Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 6800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6800 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06800/2025REG.PROV.COLL.
N. 05368/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5368 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione, Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE AN NA in Roma, via A. Riboty 23;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Franzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 302/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udito per il Comune di Formia l’avvocato Franzini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, proprietario di un terreno sito in Formia località Rovegno, ha impugnato innanzi al TAR Lazio, Sezione staccata Latina, il provvedimento quale il Comune di Formia ha respinto l’istanza da lui presentata in data 15.9.2011, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01, per la sanatoria di un manufatto abusivo della superficie lorda di mq 85,86, adibito ad abitazione, realizzato su terreno contraddistinto in catasto al foglio 5 p.lla 770, della superficie di mq 1780.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto l’errore e il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12.10.2012 il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 284 del 24.7.2012, con la quale il civico ente ha ingiunto la demolizione del manufatto in argomento, deducendo l’omessa attesa della definizione del ricorso pendente avverso il diniego di sanatoria, e la violazione delle garanzie partecipative.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4.7.2013 il ricorrente ha impugnato il verbale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 284 del 24.7.2012 e il successivo provvedimento di acquisizione del bene e dell’area di sedime (secondo l’allegata planimetria) e trascrizione nei registri immobiliari, previo frazionamento, se necessario, con irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.000 ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 15/08, deducendo le seguenti censure: 1.b) omessa attesa della definizione del ricorso pendente avverso il diniego di sanatoria e la successiva ordinanza di demolizione; 2.b) illegittimità derivata; 3.b) mancanza del previo frazionamento catastale; 4.b) illegittima acquisizione di area eccedente quella di sedime del manufatto.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Formia ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 302/2022 il TAR Latina ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti.
Avverso tale pronuncia giudiziale il -OMISSIS- ha interposto appello, limitatamente al capo di sentenza che ha respinto i motivi aggiunti depositati in data 4.7.2013, nella parte in cui si censurava la ritenuta acquisizione, da parte del Comune, di tutta la superficie del lotto, e non soltanto del bene abusivo e dell’area di sedime.
A sostegno del gravame, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 15 L.R. n. 15/08, in relazione all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/01.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’ordinanza di acquisizione n. 188/2013, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Formia ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 2.7.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello – nei limiti devoluti alla cognizione dell’odierno Collegio (illegittimità dell’ordinanza di acquisizione n. 188/13) – è infondato.
3. Con l’unico motivo di gravame, l’appellante lamenta che: “ il Comune di Formia a fronte di un manufatto insistente su una area di sedime di mq. 86,40 ha acquisito un’area di complessivi mq. 1.780 corrispondente all’estensione della intera part.lla n. 770, in violazione sia dell’articolo 15 della L. Reg. Lazio n. 15 dell’11/8/2008 e sia dell’art. 31. comma terzo del D.P.R. 380/2001 ” (atto di appello, p. 18).
L’assunto è infondato.
4. Con l’impugnata ordinanza n. 188/13 il Comune ha disposto: “ ai sensi dell’art. 31 co IV del D.P.R. 380/2001 e L.R. 15 /2008, l’acquisizione del bene e dell’area di sedime (in catasto al fg 5 Castellonorato mappale 770) al Patrimonio del Comune, secondo l’allegata planimetria; la trascrizione nei registri immobiliari, previo frazionamento, se necessario, con addebito delle spese al responsabile … ”.
All’evidenza, il civico ente si è limitato ad acquisire al patrimonio comunale unicamente il manufatto abusivo e l’area di sedime, e non tutta l’area planimetrica. In particolare, la planimetria allegata al provvedimento di acquisizione si limita unicamente a cristallizzazione la situazione esistente alla data di acquisizione del manufatto abusivo, ma non implica in alcun modo l’acquisizione alla mano pubblica di tutta la p.lla 770 di mq 1780, come invece ritenuto dall’appellante.
Ciò è tanto più vero se si considera che l’impugnata ordinanza di acquisizione fa salvo il successivo frazionamento, che non è necessario ai fini della legittimità della disposta acquisizione – la quale opera ipso iure , in caso di infruttuoso decorso del termine per la demolizione del bene – occorrendo unicamente ai fini della successiva trascrizione nei registri immobiliari.
5. Ne consegue che, in sede di trascrizione, il Comune, sulla base dell’ordinanza di acquisizione, provvederà al preventivo frazionamento catastale, con creazione di una particella riferita unicamente al manufatto abusivo e alla corrispondente area di sedime, unico compendio cui riferire il suddetto automatismo acquisitivo.
6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO