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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 607 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Remedia e Daniela Lenti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.07.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai pregressi scritti e chiedevano la decisione della causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio la decisione e concedeva i termini richiesti per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.02.2021 tempestivamente e ritualmente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1 in data 08.07.2007 contraeva matrimonio concordatario con e Controparte_1 che dalla loro unione nasceva il figlio (22.07.2008), esponeva che il Per_1
13.07.2011 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi, in seguito modificate con provvedimento del
Tribunale del 23.10.2013, che non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti ed erano oramai decorsi i termini previsti dalla legge per potere richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle richieste il ricorrente deduceva:
- che aveva contratto matrimonio concordatario in Roma il 08.07.2007, registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 2007, atto 00155, parte 2, serie A01;
- che le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'abitazione coniugale a lei assegnata, un assegno di mantenimento mensile a suo carico per di euro 350,00 e di euro 100,00 per la moglie. Per_1
- che, su ricorso congiunto delle parti, il Tribunale di Roma, con provvedimento del 23.10.2013, aveva disposto la modifica delle condizioni di separazione e revocato l'obbligo posto a suo carico di mantenimento in favore della;
CP_1
- che nel frattempo le parti avevano iniziato nuove relazioni affettive, costituito autonomi nuclei familiari ed erano diventati entrambi genitori di altri figli;
3
. che i rapporti con il figlio si erano progressivamente deteriorati ed si era rifiutato anche di frequentare l'abitazione paterna;
Per_1
- che era risultato vano il tentativo di coinvolgere la resistente in un percorso di sostegno alla genitorialità.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili contratto in condizione di autosufficienza economica delle parti e disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, il collocamento dello stesso presso il genitore ritenuto più idoneo dal Tribunale e l'obbligo contributivo al mantenimento di nella misura da determinarsi in corso Per_1 di causa.
Con memoria difensiva del 08.06.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale contestava gli avversi assunti e deduceva: CP_1
- che le problematiche affettive e relazionali di riguardavano Per_1 esclusivamente il rapporto con il padre;
- che il ricorrente era solito rinviare le frequentazioni con il figlio;
- che aveva manifestato smarrimento e gelosia verso il padre e Per_1 la sua nuova famiglia;
- che la resistente aveva tentato di favorire il riavvicinamento del figlio con il padre e nel marzo 2021 si era attivata per cercare un sostegno psicologico ad
; Per_1
- che il padre non aveva mai accompagnato il figlio agli incontri tenutisi con la psicologa;
- che dalla separazione erano aumentate le eIGenze economiche di
, divenuto adolescente;
Per_1
- che il ricorrente era un Agente scelto della Polizia di Stato ed aveva fruito di adeguamenti stipendiali;
- che le proprie condizioni economiche erano invece peggiorate e non aveva più un'occupazione lavorativa.
Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento di presso l'abitazione materna, Per_1 una gradata disciplina del diritto di visita del padre in considerazione del rapporto del minore con il padre, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio di euro 600,00 al mese, oltre ripartizione tra le parti al 50% ciascuno delle 4 spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 29.06.2021 comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, rinviava l'udienza per l'ascolto del minore. In esito a detto ascolto, il Presidente nominava un consulente tecnico d'ufficio per verificare lo stato psicologico del figlio e le capacità genitoriali delle parti e, in data 29.12.2021, la CTU dott.ssa depositava la relazione peritali a cui seguiva l'adozione dei Persona_2 provvedimenti provvisori da parte del Presidente, il quale confermava le condizioni della separazione come vigenti e disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti e l'obbligo contributivo del per il mantenimento di nella misura di euro 425,00 al mese Pt_1 Per_1 rinviando la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
I procuratori delle parti depositavano le memorie integrative, insistevano nelle loro difese e davano atto che i Servizi Sociali del Controparte_2 avevano provveduto ad iniziare il monitoraggio del nucleo depositando una relazione in data 02.05.2022.
All'udienza del 30.09.2022 i difensori delle parti richiedevano l'emissione di una sentenza parziale di divorzio ed il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio per la sentenza sullo status, con all'esito ordinanza di rimessione sul ruolo all'udienza già fissata del 22.02.2023 per esame di aggiornata relazione dei Servizi Sociali.
In data 07.12.2022 veniva pubblicata la sentenza sullo status n. 1258/2022 e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza veniva quindi disposta la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
In data 26.01.2023 veniva acquista la relazione dei Sevizi Sociali e dato atto della regolare partecipazione delle parti al percorso di sostegno alla genitorialità con permanere delle difficoltà legate alla frequentazione del padre con il figlio.
All'esito dell'udienza del 11.05.2023 il Giudice dava mandato ai Servizi sociali a fare intraprendere senza indugio il percorso di psicoterapia individuale del minore non ancora iniziato, previo suo consenso, e concedeva i termini richiesti di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con deposito del 10.11.2023 veniva acquista relazione aggiornata da parte dei Sevizi Sociali incaricati. 5
Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori del 24.11.2023 il Giudice accoglieva la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione reddituale delle parti, rigettava le ulteriori istanze in quanto irrilevanti ai fini della decisione e rinviava la causa per l'esame di ulteriore e aggiornata relazione dei Servizi Sociali, in particolare sull'andamento del percorso di sostegno psicologo del figlio
. Per_1
In data 21.06.2024 veniva acquisita la relazione da parte dei Servizi Sociali e dato atto dalle valutazioni espresse dalla terapeuta di non intraprendere un percorso di sostegno psicologico al figlio attesa la scarsa motivazione Per_1 manifestata dal ragazzo adolescente all'esito dei colloqui con la terapeuta.
All'udienza del 05.07.2024 comparivano i procuratori delle parti che precisavano le conclusioni, chiedevano rimettersi la causa in decisione e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice, preso atto, invitava il ricorrente ad iniziare i percorsi suggeriti dalla terapeuta nella relazione depositata al fine di migliorare le modalità comunicative con il figlio e rimetteva la causa al Collegio per la decisione e concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
I procuratori delle parti provvedevano al deposito delle suddette memorie e insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Il ricorrente ha richiesto in sede di precisazione delle conclusioni dichiararsi le parti economicamente autonome, l'affidamento condiviso del figlio , Per_1 con regolamentazione della frequentazione padre figlio, salvo diverso accordo, due pomeriggi infrasettimanali e nei weekend alternati con alternanza durante le festività, un assegno di mantenimento per il figlio di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre alla condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vendo tenuto condotte finalizzate ad ostacolare la ricostruzione della propria condizione reddituale avendo negato in corso di causa di avere percepito il reddito di cittadinanza. 6
La resistente ha richiesto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso la madre, frequentazione libera di con il padre ed Per_1 un assegno di mantenimento per il minore di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie disponendo sanzioni in caso di mancato rispetto dei provvedimenti giudiziali nei confronti del ricorrente.
Il Collegio rileva che le parti sono concordi nell'affidamento condiviso del figlio ai genitori con collocamento presso la madre. Sul punto, deve rilevarsi che la
CTU effettuata non ha evidenziato incapacità genitoriali delle parti né psicopatologie per entrambi i genitori rilevando “un'autentica affettività verso il figlio di tutte e due le figure genitoriali”.
Con riferimento alla frequentazione del padre con il figlio occorre tenere conto dell'età di che ha quasi 17 anni e della circostanza per cui lo stesso Per_1 tuttora ha resistenze nell'incontrare il padre nonostante i provvedimenti emessi all'esito della consulenza in corso di causa. Dunque, deve disporsi che il figlio possa frequentare il padre liberamente e compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, salvo in caso di mancato accordo tra le parti, secondo le disposizioni emesse in sede di separazione. D'altro canto la dott.ssa Persona_2 all'esito della consulenza, ha evidenziato come sia necessario garantire una costante frequentazione padre figlio –all'esito dei percorsi suggeriti per le parti ed il minore - al fine di preservare a favore di la possibilità di accesso alla figura paterna Per_1 pur nella consapevolezza delle attuali resistenze ad incontrarlo, e anzi in ragione di tali resistenze, avendo testualmente indicato la consulente che: “la frequentazione tra
e il IGnor è a garanzia della continuità del rapporto del minore con un genitore Per_1 Pt_1 che peraltro desidera interiormente” e nonostante siano emerse delle condotte non sufficientemente adeguate da parte del padre, come rilevato in sede di CTU: “Sono emerse condotte paterne non sufficientemente funzionali al contenimento delle angosce filiali sia per forme di non corretta continuità e stabilità di presenza nella vita di ….che per Per_1 inclinazioni del IG. a “spiegare” le proprie posizioni e decisioni prima di accogliere e Pt_1 comprendere le paure filiali ..”.
Deve rilevarsi che, in merito, gli assistenti sociali del Comune di Fiumicino hanno depositato, in data 02.05.2022, una relazione sul nucleo familiare e sulle condizioni del figlio minore, dando atto di avere effettuato dei colloqui individuali con ciascun genitore, una visita domiciliare presso l'abitazione materna, un colloquio con il minore e un colloquio congiunto con la coppia genitoriale. In conclusione, il Servizio ha concordato con quanto ravvisato dalla valutazione della 7
CTU in merito alla fragilità e alle risorse del nucleo, oltre che relativamente alla necessità di avvio di un percorso di terapia familiare affiancato a un percorso di terapia individuale per il minore e nella successiva relazione del 26.01.2023 ha dichiarato di aver inserito in lista di attesa per il percorso di sostegno Per_1 psicologico. Deve rilevarsi, tuttavia, che in merito al sostegno psicologico per la ha comunicato di non potere garantire il servizio per Per_1 Parte_2 problemi organizzative e di risorse mentre le parti hanno intrapreso il percorso di sostegno genitoriale.
Infine, deve rilevarsi che nella relazione depositata dagli assistenti sociali in data 20.06.2024, gli stessi hanno dato atto che le parti, dopo avere consultato vari specialisti, si sono rivolti alla dott.ssa per fare intraprendere ad CP_3
un percorso di psicoterapia individuale e che la terapeuta, a seguito di Per_1 alcuni colloqui valutativi, ha suggerito di lavorare in un setting congiunto padre- figlio, al fine di lavorare sulla relazione e sulle modalità comunicative.
Devono dunque essere nuovamente invitati i genitori a garantire un sostegno psicologico per il figlio, anche attraverso la terapeuta individuata di intesa tra le parti e mediante un setting congiunto padre - figlio.
In merito alle statuizioni economiche le parti devono essere dichiarate entrambe economicamente indipendenti, come già disposto all'esito dell'udienza presidenziale e tenuto conto che la resistente non ha reiterato la richiesta di assegno divorzile a suo favore. Inoltre, entrambe le parti hanno ormai costituito autonomi nuclei familiari avendo anche avuto figli dai nuovi conviventi.
Con riferimento all'assegno di mantenimento a favore del figlio va rilevato che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento di euro 425,00 mensili con decorrenza dal mese di luglio 2021 ed aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
In corso di causa è stato emesso ordine di esibizione della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Dall'esame della documentazione depositata è emerso che il ricorrente lavora come Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato e percepisce mensilmente uno stipendio di circa 2.300,00 euro, ha dichiarato redditi lordi di euro
43.229,00 per l'anno 2023 ed è gravato da un mutuo con attuale rata di 900,00 euro circa cointestato con la nuova compagna, da cui ha avuto due figlie. Inoltre, risultano versamenti sul conto corrente BNL n. 6405/4631 nel periodo dal mese di marzo
2022 al mese di dicembre 2023 di somme contanti di importo non rilevante 8
(versamenti da 30 euro a circa 2.000 euro).
La resistente ha dichiarato di avere percepito dal mese di ottobre 2022 al mese di dicembre 2023 il reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro
700,00 ed è proprietaria dell'immobile sito in Fiumicino, via Edmondo di Pillo n.
26, pervenuto per atto di donazione dalla madre nel 2005. La ha CP_1 dichiarato per l'anno 2022 e 2023 redditi di euro 5.331,00 ed euro 9.850,50.
Con riferimento al mantenimento per il figlio, il Collegio ritiene che lo stesso deve essere confermato nella somma mensile di euro 425,00 come disposto all'esito dell'udienza presidenziale emessa il 2 luglio 2021, con decorrenza dal mese di luglio
2021, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Tale importo viene determinato sulla base della ricostruzione della situazione economica delle parti, della circostanza per cui la madre si occupa in maniera prevalente delle eIGenze del figlio, dalle aumentate eIGenze del medesimo e tenendo conto che il resistente ha avuto altre due figlie e che la rata di mutuo è aumentate rispetto ai mesi precedenti fino alla somma di euro 900,0 mensili circa.
Non possono essere accolte le rispettive condanne ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dal ricorrente – avendo la resistente in corso di causa negato di avere percepito il reddito di cittadinanza – e di condanna ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. e
709 ter c.p.c. a carico del per non avere contribuito a consentire la ripresa Pt_1 della frequentazione con il figlio non sottoponendosi in maniera regolare ai percorsi disposti dal Tribunale. In merito, infatti, va evidenziato che sebbene entrambe le parti hanno tenuto condotte in corso di causa che hanno determinato scarsa collaborazione nonostante fossero già state ammonite ex art. 709 ter c.p.c. nell'ordinanza presidenziale – sulla situazione reddituale e al fine di consentire un miglioramento della condizione psicofisica del figlio – non può ritenersi che le stesse abbiano agito o resistito con dolo o colpa grave in giudizio né che il ricorrente debba essere sanzionato avendo lo stesso, nonostante le proprie inadeguatezze emerse dalla consulenza, tentato in corso di causa di consentire la ripresa della frequentazione con il figlio, motivo di sofferenza e frustrazione anche per il genitore.
Le spese di CTU, già poste a carico del ricorrente in sede di conferimento di incarico con riguardo all'acconto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti essendo emerso che la situazione di disagio del figlio è risultante 9 non solo dalle condotte poste in essere dal padre, ma anche dalla madre medesima.
Si legge infatti nella consulenza: “ La conflittualità tra il IG. e la IG.ra , Pt_1 CP_1 causante la rottura della relazione coniugale e allo stato emersa come non adeguatamente risolta, seppur presente come a volte come “latente”, appare riversarsi sul minore tramite la condivisione con la mamma di un'immagine paterna inaffidabile perché “bugiarda”, nutrita dalla IG.ra
per eventi occorsi nella vita matrimoniale e riferiti come caratterizzanti anche la CP_1 successiva condotta paterna, e costituente nel figlio una fonte importante di destabilizzazione interna non soggetta a possibili revisioni sulla base di analisi di realtà… Il IG. per quanto Pt_1 autenticamente legato ad è parso in difficoltà nel rispondere in modo funzionale ed Per_1 empatico ai delicati bisogni di rassicurazione filiale e ha effettivamente adottato in talune circostanze Per_
– quale quella della festa di battesimo della figlia secondogenita – condotte genitoriali inappropriate (non invita il figlio alla festa con la motivazione di atteggiamenti non rispettosi da parte di quest'ultimo) e tali da aumentare di fatto le angosce filiali. La IG.ra ha CP_1 mostrato sul piano genitoriale maggiore capacità di comprensione e sostegno affettivo. Le proprie delusioni affettive nel rapporto matrimoniale con il IG. tuttavia, possono riversarsi sulle Pt_1 sue attuali convinzioni in merito alla condotta paterna e influire anche se con modalità non verbali sulle convinzioni filiali rinforzando l'angoscia ad esse sottostanti”.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in 2 dicembre 2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara le parti economicamente autonome;
2) dichiara che il padre possa frequentare il figlio , che ha quasi Per_1
17 anni, liberamente secondo le eIGenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e comunque, salvo diverso accordo, 2 pomeriggi a settimana, preferibilmente di martedì e giovedì, dalle ore 17:30 alle ore 20:00 ed a fine settimane alterni dalle ore
10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
per le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, oltre a ulteriori 6 giorni nel periodo di sospensione dell'attività scolastica da concordare con la madre del minore entro il 30 novembre di ciascun anno;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
per le vacanze estive per 15 giorni anche 10 non consecutivi da concordare con la madre del minore entro il 30 maggio di ogni anno;
3) invita le parti a garantire un sostegno psicologico per il figlio, anche attraverso la terapeuta individuata di intesa tra le parti, al fine della regolare ripresa della frequentazione padre figlio;
4) pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore Parte_1 di di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad Controparte_1 Per_1
€ 425,00, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese con decorrenza dal mese di luglio 2021;
5) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti le figlie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) rigetta le ulteriori richieste delle parti per i motivi sopra esposti;
7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU provvisoriamente anticipate da Parte_1
8) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di conIGlio del 12 maggio 2025.
Si comunichi ai difensori delle parti ed al CTU dott.ssa
[...]
Persona_2
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso