Sentenza breve 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/07/2023, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 00693/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2023, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato Annunziatina Speranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento disciplinare del “rimprovero scritto” del 20.3.2023, emesso dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, notificato il 21.3.2023,
nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, vigile del fuoco con la qualifica di Capo Reparto in servizio al locale Comando Provinciale di Torino, in data 29.12.2023, ha predisposto il foglio di servizio per il giorno 01.01.2023 e alle ore 00.59 l’ha inviato via email anche al funzionario di servizio.
Il 5 gennaio 2023 il CR -ricorrente-ha ricevuto dal Comandante Provinciale una richiesta di chiarimenti circa asserite incongruenze rilevate il giorno 01.01.2023 riguardanti richiami in servizio non giustificabili, nonché la previsione nel servizio programmato ed il successivo impiego di una unità ulteriore rispetto a quanto fosse sufficiente ( id est , quindici unità in luogo di quattordici).
Depositati in data 9 gennaio 2023 i dovuti chiarimenti, l’8 febbraio 2023 è stata comunicata al ricorrente la contestazione di addebiti disciplinari (prot. n. -OMISSIS-), cui è seguita l’udienza dinanzi al Comandante tenutasi in data 27.02.2023 e la notifica dell’impugnato provvedimento del rimprovero scritto per aver programmato il servizio dell’1.01.2023 con modalità non conformi alle disposizioni del Comando, per aver previsto l’inutile richiamo in straordinario in qualità di autista del CR -OMISSIS- e per aver sostituito il CR -OMISSIS-, aumentando inutilmente il numero di personale previsto per il Distaccamento Aeroportuale.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1) Illegittimità dell’impugnato provvedimento per eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti legali, illogicità manifesta, irragionevolezza;
2) Illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione del principio di proporzionalità, per ingiustizia ed illogicità manifesta, per violazione dell’art. 12 C.C.N.L. 2002/2005 e dell’art. 37 C.C.N.L. 1994-1996 come modificato dal C.C.N.L. 2002-2005, difetto di motivazione;
3) Illegittimità dell’impugnato atto per violazione dell’art. 37 C.C.N.L. 1994-1996 come modificato dal C.C.N.L. 2002-2005.
In data 22.05.2023 si sono costituiti in giudizio il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Torino e il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 12 luglio 2023 il Collegio ha dato avviso di eventuale sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene di principiare dall’esame del terzo motivo di ricorso.
Con il terzo mezzo il ricorrente contesta la tardiva contestazione degli addebiti disciplinari, in particolare rilevando che la stessa è avvenuta oltre il termine perentorio previsto dalla disciplina contrattuale applicabile (cfr. art. 37, commi 2 e 10, del C.C.N.L. 1994-1996, così come modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 2002-2005).
La censura è fondata.
L’art. 37, comma 2, del C.C.N.L. 1994-1996, così come modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 2002-2005, con riferimento al termine iniziale del procedimento disciplinare, prevede che “ l’Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’ufficio istruttore secondo l’ordinamento dell’Amministrazione è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato ”.
Lo stesso articolo, al comma 10, stabilisce che “ con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare ”.
Nella specie al ricorrente è stata irrogata una sanzione disciplinare diversa e superiore rispetto al rimprovero verbale, senza rispettare il termine di 20 giorni, dalla conoscenza del fatto da parte dell’ufficio istruttore, per effettuare la contestazione degli addebiti (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 2 luglio 2012, n. 1206), atteso che, a fronte dei chiarimenti richiesti, forniti in data 9 gennaio 2023 (circostanza non contestata), la contestazione di addebiti disciplinari, culminata con l’irrogazione della sanzione del rimprovero scritto, è stata notificata all’odierno ricorrente soltanto l’8.02.2023, ossia oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti da quando l’ufficio istruttore secondo l’ordinamento dell’amministrazione è venuto a conoscenza del fatto, in base all’art. 37, comma 2, del C.C.N.L. 1994-1996, così come modificato ed integrato dall’art. 11 del C.C.N.L. 2002-2005.
La contestazione degli addebiti, quindi, è tardiva.
In ragione dei rilievi che precedono il terzo mezzo risulta fondato.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente necessario annullamento del provvedimento disciplinare impugnato, potendo essere assorbite le ulteriori censure mosse.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, salva la refusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente, nella misura effettivamente versata, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fermo il diritto del ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.