Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 5049
CASS
Sentenza 17 febbraio 2023

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un ricorso presentato da un giornalista avverso una decisione della Corte d'Appello di Roma, che aveva dichiarato la nullità di un provvedimento disciplinare a causa dell'omessa integrazione del contraddittorio con il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il ricorrente contestava la validità della notifica della contestazione disciplinare, sostenendo che fosse stata effettuata presso un indirizzo errato e chiedendo l'annullamento dell'intero procedimento. Dall'altra parte, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti sosteneva la necessità di integrare il contraddittorio, ritenendo il Consiglio Regionale un litisconsorte necessario.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha argomentato che il Consiglio Regionale è parte necessaria nel procedimento giurisdizionale riguardante le deliberazioni del Consiglio Nazionale, in quanto responsabile della tenuta dell'albo e destinatario delle delibere. La Corte ha sottolineato che la questione della validità della notifica richiede un accertamento di fatto che deve avvenire nel contraddittorio con tutte le parti coinvolte. Inoltre, ha chiarito che l'erronea scelta del rito non comporta la nullità della sentenza, a meno che non si dimostri un pregiudizio concreto derivante da tale errore. Pertanto, la Corte ha confermato la legittimità del procedimento e la necessità di un contraddittorio completo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 5049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5049
    Data del deposito : 17 febbraio 2023

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