Articolo 3 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 dicembre 1968
Art. 3.
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati e', in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1968
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