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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20385/2018 R.G. proposto da: CORBI ERACLITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato CORBI BARBARA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MACONE PIERFRANCESCO ([...]) -ricorrente- contro CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALe GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2056/2018 depositata il 30/03/2018. Civile Sent. Sez. 2 Num. 5049 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIANNACCARI ROSSANA Data pubblicazione: 17/02/2023 2 di 13 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1.Con delibera del 24.6.2015, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio inflisse a OR IT, direttore responsabile del “il Corriere Laziale” la sanzione disciplinare della sospensione dall’Albo dei Giornalisti-elenco pubblicisti per tre mesi. 1.1.Avverso tale delibera OR IT propose ricorso innanzi al Consiglio Nazionale di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti, che lo respinse. 1.2.Il OR impugnò il provvedimento ex art 63 L 69/1963, deducendo la nullità della notifica della contestazione disciplinare perché erroneamente notificata presso l’indirizzo in Sabaudia ove non aveva più ne’ residenza, ne’ domicilio, nonché presso la sede del Corriere Laziale, testata della quale egli non era più Direttore Responsabile. Chiese, pertanto, che fosse dichiarata la nullità dell’intero procedimento disciplinare. 1.3.All’esito del giudizio, al quale partecipò solo il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti – e non anche il Consiglio Regionale - ed intervenne il Pubblico Ministero, il Tribunale di Roma dichiarò la nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della contestazione disciplinare ed annullò la decisione del Consiglio di Disciplina territoriale dei Giornalisti del Lazio del 24.6.2015 e la decisione del Consiglio Nazionale di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti. 1.4.Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti propose reclamo e chiese, per quel che ancora rileva in questa sede, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma poiché nel 3 di 13 giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio con il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, quale litisconsorte necessario. 1.5.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 30.3.2018 depositata il 29.5.3018, in accoglimento del primo motivo di reclamo, dichiarò la nullità dell’ordinanza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio Regionale, organo di amministrazione attiva cui la legge attribuisce la tenuta dell’albo, l’attività di iscrizione e cancellazione, oltre ad essere destinatario delle delibere del Consiglio Nazionale di annullamento, revoca o modifica delle stesse. 2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso OR IT sulla base di tre motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. 2.2.In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 2.3. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. RR Mistri, ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione di norme di diritto. Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.111 Cost. comma secondo, 6 e 13 CEDU, e 276 c.p.c”. Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per aver dichiarato la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio invece di delibare preliminarmente la questione della nullità della notifica 4 di 13 della contestazione disciplinare, che avrebbe priorità logico-giuridica. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto del principio della superfluità dell’integrazione del contraddittorio, affermato da numerose sentenze di questa Corte (tra cui Cass.24.2.2017, n.4850, citata dal ricorrente), nell’ipotesi di manifesta infondatezza dell’impugnazione. In applicazione del principio di ragionevole durata del processo, stabilito dall’art.111 Cost e dagli artt.6 e 13 della CEDU, il giudice avrebbe dovuto decidere in ordine all’invalidità della notificazione della contestazione disciplinare, che appariva manifestatamente infondato, così evitando un inutile dispendio processuale, essendo tale vizio delibabile per tabulas. 2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello di Roma per “falsa applicazione delle norme di diritto. Art 360 comma primo, n.3 c.p.c., in relazione agli artt 63 L. 69/1963, nonché 102 e 354 c.p.c.”; contesta la qualità di litisconsorte necessario del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti, cui spetterebbe solo il diritto di intervenire in via adesiva. La deliberazione impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria sarebbe solo quella adottata in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, che avrebbe effetto sostitutivo della delibera del Consiglio territoriale. Non sarebbe quindi ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario con Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti poiché oggetto della cognizione sarebbe solo l’atto definitivo di completamento del procedimento interno all’ordinamento particolare della categoria. Nel caso di specie, peraltro, la delibera del Consiglio regionale sarebbe confermativa di quella adottata dal Consiglio territoriale, sicchè non vi sarebbe una divergenza di interesse tra i due enti. 5 di 13 2.1.I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 2.2.Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti è parte necessaria nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 63-65 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista, riguardante i provvedimenti resi dal Consiglio nazionale dell'Ordine, poiché, quale organo cui la legge professionale attribuisce la tenuta dell'albo e quindi l'attività di iscrizione e cancellazione, è destinatario delle deliberazioni adottate dal predetto consiglio nazionale in materia. (Sez. 3, Sentenza n. 643 del 15/01/2007, Rv. 594818 - 01). 2.3.All’affermazione di tale principio di diritto la giurisprudenza di questa Corte è giunta attraverso l’interpretazione sistematica della normativa, suffragata dalle decisioni delle Sezioni Unite. 2.4.Con le sentenze nn. 2932/72 del 9 ottobre 1972 e 1469/82 del 9 marzo 1982, le Sezioni Unite hanno chiarito la posizione ed i diritti processuali dell'Ordine regionale dei giornalisti nell'ambito del procedimento giurisdizionale - prefigurato dagli art. 63-65 della L.69/63, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti – avente ad oggetto la deliberazione adottata dal Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo ed in materia disciplinare. 2.5. Nella prima di tali pronunce (n. 2932 del 1972), le Sezioni Unite hanno affermato il principio, secondo cui l'azione giudiziaria, prevista dagli artt. 63 e 64 della legge professionale, è di cognizione piena con potestà di annullamento, revoca o modifica delle deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, in materia disciplinare ed in tema di ricorsi relativi alle elezioni dei consigli e dei collegi dei revisori 6 di 13 In particolare, le Sezioni Unite - dopo aver rilevato che la L.69/1963 "ha attribuito ai consigli regionali le funzioni di amministrazione attiva hanno affermato: "Dalla autonomia del processo civile e dallo scopo di esso, nonché dal potere concesso al giudico ordinario deriva che l'azione giudiziaria non può che essere proposta nei confronti dell'autorità che detiene il potere di amministrazione attiva ed è, quindi, soggetto passivo della pretesa e della pronuncia giudiziale 2.6.Nella seconda delle suindicate pronunce (n. 1496 del 1982) le Sezioni Unite, recepiti integralmente i principi affermati nella precedente decisione, hanno ribadito che il Consiglio regionale è parte necessaria nel giudizio instaurato a norma degli artt. 63-64, sicchè incontestabile è la sua legittimazione al gravame. La situazione soggettiva composita che fa capo a ciascuna delle parti del processo, infatti, comprende necessariamente anche la potestà di impugnare la pronuncia resa dal giudice. 2.7.La giurisprudenza successiva aveva manifestato orientamenti parzialmente difformi in ordine alla legittimazione del Consiglio Regionale Giornalisti quale parte necessaria nel procedimento giurisdizionale, avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazioni del Consiglio Nazionale, quale organo cui la legge professionale attribuisca la tenuta dell'albo e, quindi, l'attività di iscrizione e cancellazione, nonché il potere disciplinare. Si è obiettato che non è ammissibile che l'organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni dell'organo preposto al controllo ed alla revisione del suo operato, evocandolo in giudizio e ponendosi in contrapposizione ad esso (tra le altre Cass.10638 del 1996). 2.8.Con sentenza della I Sezione Civile n.21395 del 10.11.2004, alla quale è stata data continuità con sentenza N.643/2007, sono stati 7 di 13 delineati i confini tra le competenze del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale e le ricadute in ambito processuale, tenendo conto delle obiezioni che erano state sollevate in ordine alla legittimazione di entrambi gli organi. 2.9. Questa Corte ha affermato che, nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 63 - 65 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista, riguardante i provvedimenti resi dal Consiglio nazionale dell'Ordine si realizza un litisconsorzio necessario tra Ordine nazionale ed Ordine regionale o interregionale dei giornalisti, con conseguente applicabilità della disciplina processuale di cui agli artt. 102, secondo comma, 268, 307, terzo comma, 331 - 333, 343, 354, 371, 371 bis e 383, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte ha sottolineato come, dinanzi all'autorità giudiziaria non è ipotizzabile, alla stregua del sistema prefigurato dalla legge professionale, una divergenza di opinioni, nel merito, tra Consiglio dell'Ordine nazionale e Consiglio dell'Ordine regionale od interregionale, posto che, sia formalmente che sostanzialmente, la deliberazione oggetto del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria è soltanto quella adottata in via definitiva dal Consiglio nazionale dell'Ordine (cfr. art. 63, primo comma, legge cit.), al contenuto della quale l'Ordine regionale non può comunque "contrapporsi". Tuttavia, il "comune" interesse alla "conservazione" della deliberazione stessa non implica che, nel rispetto di tale limite, ciascuno dei due Ordini, regionale od interregionale e nazionale, non possa, autonomamente e compiutamente, esercitare i propri diritti di difesa anche nel merito della controversia. 2.10.Da tanto deriva che, nell'ipotesi in cui il tribunale, o la corte d'appello, annulli, revochi o modifichi la deliberazione impugnata il 8 di 13 diritto di impugnare tale sentenza sfavorevole - rispettivamente, dinanzi alla corte d'appello o alla Corte di cassazione - spetta, sempre nell'osservanza del predetto limite, a ciascuno dei predetti Ordini. 2.11.Ciascuno dei due Ordini, regionale od interregionale e nazionale, può autonomamente e compiutamente, esercitare i propri diritti di difesa anche nel merito della controversia (si pensi, ad es., al caso di contumacia di uno dei due Ordini, ovvero a quello in cui uno di essi formuli autonome eccezioni di carattere processuale o sviluppi autonome argomentazioni difensive in ordine alla legittimità, ovvero alla "giustizia", nel merito, del contenuto della deliberazione). 2.12. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, con la quale era stata annullata la delibera con la quale era stata applicata al OR la sanzione disciplinare, poiché al processo non aveva partecipato il Consiglio Regionale dei Giornalisti, che era litisconsorte necessario ed aveva diritto a svolgere le proprie difese in ordine alla regolarità del procedimento notificatorio. Ciò, a maggior ragione in quanto la difesa del OR era basata sulla nullità della notifica non solo in relazione alla sua residenza ma anche in ordine alla perdita della qualifica, al momento della notifica, di direttore responsabile del Corriere Laziale, che aveva profili connessi alla tenuta dell’albo, compito che è demandato al Consiglio Regionale dei Giornalisti. 2.13.Il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte con cui è stata affermata l’inutilità dell’integrazione del contraddittorio in caso di impugnazione prima facie infondato ( tra le tante Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723, citata dal ricorrente), al fine di evitare un allungamento dei termini incompatibile con il canone del giusto processo, non trova applicazione nel caso di specie in quanto la 9 di 13 decisione relativa alla nullità della notifica implica un accertamento di fatto in ordine al domicilio, residenza e luogo dell’attività lavorativa, che va delibata nel contraddittorio con le parti, tra cui il Consiglio Regionale dei Giornalisti. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 281 sexies c.p.c., in quanto la Corte d’appello di Roma, pur pronunciando sentenza ex art 281 sexies c.p.c., all’esito della discussione e della camera di consiglio all’udienza del 30.03.2018, aveva dato immediata lettura del dispositivo ma non della contestuale motivazione, che aveva depositato il 29.05.2018, con un dispositivo non sovrapponibile al precedente, pur essendo le statuizioni sostanzialmente le stesse. In memoria il ricorrente sostiene che. all’udienza del 24/11/2017, la Corte di merito aveva assegnato termine per note conclusionali e fissato “per la precisazione delle conclusioni e lettura sentenza ex art 281 sexies cpc” l’udienza del 30/03/2018. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Appare opportuno una breve illustrazione del procedimento in materia di sanzioni disciplinari nei confronti dei giornalisti, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs 150/2011. L’art.34, comma 31 del Decreto legislativo del 01/09/2011 così recita: 3.2. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 10 di 13 b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati. 3.3. In seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs 150/2011, ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento iniziato nel 2016, era soggetto al rito sommario di cognizione e la decisione doveva essere adottata con ordinanza. 3.4.Il collegio – come inequivocabilmente risulta dal verbale di udienza del 30.3.2018 - dopo la discussione ha dato lettura del dispositivo della sentenza, che veniva allegato al verbale d’udienza e depositava la motivazione in data 29.5.2018. 3.5.La Corte d’appello ha fatto applicazione del procedimento previsto dagli artt. 414 c.p.c., dando lettura del dispositivo e depositando successivamente la motivazione. 3.6.Vi è stata quindi un’erronea scelta del rito- il c.d rito lavoro anziché il rito sommario ex D.Lgs 150/2011- dalla quale non consegue la nullità della sentenza. 3.7.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in 11 di 13 conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale(Sez. U, Sentenza n.3758 del 17/02/2009; Cass. Civ. Sez. 3, N.1448 del 27/01/2015; Cassazione civile sez. III, 18/07/2008, n.19942). 3.8.E in linea con tale principio la giurisprudenza citata dal Procuratore Generale ( Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19908; Cass 5689/2016), in materia di sentenza pronunciata ex art.281 sexies c.p.c., priva della contestuale motivazione: “La sentenza pronunciata a norma dell'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto. 3.9.Va, infine, rilevato che il dispositivo della sentenza letto in udienza è conforme al dispositivo della sentenza depositata, salvo irrilevanti discrasie di carattere linguistico, che non incidono sul suo contenuto. 3.10.Il ricorso va pertanto rigettato. 3.11.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 12 di 13 ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 28.9.2022 Il Presidente QU D’CO 13 di 13
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati. 3.3. In seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs 150/2011, ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento iniziato nel 2016, era soggetto al rito sommario di cognizione e la decisione doveva essere adottata con ordinanza. 3.4.Il collegio – come inequivocabilmente risulta dal verbale di udienza del 30.3.2018 - dopo la discussione ha dato lettura del dispositivo della sentenza, che veniva allegato al verbale d’udienza e depositava la motivazione in data 29.5.2018. 3.5.La Corte d’appello ha fatto applicazione del procedimento previsto dagli artt. 414 c.p.c., dando lettura del dispositivo e depositando successivamente la motivazione. 3.6.Vi è stata quindi un’erronea scelta del rito- il c.d rito lavoro anziché il rito sommario ex D.Lgs 150/2011- dalla quale non consegue la nullità della sentenza. 3.7.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in 11 di 13 conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale(Sez. U, Sentenza n.3758 del 17/02/2009; Cass. Civ. Sez. 3, N.1448 del 27/01/2015; Cassazione civile sez. III, 18/07/2008, n.19942). 3.8.E in linea con tale principio la giurisprudenza citata dal Procuratore Generale ( Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19908; Cass 5689/2016), in materia di sentenza pronunciata ex art.281 sexies c.p.c., priva della contestuale motivazione: “La sentenza pronunciata a norma dell'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto. 3.9.Va, infine, rilevato che il dispositivo della sentenza letto in udienza è conforme al dispositivo della sentenza depositata, salvo irrilevanti discrasie di carattere linguistico, che non incidono sul suo contenuto. 3.10.Il ricorso va pertanto rigettato. 3.11.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 4.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 12 di 13 ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 28.9.2022 Il Presidente QU D’CO 13 di 13