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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/08/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3261/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3261/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CONVERSANO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONVERSANO ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONVERSANO Parte_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONVERSANO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRA Controparte_1 C.F._3
NUNZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 25 PERUGIApresso il difensore avv. PARRA NUNZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La presente controversia trae origine – in sintesi - dalla circostanza che il defunto prof.
[...] (deceduto il 4.11.2015) era stato, in vita, fra l'altro, ideatore e conduttore del sito internet Per_1 www.valerio.bruschini.info mediante il quale rendeva accessibili testi da lui scritti, contenenti riflessioni, opinioni, proposte, di ordine filosofico, politico, culturale, sociale, nonché risposte a quesiti e ad interventi di frequentatori. Il tutto secondo una tecnica di diffusione del pensiero divenuta comune da quando si è generalizzato l'uso di strumenti informatici e di internet.
Il prof. aveva creato e gestiva il predetto sito usufruendo dei servizi di una impresa Parte_1 specializzata, Tophost s.r.l., in forza di un contratto stipulato a proprio nome e curando i relativi pagamenti periodici (documenti 8, 9, 10, 12, 18 della produzione di parte attrice), di tal che egli risultava a tutti gli effetti titolare del sito come strumento di comunicazione, oltre che titolare dei diritti d'autore sui testi da lui prodotti.
Tutti i diritti – patrimoniali e non patrimoniali - spettanti al prof. quale autore dei testi, Parte_1 ideatore e gestore del sito, ecc., per effetto del suo decesso sono devoluti alle sue eredi legittime e attuali attrici, le sorelle e E ciò appare incontroverso Parte_1 Parte_2 nell'ambito del presente giudizio.
Peraltro Tophost s.r.l. rendeva, in relazione al predetto sito, e in forza di un apposito, distinto contratto, anche il servizio detto di web hosting, consistente nell'ospitare nei propri server, e collegare alla rete, i files che costituivano il sito e i suoi contenuti.
Il contratto di web hosting con Tophost s.r.l. non era intestato formalmente al prof. bensì alla Parte_1 signora attuale convenuta, la quale curava anche i relativi pagamenti. Controparte_1
A quanto pare (siccome sostenuto dalle attrici e non smentito dalla convenuta) l'apporto della signora all'attività del prof. – quanto al sito internet – era limitato al ruolo di titolare del CP_1 Parte_1 contratto di web hosting, per mandato e per conto dello stesso. Non risulta, cioè, che fosse altresì autrice o coautrice dei contenuti, o comunque che lo fosse in misura significativa.
Dopo il decesso del prof. le sue due sorelle, eredi legittime e, come tali, nuove titolari del Parte_1 sito internet, si sono tempestivamente attivate presso Tophost s.r.l., per proseguirne l'attività o comunque recuperarne tutti i contenuti che vi erano stati immessi. Incontrarono tuttavia un ostacolo nel fatto che il contratto di web hosting era intestato ad altra persona, la signora e questa non CP_1 appariva disposta a collaborare con le eredi né a consentire che queste subentrassero nel Parte_1 contratto di web hosting.
Il servizio di web hosting reso da Tophost s.r.l. in favore del sito www.valerio.bruschini.info ha avuto termine il 15 settembre 2017 per effetto della cessazione dei relativi pagamenti: così sembra doversi interpretare il messaggio inviato da Tophost al legale delle eredi in data 23 febbraio 2018 Parte_1 (doc. 6 della produzione di parte attrice) con le parole: “il nome a dominio www.valerio.bruschini.info è stato pagato e attivo nei nostri server fino al 15/09/2017”.
La seconda parte del messaggio ora citato (“al momento il predetto dominio è ospitato da altro internet provider”) sembra non corrispondere alla realtà ed è verosimilmente frutto di una supposizione erronea di Tophost, visto che se il sito avesse trovato ospitalità nei server di altro provider il contenzioso presente non sarebbe neppure sorto,
Pare incontroverso che per effetto della cessazione del servizio di web hosting, il sito che il prof. aveva ideato e alimentato con i testi da lui prodotti non sia più accessibile né recuperabile. Parte_1
Le eredi che hanno promosso la presente causa, affermano che la scomparsa del sito dalla Parte_1 rete costituisce per esse un rilevante danno morale e, per quanto di ragione, patrimoniale, se non altro pagina 2 di 4 perché frustra il loro intendimento di raccogliere e fare oggetto di nuove forme di pubblicazione i testi che esprimevano il pensiero del defunto.
Imputano questo danno ai comportamenti della signora per non avere, prima, aderito alle loro CP_1 richieste di comunicare loro le informazioni (credenziali di accesso, ecc.) necessarie per accedere al sito e recuperarne i contenuti;
e poi per avere (consapevolmente e intenzionalmente) provocato la cessazione del servizio di web hosting, del quale si era occupata per incarico del prof. Parte_1
Da qui, l'azione giudiziaria esercitata in questa sede.
La convenuta si oppone alla domanda proposta nei suoi confronti. Non nega che sia stato il suo comportamento omissivo a provocare la scadenza del contratto di web hosting, e non nega che ciò abbia comportato la prevedibile conseguenza della scomparsa del sito dalla rete. La sua difesa consiste, piuttosto, nell'affermazione che nulla la obbligava a rinnovare a proprie spese quel contratto.
A parte le contestazioni relative ai propri obblighi ed alle proprie responsabilità, la convenuta contesta che l'accaduto abbia provocato alle attrici un danno apprezzabile in questa sede.
Procedendosi ora alla decisione della controversia, si osserva che nella vicenda si ravvisa un illecito contrattuale nel comportamento della convenuta. Ed invero, costei – come sostanzialmente riconosce – aveva accettato dal defunto prof. l'incarico di curarsi del contratto con Tophost s.r.l. per Parte_1 l'acquisizione del servizio di web hosting, elemento secondario ma indispensabile per la funzionalità del sito al quale lo stesso dedicava impegno ed energie. In effetti, la convenuta non aveva Parte_1 alcun motivo o interesse a disporre di quel c.d. spazio web, mediante il contratto di hosting, se non per consentire al prof. di servirsene. Parte_1
Si trattava di un incarico verosimilmente fiduciario e gratuito, e si può condividere la tesi della convenuta, che quest'ultima non fosse obbligata a mantenere attivo, a tempo indeterminato e a proprie spese, quel servizio di web hosting. Ma, date le circostanze, si può dare per certo che la convenuta fosse consapevole della stretta relazione che vi era tra la funzionalità del sito e la disponibilità del c.d. spazio web, e in particolare del fatto che il sito sarebbe scomparso definitivamente dalla rete nel momento in cui fosse cessato il servizio di hosting. In quanto titolare del contratto di web hosting, la convenuta era dunque, di fatto, custode di quel bene o complesso di beni – il sito – che le era ben noto appartenere alle eredi Un elementare principio di buona fede e di correttezza la obbligava, quanto meno, Parte_1 ad informare le eredi delle sue intenzioni, in tempo utile affinché queste potessero subentrare nel rapporto di web hosting e così mantenere accessibile e attivo il sito.
Peraltro, poiché si discute di una domanda di risarcimento, si deve anche dire che non vi è prova della produzione di un danno risarcibile. Già nella fase precontenziosa, la convenuta aveva comunicato alle controparti che tutti i contenuti del sito erano memorizzati nel computer personale del de cuius, che erano in loro possesso. Questo dato di fatto non è stato smentito.
D'altra parte, rientra nelle comuni conoscenze ed esperienze che i siti internet dedicati dai loro ideatori e gestori alla diffusione del proprio pensiero, come quello del prof. sono impostati per Parte_1 renderne libero e facile l'accesso a chiunque, semplicemente digitandone il nome. Inoltre, essi consentono anche a chi vi acceda per la prima volta di esplorarne tutti i contenuti - in qualunque tempo vi siano stati immessi – scaricarli e memorizzarli. Trattandosi di prassi generalmente diffuse e praticate, tutto lascia intendere che così fosse anche il sito del prof. e le sue eredi non dicono il Parte_1 contrario.
Ciò comporta che dal 4 novembre 2015 (decesso del prof. al 15 settembre 2017 (cessazione Parte_1 del web hosting e conseguente scomparsa del sito dalla rete) le eredi hanno avuto un congruo Parte_1 periodo di tempo utile per accedere al sito e scaricarne tutti i contenuti, senza bisogno di speciali credenziali o chiavi di accesso. Se non l'hanno fatto, si ricade nella previsione dell'art. 1227 c.c..
pagina 3 di 4 Non si fa cenno, d'altronde, ad altri tipi di interesse di sfruttamento patrimoniale del sito (o meglio dello spazio web), se non l'utilizzo dei suoi contenuti.
In conclusione, la domanda risarcitoria va respinta per mancanza di prova di un danno risarcibile.
Le spese possono essere compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., data la condotta inadempiente della convenuta che rende sostanzialmente parziale il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate.
Perugia, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3261/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CONVERSANO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONVERSANO ANDREA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONVERSANO Parte_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONVERSANO ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRA Controparte_1 C.F._3
NUNZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 25 PERUGIApresso il difensore avv. PARRA NUNZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La presente controversia trae origine – in sintesi - dalla circostanza che il defunto prof.
[...] (deceduto il 4.11.2015) era stato, in vita, fra l'altro, ideatore e conduttore del sito internet Per_1 www.valerio.bruschini.info mediante il quale rendeva accessibili testi da lui scritti, contenenti riflessioni, opinioni, proposte, di ordine filosofico, politico, culturale, sociale, nonché risposte a quesiti e ad interventi di frequentatori. Il tutto secondo una tecnica di diffusione del pensiero divenuta comune da quando si è generalizzato l'uso di strumenti informatici e di internet.
Il prof. aveva creato e gestiva il predetto sito usufruendo dei servizi di una impresa Parte_1 specializzata, Tophost s.r.l., in forza di un contratto stipulato a proprio nome e curando i relativi pagamenti periodici (documenti 8, 9, 10, 12, 18 della produzione di parte attrice), di tal che egli risultava a tutti gli effetti titolare del sito come strumento di comunicazione, oltre che titolare dei diritti d'autore sui testi da lui prodotti.
Tutti i diritti – patrimoniali e non patrimoniali - spettanti al prof. quale autore dei testi, Parte_1 ideatore e gestore del sito, ecc., per effetto del suo decesso sono devoluti alle sue eredi legittime e attuali attrici, le sorelle e E ciò appare incontroverso Parte_1 Parte_2 nell'ambito del presente giudizio.
Peraltro Tophost s.r.l. rendeva, in relazione al predetto sito, e in forza di un apposito, distinto contratto, anche il servizio detto di web hosting, consistente nell'ospitare nei propri server, e collegare alla rete, i files che costituivano il sito e i suoi contenuti.
Il contratto di web hosting con Tophost s.r.l. non era intestato formalmente al prof. bensì alla Parte_1 signora attuale convenuta, la quale curava anche i relativi pagamenti. Controparte_1
A quanto pare (siccome sostenuto dalle attrici e non smentito dalla convenuta) l'apporto della signora all'attività del prof. – quanto al sito internet – era limitato al ruolo di titolare del CP_1 Parte_1 contratto di web hosting, per mandato e per conto dello stesso. Non risulta, cioè, che fosse altresì autrice o coautrice dei contenuti, o comunque che lo fosse in misura significativa.
Dopo il decesso del prof. le sue due sorelle, eredi legittime e, come tali, nuove titolari del Parte_1 sito internet, si sono tempestivamente attivate presso Tophost s.r.l., per proseguirne l'attività o comunque recuperarne tutti i contenuti che vi erano stati immessi. Incontrarono tuttavia un ostacolo nel fatto che il contratto di web hosting era intestato ad altra persona, la signora e questa non CP_1 appariva disposta a collaborare con le eredi né a consentire che queste subentrassero nel Parte_1 contratto di web hosting.
Il servizio di web hosting reso da Tophost s.r.l. in favore del sito www.valerio.bruschini.info ha avuto termine il 15 settembre 2017 per effetto della cessazione dei relativi pagamenti: così sembra doversi interpretare il messaggio inviato da Tophost al legale delle eredi in data 23 febbraio 2018 Parte_1 (doc. 6 della produzione di parte attrice) con le parole: “il nome a dominio www.valerio.bruschini.info è stato pagato e attivo nei nostri server fino al 15/09/2017”.
La seconda parte del messaggio ora citato (“al momento il predetto dominio è ospitato da altro internet provider”) sembra non corrispondere alla realtà ed è verosimilmente frutto di una supposizione erronea di Tophost, visto che se il sito avesse trovato ospitalità nei server di altro provider il contenzioso presente non sarebbe neppure sorto,
Pare incontroverso che per effetto della cessazione del servizio di web hosting, il sito che il prof. aveva ideato e alimentato con i testi da lui prodotti non sia più accessibile né recuperabile. Parte_1
Le eredi che hanno promosso la presente causa, affermano che la scomparsa del sito dalla Parte_1 rete costituisce per esse un rilevante danno morale e, per quanto di ragione, patrimoniale, se non altro pagina 2 di 4 perché frustra il loro intendimento di raccogliere e fare oggetto di nuove forme di pubblicazione i testi che esprimevano il pensiero del defunto.
Imputano questo danno ai comportamenti della signora per non avere, prima, aderito alle loro CP_1 richieste di comunicare loro le informazioni (credenziali di accesso, ecc.) necessarie per accedere al sito e recuperarne i contenuti;
e poi per avere (consapevolmente e intenzionalmente) provocato la cessazione del servizio di web hosting, del quale si era occupata per incarico del prof. Parte_1
Da qui, l'azione giudiziaria esercitata in questa sede.
La convenuta si oppone alla domanda proposta nei suoi confronti. Non nega che sia stato il suo comportamento omissivo a provocare la scadenza del contratto di web hosting, e non nega che ciò abbia comportato la prevedibile conseguenza della scomparsa del sito dalla rete. La sua difesa consiste, piuttosto, nell'affermazione che nulla la obbligava a rinnovare a proprie spese quel contratto.
A parte le contestazioni relative ai propri obblighi ed alle proprie responsabilità, la convenuta contesta che l'accaduto abbia provocato alle attrici un danno apprezzabile in questa sede.
Procedendosi ora alla decisione della controversia, si osserva che nella vicenda si ravvisa un illecito contrattuale nel comportamento della convenuta. Ed invero, costei – come sostanzialmente riconosce – aveva accettato dal defunto prof. l'incarico di curarsi del contratto con Tophost s.r.l. per Parte_1 l'acquisizione del servizio di web hosting, elemento secondario ma indispensabile per la funzionalità del sito al quale lo stesso dedicava impegno ed energie. In effetti, la convenuta non aveva Parte_1 alcun motivo o interesse a disporre di quel c.d. spazio web, mediante il contratto di hosting, se non per consentire al prof. di servirsene. Parte_1
Si trattava di un incarico verosimilmente fiduciario e gratuito, e si può condividere la tesi della convenuta, che quest'ultima non fosse obbligata a mantenere attivo, a tempo indeterminato e a proprie spese, quel servizio di web hosting. Ma, date le circostanze, si può dare per certo che la convenuta fosse consapevole della stretta relazione che vi era tra la funzionalità del sito e la disponibilità del c.d. spazio web, e in particolare del fatto che il sito sarebbe scomparso definitivamente dalla rete nel momento in cui fosse cessato il servizio di hosting. In quanto titolare del contratto di web hosting, la convenuta era dunque, di fatto, custode di quel bene o complesso di beni – il sito – che le era ben noto appartenere alle eredi Un elementare principio di buona fede e di correttezza la obbligava, quanto meno, Parte_1 ad informare le eredi delle sue intenzioni, in tempo utile affinché queste potessero subentrare nel rapporto di web hosting e così mantenere accessibile e attivo il sito.
Peraltro, poiché si discute di una domanda di risarcimento, si deve anche dire che non vi è prova della produzione di un danno risarcibile. Già nella fase precontenziosa, la convenuta aveva comunicato alle controparti che tutti i contenuti del sito erano memorizzati nel computer personale del de cuius, che erano in loro possesso. Questo dato di fatto non è stato smentito.
D'altra parte, rientra nelle comuni conoscenze ed esperienze che i siti internet dedicati dai loro ideatori e gestori alla diffusione del proprio pensiero, come quello del prof. sono impostati per Parte_1 renderne libero e facile l'accesso a chiunque, semplicemente digitandone il nome. Inoltre, essi consentono anche a chi vi acceda per la prima volta di esplorarne tutti i contenuti - in qualunque tempo vi siano stati immessi – scaricarli e memorizzarli. Trattandosi di prassi generalmente diffuse e praticate, tutto lascia intendere che così fosse anche il sito del prof. e le sue eredi non dicono il Parte_1 contrario.
Ciò comporta che dal 4 novembre 2015 (decesso del prof. al 15 settembre 2017 (cessazione Parte_1 del web hosting e conseguente scomparsa del sito dalla rete) le eredi hanno avuto un congruo Parte_1 periodo di tempo utile per accedere al sito e scaricarne tutti i contenuti, senza bisogno di speciali credenziali o chiavi di accesso. Se non l'hanno fatto, si ricade nella previsione dell'art. 1227 c.c..
pagina 3 di 4 Non si fa cenno, d'altronde, ad altri tipi di interesse di sfruttamento patrimoniale del sito (o meglio dello spazio web), se non l'utilizzo dei suoi contenuti.
In conclusione, la domanda risarcitoria va respinta per mancanza di prova di un danno risarcibile.
Le spese possono essere compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., data la condotta inadempiente della convenuta che rende sostanzialmente parziale il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Spese compensate.
Perugia, 4 agosto 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4