Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02506/2026REG.PROV.COLL.
N. 03061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2025, proposto da Italia Punto Solare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Montella e Ciro Sito, con domicilio digitale preso i medesimi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Andrea Zoppini, prof. Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di Spagna n. 15;
nei confronti
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, Ministero dello sviluppo economico, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Quinta Ter, del 24 gennaio 2025, n. 1491, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Viste le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate dalle parti costituite;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il cons. RA AC, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la Italia Punto Solare s.r.l. agiva in giudizio per impugnare il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. del 29 settembre 2017, prot. n. GSE/P20170072613, recante “ Annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A, presentate da ITALIA PUNTO SOLARE SRL ”, e la richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica percepiti indebitamente.
Con il suddetto provvedimento, il Gestore dei Servizi Energetici (d’ora innanzi “il G.S.E.”) aveva annullato un totale di quindici provvedimenti di accoglimento di richieste di verifica e certificazione (“RVC”) di risparmi energetici rendicontati tramite schede tecniche standardizzate (5T, 6T, 7T, 8T e 20T), presentate dalla Italia Punto Solare tra il 4 marzo 2016 e il 20 febbraio 2017 e definite con esito positivo tra il 22 aprile 2016 e il 4 aprile 2017.
2. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. respingeva il ricorso.
3. – Avverso la decisione di primo grado la ricorrente ha interposto appello.
4. – Il G.S.E. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
5. – Il G.S.E. ha depositato memoria di discussione e l’appellante memoria di repliche.
6. – All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – L’appello è affidato a due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
8. – Con il primo motivo, criticando la sentenza appellata, l’appellante sostiene che il provvedimento impugnato in via principale nel giudizio di primo grado avrebbe portata sostanziale di annullamento d’ufficio, in coerenza, peraltro, con il nomen iuris adoperato dallo stesso G.S.E., e che - oltre al fatto di non essere perfettamente sovrapponibile ai motivi indicati nella comunicazione di avvio del procedimento e aver del tutto prescisso dall’avvenuta realizzazione dei progetti nei termini indicati dall’istante (cfr. primo motivo di appello, § 7) - esso sarebbe stato adottato in carenza dei relativi presupposti; a tale riguardo nello specifico deduce, con il secondo motivo di appello, che la motivazione del provvedimento si esaurirebbe in una serie di affermazioni generali in tema di verifica dei requisiti per la concessione degli incentivi e in una tabella con l’elenco delle RVC oggetto di annullamento e si duole dell’erroneità della pronuncia di primo grado per aver supplito all’intrinseca lacunosità motivazionale degli atti impugnati con l’esame delle argomentazioni difensive articolate dal G.S.E. nel corso del giudizio e per l’omessa sollecitazione del contraddittorio delle parti su tali aspetti.
9. – L’appello è infondato.
10. – Che il provvedimento impugnato non sia espressione del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011, bensì del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, emerge dalla convergenza del dato formale, costituito dall’autoqualificazione dell’atto come annullamento d’ufficio ai sensi della l. n. 241/1990, e del dato sostanziale, costituito dalla rivalutazione della completezza dell’istruttoria svolta nell’ambito degli originari procedimenti di approvazione delle richieste di verifica e certificazione.
Tuttavia, il provvedimento non presenta le carenze e i vizi ai quali fa riferimento esclusivo l’atto di appello.
La sua motivazione, infatti, non si esaurisce affatto in una serie di affermazioni generali in tema di verifica dei requisiti, poiché, al contrario, contiene un elenco in cinque punti dei documenti mancanti (nn. 2 e 4), di quelli ritenuti inidonei alla verifica dei requisiti (nn. 1 e 3) e delle condizioni non rispettate di ammissibilità ai benefici incentivanti (n. 5).
L’appellante non specifica in che termini tali rilievi non corrisponderebbero ai motivi indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, né, nel presente grado di appello, li contesta nel merito, assumendo - infondatamente - che l’atto non sia motivato affatto e che alla pretesa lacuna motivazionale abbiano supplito le difese in giudizio del G.S.E. e, sulla scorta di queste, la sentenza appellata.
Per quanto riguarda la dedotta circostanza che i progetti sarebbero stati realizzati nei termini indicati dall’istante, essa non dimostra il rispetto delle condizioni per l’accesso agli incentivi.
11. – Tali questioni esauriscono il thema decidendum , come delimitato e circoscritto con il ricorso d’appello, che le considerazioni contenute nella memoria di replica non valgono ad ampliare.
12. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
13. – Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI MI AR, Presidente FF
RA Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
RA AC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AC | GI MI AR |
IL SEGRETARIO