TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, e ivi elettivamente domiciliata, in via Malta n. 115, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato Mariangela Roberta Randazzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
contro
: nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
e ivi elettivamente domiciliato, in via Istria n. 4, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato Salvatore Vittorio Delpopolo Carciopolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
All'udienza del giorno 2 ottobre 2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti e il giudice istruttore ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la 1 decisione, previo parere del pubblico ministero;
il PM ha chiesto “pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 14.02.2023, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di esponendo: di avere contratto matrimonio Parte_2 concordatario con il predetto a Sommatino (CL), il giorno 20.10.2007; che dall'unione sono nati due figli, (il 30.8.2008) e (il Persona_1 Persona_2
28.05.2012); che, con sentenza n. 462/2021, il Tribunale di Caltanisetta ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che, successivamente, non vi è stata riconciliazione;
che, anzi, “il sig. ha sempre disatteso le statuizioni di cui alla sentenza Parte_2 di separazione, si è reso irreperibile e non ha mai più cercato i propri figli” (così, a pag. 2 del ricorso).
Ha concluso, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi, a conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, con diritto del padre di incontrarli nei tempi e con le modalità stabiliti dal personale del Consultorio Familiare presso l'ASP di Caltanissetta, l'assegnazione in suo favore della casa familiare e la previsione di un contributo mensile, a carico del padre, per il mantenimento dei due figli, di importo pari a complessivi euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza ex art. 4 legge n. 898/1970 del 19.09.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione di il Presidente Parte_2 delegato ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione tra i coniugi, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, con memoria depositata in data 17.10.2024, si è costituito in giudizio domandando, a sua volta, la pronuncia Parte_2 del divorzio e contestando, nel resto, anche alla luce del sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica, le avverse richieste. Indi, disattesa l'istanza ex art. 294 c.p.c. formulata dal resistente, per la prima volta, alla successiva udienza del 17.06.2025, è stato disposto l'ascolto della minore e, all'esito, all'udienza del Persona_3 giorno 02.10.2025, i procuratori delle parti e personalmente Parte_1 presente, all'uopo autorizzati, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo pronunciarsi la “cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, alle
2 medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione, fatta eccezione, soltanto, per
l'importo del mantenimento da porsi a carico del resistente, nell'interesse dei due figli minori, da quantificarsi nella minor somma complessiva di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti” (cfr. verbale d'udienza del giorno 02.10.2025).
Il Pubblico Ministero interveniente ha concluso chiedendo “pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
2. Così esposti i fatti, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
Invero, lo stato di separazione sussistente tra e Parte_1 Parte_2 risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 462/2021, emessa dal
[...]
Tribunale di Caltanissetta il 23.07.2021, depositata il successivo 04.08.2021 passata in giudicato, ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. D'altra parte, il tempo trascorso e le allegazioni spiegate nel presente giudizio consentono altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostruita.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, anche all'esito dell'ascolto della minore (che, dinanzi al giudice istruttore, ha riferito di Persona_3 non considerare il padre “neanche come un mio familiare, è una figura che sconosco. Non so dove vive e non ho nemmeno il suo numero di cellulare… Io mio padre non lo conosco come padre, perché non è stato mai presente nella mia vita, né in quella di mio fratello” – cfr. verbale d'udienza del giorno 02.10.2025), rispondenti al preminente interesse morale e materiale dei due figli minori.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e a Sommatino (CL), il 20.10.2007, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni richieste dalle parti all'udienza del giorno 02.10.2025.
3. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse concordemente richiesto.
3 All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 248/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e a Sommatino (CL), il 20.10.2007, trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del predetto comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni richieste dalle parti all'udienza del giorno 02.10.2025;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra le parti;
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Sommatino di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il 23 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
4