudizio.
Avuto riguardo a tale dirimente circostanza, non sono configurate le specifiche condizioni previste per la comminatoria della nullità dagli artt. 46 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nei termini indicati dalle Sezioni Unite, essendo sufficiente che i titoli edilizi siano esistenti e menzionati,
3 a nulla valendo l'eventuale difformità tra la situazione di fatto e quella assentita.
Oltre tutto, nella fattispecie in esame, la denunciata difformità tra titolo e situazione di fatto non è nemmeno sussistente posto che lo stesso Comune di Salemi ha ritenuto di confermare, con nota del 6 maggio 2021, l'effettivo perfezionamento della sanatoria dell'intero fabbricato al foglio di mappa 77, particella 408 – concessa con la relativa autorizzazione n. 54 del 21 aprile 1997 - sicché, secondo lo stesso
Comune, non emergono profili ostativi alla regolarità urbanistica del bene.
Ne discende, pertanto, l'infondatezza della censura.
6. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia adottato il criterio di stima proposto dal CTU nominato.
Rappresenta che l'ausiliario avrebbe effettuato la stima solo sulla scorta dei prezziari dell'Agenzia delle Entrate e di una CTP non corretta e disattesa dagli stessi fratelli CP_4
Evidenzia che il consulente non avrebbe consultato le agenzie immobiliari che gestiscono le compravendite nel territorio comunale, al fine di determinare il valore dei beni in considerazione del mercato immobiliare locale.
Soggiunge che questi, inoltre, non avrebbe preso in considerazione il valore dei beni immobiliari della zona, il decremento demografico e la saturazione del mercato immobiliare locale.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, secondo la Suprema Corte, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non
è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 20227/2010), non risultando in tal senso necessaria alcuna specificazione da parte del decidente, anche alla luce dell'adeguatezza del metodo e del rigore formale adottato dal CTU, nonostante le contestazioni provenienti dalle parti.
Ed ancora “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa
4 al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. civ. n.
17906/2003).
Avuto riguardo a tali condivisibili principi, la chiesta rinnovazione della consulenza tecnica è sorretta dalle medesime argomentazioni presenti nelle note critiche all'elaborato peritale, sebbene oggetto di una lineare ed esaustiva replica da parte dell'ausiliario nominato, alle quali, più nel dettaglio, si rinvia.
In ogni caso, risulta che il CTU abbia proposto una valutazione equitativa non fondata su un unico parametro, costituito dalla quotazione immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ma coerente con l'effettivo stato degli immobili e del mercato immobiliare locale, così come espressamente dichiarato (pag. 15-16 CTU).
Peraltro, dall'esame delle difese già esposte nel primo grado di giudizio, va rilevato che le stesse argomentazioni critiche offerte dall'odierno appellante, per mezzo del proprio CTP, non appaiono fornire – come attendibile - un più valido criterio di stima, ma un mero raffronto con altri fabbricati, contraddistinti da diverse caratteristiche costruttive e vocazioni urbanistiche eterogenee.
Alla luce di quanto esposto, il motivo interposto deve ritenersi privo di fondamento, non essendo sufficiente una contestazione generica della consulenza tecnica per disporne la rinnovazione.
7. In ultimo, le difese proposte dall'appellata a sostegno delle ragioni dell'appellante, ove larvatamente proposte al fine di una riforma della sentenza impugnata - segnatamente in punto di stima dei costi di demolizione computati dal
CTU per il fabbricato di cui al foglio di mappa 77, particella 408 – vanno dichiarate inammissibili, non essendo stato proposto appello incidentale.
8. La sentenza appellata va dunque interamente confermata con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
5 La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di , e così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 provvede: conferma la sentenza n. 718/2021 del 15 ottobre 2021, resa dal Tribunale di Marsala, appellata da con atto di citazione notificato il 25 marzo Parte_1
2022; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado in complessivi euro 3473,00 per compensi oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012
n. 228;
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AL IN GI PO
6