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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26450/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26450/2024
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il l'avv. EMILIO PREGNOLATO. Contesta la comparsa di costituzione Parte_1 di controparte. Specifica che non c'è stato nessun mutamento di posizione da parte del Si Pt_1 riporta al proprio atto e insiste nelle proprie conclusioni. Contesta anche gli altri aspetti toccati da controparte nel giudizio di primo grado.
Per l'avv. PANNUTI GIUSEPPE MARIA. Si riporta al proprio atto e insiste Parte_2 nelle proprie conclusioni. Ribadisce la configurabilità della buona fede.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26450/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici Pt_1 dell'Avvocatura Comunale
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANNUTI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 46/9 20121 Pt_1 presso il difensore
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 7.9.2022 chiede l'annullamento di più verbali di accertamento di Parte_2 infrazioni al codice della strada relative all'art. 7 comma 14 cds, per avere circolato nella zona a traffico limitato denominata “Area B” con veicolo non autorizzato.
Il si è costituito con funzionario delegato, evidenziando l'infondatezza delle Parte_1 richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 7204/23 ha accolto il ricorso, annullando i verbali oggetto di opposizione.
Con ricorso di data 11.7.2024 il propone appello averso la sentenza, evidenziando la mancata Pt_1 osservanza delle disposizioni comunali vigenti per l'accesso all'Area B e l'assenza di un errore scusabile.
Si costituisce in giudizio ribadendo la configurabilità dell'errore scusabile e Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
***
Il ricorrente in primo grado fonda la propria opposizione sui seguenti motivi: pagina 2 di 5 - esercita l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande con il proprio autonegozio, tg.
AX692BZ;
- in data 7.6.2021 ha aderito al servizio Move In della Regione Lombardia, con durata annuale fino al
7.6.2002;
- ha conseguentemente installato sul proprio veicolo la black box necessaria per la rilevazione dei chilometri percorsi;
- il limite chilometrico annuo non è stato raggiunto;
- pertanto, il veicolo ha correttamente circolato fino al 7.6.2022;
- ha legittimamente confidato nella regolarità della propria posizione alla luce dei provvedimenti regionali e comunali, con conseguente applicazione dell'art. 3 L. 689/81;
- i verbali devono pertanto essere annullati.
Tali dunque sono gli aspetti, oggetto di contestazione da parte del sia in primo grado che nel Pt_1 presente giudizio, che devono essere presi in considerazione.
***
Si rileva preliminarmente che non sono contestati gli accessi nell'Area B oggetto di discussione.
Non è inoltre contestato che il veicolo rientrasse nella classe di inquinamento “Euro 2 diesel senza filtro antiparticolato” e che fosse pertanto soggetto alle limitazioni di circolazione previste in sede comunale per l'accesso all'Area B.
***
Con ordinanza n. 40/2021 il Sindaco del Comune di , dopo avere richiamato i provvedimenti di Pt_1 sospensione dell'efficacia del divieto di accesso all'Area B, ha disposto il ripristino delle limitazioni previgenti a decorrere dal 9.6.2021. Si osserva che:
- ha aderito al progetto Move In il 7.6.2021 (doc. 5 del ricorrente in primo grado) e ha Parte_2 installato sul proprio veicolo la black box, cioè il dispositivo per il conteggio dei chilometri percorsi;
- ha aderito al programma Move In/Area B il 9.6.2022 (doc. 8 del in primo grado); Pt_1
- gli accessi all'Area B oggetto di contestazione precedono temporalmente tale adesione, essendo avvenuti tra il 13.5.2022 e il 23.5.2022;
- il predetto non era dunque autorizzato in quel periodo a transitare nell'Area B.
- il servizio Move In è stato approvato con la D.G.R. 1318/2019; essa prevede un determinato limite di chilometri percorribili sul territorio regionale da specifiche classi di veicoli in ragione del loro potere inquinante;
- in particolare, con la D.G.R. 4173 del 30.12.2020 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato la
“Descrizione del servizio Move - In applicato alla zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Pt_1 denominata “Area B” ”; in tale atto si premette che “Il servizio MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli
INquinanti), approvato con d.G.R. n. 1318/2019 e avviato con d.G.R. n. 2055/2019, prevede, in particolare, l'individuazione del numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (soglia di chilometri concessi) che possono essere percorsi sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione”; si chiarisce che “Le soglie di chilometri concessi ai veicoli aderenti al servizio MoVe-In esteso all'Area B sono due: una complessiva regionale, relativa agli ambiti territoriali di Area 1 e 2 come definite dalla d.G.R. 2055/2019, e una relativa ad
Area B, individuata dalla sopracitata deliberazione comunale. La soglia individuata per Area B è compresa all'interno della soglia complessiva regionale”; nel paragrafo con titolo “Come aderire al servizio Move-In/Area B” si prevede che “Nel caso di adesione già attiva per i servizi MoVe-In regionali, il cittadino procede ad inserire la sua richiesta all'interno della specifica sezione dedicata all'adesione al servizio “Area B”. Aderendo al nuovo servizio MoVe-In/Area B, al veicolo già registrato verrà assegnata la soglia chilometrica individuata dal Comune di per la specifica Pt_1 classe emissiva, all'interno dei chilometri residui ancora da percorrere rispetto alla soglia totale regionale assegnata”;
pagina 3 di 5 - la soglia chilometrica è quindi definitivamente determinata dal sulla base delle esigenze Pt_1 specifiche del territorio oggetto di tutela;
- con ordinanza n. 40/2021 del 3.6.2021 il Sindaco del , dopo avere richiamato le Parte_1 ordinanze di sospensione dell'efficacia del divieto di accesso all'Area B, ha disposto il ripristino delle limitazioni previgenti a decorrere dal 9.6.2021;
- con delibera della Giunta comunale n. 1015 del 6.8.2021 il ha aderito al sistema Parte_1
Move In con riferimento alla propria Area B;
in esso vengono previste diverse limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti;
- l'adesione a tale sistema richiede una specifica procedura di attivazione, che si giustifica in ragione dei nuovi e diversi limiti stabiliti;
le osservazioni dell'appellato in merito all'opportunità o meno di una procedura amministrativa così articolata non sono sindacabili nella presente sede;
- l'odierno appellato ha aderito al programma regionale, installando l'apparecchiatura per il conteggio dei chilometri, ma non a quella comunale.
È pertanto integrata la violazione oggetto di contestazione.
***
Quanto alla valutazione in merito alle condizioni per ritenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte esposto il principio in base al quale “E' consolidata infatti l'affermazione secondo cui (poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n.
2406 del 2016; Cass. n. 13610 del 2007,) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza
(Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n.
24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n.
5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio
(Cass. n. 15195 del 2008) … l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610 del 2007)” (Cass. ord. 20219/2018).
Si tratta di verificare se tali condizioni sussistano nella fattispecie in esame. Si rileva in proposito che:
- gli accessi nell'Area oggetto di contestazione sono iniziati in epoca ampiamente successiva all'entrata in vigore dei limiti di circolazione per l'Area B;
l'appellato svolge la propria attività utilizzando il veicolo (autonegozio) con il quale le infrazioni sono state commesse;
ciò comporta l'onere a proprio carico di informazione in merito alle condizioni esistenti per la sua circolazione;
- è ininfluente il tempo impiegato dall'Amministrazione comunale per la notifica del primo verbale, irrilevante rispetto ai doveri di conoscenza in capo al conducente;
- non è inoltre in contestazione la circostanza che l'inizio dell'Area B sia debitamente segnalato in prossimità dei varchi utilizzati dall'appellato; se da un lato ciò può non influire sulla personale convinzione del conducente, che ha ritenuto sufficiente l'iscrizione al servizio Move-In regionale, dall'altro gli rende manifesto – e richiama pertanto la sua attenzione sul punto – che si tratta pagina 4 di 5 dell'accesso all'Area B comunale, con le conseguenti ricadute in tema di oneri di verifica su quali disposizioni anche comunali siano in vigore;
- non vi è alcun comportamento positivo della Pubblica Amministrazione che possa avere indotto in errore il proprietario del veicolo;
- in presenza di tale disponibilità di indicazioni e alla luce del principio più volte esposto dalla giurisprudenza di legittimità, non è invocabile il difetto dell'elemento soggettivo, invocato da
[...]
; Pt_2
- nessun ulteriore obbligo informativo è normativamente previsto in capo all'amministrazione comunale.
***
Non è fondata la contestazione in merito alla carenza di istruttoria da parte dell'amministrazione comunale;
non è specificamente contestato che il veicolo condotto da rientrasse nelle Parte_2 limitazioni concernenti l'accesso all'Area B. Il rilievo in merito alla mancata consultazione da parte dell'Amministrazione della base dati regionale da cui sarebbe risultata l'adesione a Move In è ininfluente, poiché ciò che viene contestato è la mancata adesione alle prescrizioni comunali.
Analogamente, non è fondata la censura relativa alla mancanza di motivazione dei provvedimenti opposti, che fanno correttamente riferimento all'accesso con veicolo non autorizzato nella ZTL denominata “Area B”.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti dalle parti, deriva l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto del ricorso originariamente presentato da
[...]
. Pt_2
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento dell'appello proposto dal e dell'attività processuale svolta;
Pt_1
- del principio indicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 co. 4 L. 689/1981, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste (Cass. 18066/2007); tale duplice condizione non ricorre nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento del ricorso del e in riforma della sentenza n. 7204/2023 emessa Parte_1 il 17.11.2023 dal Giudice di Pace di , rigetta il ricorso originariamente proposto da Pt_1 [...]
. Pt_2
2) Compensa le spese processuali relative al primo grado di giudizio.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative al presente grado di Parte_2 giudizio, liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26450/2024
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il l'avv. EMILIO PREGNOLATO. Contesta la comparsa di costituzione Parte_1 di controparte. Specifica che non c'è stato nessun mutamento di posizione da parte del Si Pt_1 riporta al proprio atto e insiste nelle proprie conclusioni. Contesta anche gli altri aspetti toccati da controparte nel giudizio di primo grado.
Per l'avv. PANNUTI GIUSEPPE MARIA. Si riporta al proprio atto e insiste Parte_2 nelle proprie conclusioni. Ribadisce la configurabilità della buona fede.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26450/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO e dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici Pt_1 dell'Avvocatura Comunale
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANNUTI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 46/9 20121 Pt_1 presso il difensore
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 7.9.2022 chiede l'annullamento di più verbali di accertamento di Parte_2 infrazioni al codice della strada relative all'art. 7 comma 14 cds, per avere circolato nella zona a traffico limitato denominata “Area B” con veicolo non autorizzato.
Il si è costituito con funzionario delegato, evidenziando l'infondatezza delle Parte_1 richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 7204/23 ha accolto il ricorso, annullando i verbali oggetto di opposizione.
Con ricorso di data 11.7.2024 il propone appello averso la sentenza, evidenziando la mancata Pt_1 osservanza delle disposizioni comunali vigenti per l'accesso all'Area B e l'assenza di un errore scusabile.
Si costituisce in giudizio ribadendo la configurabilità dell'errore scusabile e Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
***
Il ricorrente in primo grado fonda la propria opposizione sui seguenti motivi: pagina 2 di 5 - esercita l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande con il proprio autonegozio, tg.
AX692BZ;
- in data 7.6.2021 ha aderito al servizio Move In della Regione Lombardia, con durata annuale fino al
7.6.2002;
- ha conseguentemente installato sul proprio veicolo la black box necessaria per la rilevazione dei chilometri percorsi;
- il limite chilometrico annuo non è stato raggiunto;
- pertanto, il veicolo ha correttamente circolato fino al 7.6.2022;
- ha legittimamente confidato nella regolarità della propria posizione alla luce dei provvedimenti regionali e comunali, con conseguente applicazione dell'art. 3 L. 689/81;
- i verbali devono pertanto essere annullati.
Tali dunque sono gli aspetti, oggetto di contestazione da parte del sia in primo grado che nel Pt_1 presente giudizio, che devono essere presi in considerazione.
***
Si rileva preliminarmente che non sono contestati gli accessi nell'Area B oggetto di discussione.
Non è inoltre contestato che il veicolo rientrasse nella classe di inquinamento “Euro 2 diesel senza filtro antiparticolato” e che fosse pertanto soggetto alle limitazioni di circolazione previste in sede comunale per l'accesso all'Area B.
***
Con ordinanza n. 40/2021 il Sindaco del Comune di , dopo avere richiamato i provvedimenti di Pt_1 sospensione dell'efficacia del divieto di accesso all'Area B, ha disposto il ripristino delle limitazioni previgenti a decorrere dal 9.6.2021. Si osserva che:
- ha aderito al progetto Move In il 7.6.2021 (doc. 5 del ricorrente in primo grado) e ha Parte_2 installato sul proprio veicolo la black box, cioè il dispositivo per il conteggio dei chilometri percorsi;
- ha aderito al programma Move In/Area B il 9.6.2022 (doc. 8 del in primo grado); Pt_1
- gli accessi all'Area B oggetto di contestazione precedono temporalmente tale adesione, essendo avvenuti tra il 13.5.2022 e il 23.5.2022;
- il predetto non era dunque autorizzato in quel periodo a transitare nell'Area B.
- il servizio Move In è stato approvato con la D.G.R. 1318/2019; essa prevede un determinato limite di chilometri percorribili sul territorio regionale da specifiche classi di veicoli in ragione del loro potere inquinante;
- in particolare, con la D.G.R. 4173 del 30.12.2020 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato la
“Descrizione del servizio Move - In applicato alla zona a traffico limitato (ZTL) del Comune di Pt_1 denominata “Area B” ”; in tale atto si premette che “Il servizio MoVe-In (MOnitoraggio dei VEicoli
INquinanti), approvato con d.G.R. n. 1318/2019 e avviato con d.G.R. n. 2055/2019, prevede, in particolare, l'individuazione del numero di chilometri utilizzabili da ogni classe emissiva di veicolo soggetto alle limitazioni (soglia di chilometri concessi) che possono essere percorsi sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni alla circolazione”; si chiarisce che “Le soglie di chilometri concessi ai veicoli aderenti al servizio MoVe-In esteso all'Area B sono due: una complessiva regionale, relativa agli ambiti territoriali di Area 1 e 2 come definite dalla d.G.R. 2055/2019, e una relativa ad
Area B, individuata dalla sopracitata deliberazione comunale. La soglia individuata per Area B è compresa all'interno della soglia complessiva regionale”; nel paragrafo con titolo “Come aderire al servizio Move-In/Area B” si prevede che “Nel caso di adesione già attiva per i servizi MoVe-In regionali, il cittadino procede ad inserire la sua richiesta all'interno della specifica sezione dedicata all'adesione al servizio “Area B”. Aderendo al nuovo servizio MoVe-In/Area B, al veicolo già registrato verrà assegnata la soglia chilometrica individuata dal Comune di per la specifica Pt_1 classe emissiva, all'interno dei chilometri residui ancora da percorrere rispetto alla soglia totale regionale assegnata”;
pagina 3 di 5 - la soglia chilometrica è quindi definitivamente determinata dal sulla base delle esigenze Pt_1 specifiche del territorio oggetto di tutela;
- con ordinanza n. 40/2021 del 3.6.2021 il Sindaco del , dopo avere richiamato le Parte_1 ordinanze di sospensione dell'efficacia del divieto di accesso all'Area B, ha disposto il ripristino delle limitazioni previgenti a decorrere dal 9.6.2021;
- con delibera della Giunta comunale n. 1015 del 6.8.2021 il ha aderito al sistema Parte_1
Move In con riferimento alla propria Area B;
in esso vengono previste diverse limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti;
- l'adesione a tale sistema richiede una specifica procedura di attivazione, che si giustifica in ragione dei nuovi e diversi limiti stabiliti;
le osservazioni dell'appellato in merito all'opportunità o meno di una procedura amministrativa così articolata non sono sindacabili nella presente sede;
- l'odierno appellato ha aderito al programma regionale, installando l'apparecchiatura per il conteggio dei chilometri, ma non a quella comunale.
È pertanto integrata la violazione oggetto di contestazione.
***
Quanto alla valutazione in merito alle condizioni per ritenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte esposto il principio in base al quale “E' consolidata infatti l'affermazione secondo cui (poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n.
2406 del 2016; Cass. n. 13610 del 2007,) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza
(Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n.
24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n.
5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio
(Cass. n. 15195 del 2008) … l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610 del 2007)” (Cass. ord. 20219/2018).
Si tratta di verificare se tali condizioni sussistano nella fattispecie in esame. Si rileva in proposito che:
- gli accessi nell'Area oggetto di contestazione sono iniziati in epoca ampiamente successiva all'entrata in vigore dei limiti di circolazione per l'Area B;
l'appellato svolge la propria attività utilizzando il veicolo (autonegozio) con il quale le infrazioni sono state commesse;
ciò comporta l'onere a proprio carico di informazione in merito alle condizioni esistenti per la sua circolazione;
- è ininfluente il tempo impiegato dall'Amministrazione comunale per la notifica del primo verbale, irrilevante rispetto ai doveri di conoscenza in capo al conducente;
- non è inoltre in contestazione la circostanza che l'inizio dell'Area B sia debitamente segnalato in prossimità dei varchi utilizzati dall'appellato; se da un lato ciò può non influire sulla personale convinzione del conducente, che ha ritenuto sufficiente l'iscrizione al servizio Move-In regionale, dall'altro gli rende manifesto – e richiama pertanto la sua attenzione sul punto – che si tratta pagina 4 di 5 dell'accesso all'Area B comunale, con le conseguenti ricadute in tema di oneri di verifica su quali disposizioni anche comunali siano in vigore;
- non vi è alcun comportamento positivo della Pubblica Amministrazione che possa avere indotto in errore il proprietario del veicolo;
- in presenza di tale disponibilità di indicazioni e alla luce del principio più volte esposto dalla giurisprudenza di legittimità, non è invocabile il difetto dell'elemento soggettivo, invocato da
[...]
; Pt_2
- nessun ulteriore obbligo informativo è normativamente previsto in capo all'amministrazione comunale.
***
Non è fondata la contestazione in merito alla carenza di istruttoria da parte dell'amministrazione comunale;
non è specificamente contestato che il veicolo condotto da rientrasse nelle Parte_2 limitazioni concernenti l'accesso all'Area B. Il rilievo in merito alla mancata consultazione da parte dell'Amministrazione della base dati regionale da cui sarebbe risultata l'adesione a Move In è ininfluente, poiché ciò che viene contestato è la mancata adesione alle prescrizioni comunali.
Analogamente, non è fondata la censura relativa alla mancanza di motivazione dei provvedimenti opposti, che fanno correttamente riferimento all'accesso con veicolo non autorizzato nella ZTL denominata “Area B”.
***
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti dalle parti, deriva l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto del ricorso originariamente presentato da
[...]
. Pt_2
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento dell'appello proposto dal e dell'attività processuale svolta;
Pt_1
- del principio indicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 co. 4 L. 689/1981, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste (Cass. 18066/2007); tale duplice condizione non ricorre nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento del ricorso del e in riforma della sentenza n. 7204/2023 emessa Parte_1 il 17.11.2023 dal Giudice di Pace di , rigetta il ricorso originariamente proposto da Pt_1 [...]
. Pt_2
2) Compensa le spese processuali relative al primo grado di giudizio.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali relative al presente grado di Parte_2 giudizio, liquidate in € 91,50 per spese, € 462,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5