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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg6914 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6914 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. SIMEONE GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. MARINO ATTILIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025 Parte_1
e premettendo di aver contratto
[...] CP_1
matrimonio in Napoli il 10/09/1999 e che dalla loro unione nascevano i figli: il 15.01.2000 e il 13.07.2005 entrambi CP_2 CP_3
1 maggiorenni, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
All'udienza cartolare del 17.06.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione e divorzio per intervenuta riconciliazione.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che i procuratori delle parti hanno dichiarato che i coniugi si sono riconciliati, rinunciando a tutte le domande proposte.
Pertanto, la domanda di separazione e divorzio deve intendersi abbandonata ai sensi dell'art. 154 c.c.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere,
b) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6914 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. SIMEONE GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. MARINO ATTILIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025 Parte_1
e premettendo di aver contratto
[...] CP_1
matrimonio in Napoli il 10/09/1999 e che dalla loro unione nascevano i figli: il 15.01.2000 e il 13.07.2005 entrambi CP_2 CP_3
1 maggiorenni, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
All'udienza cartolare del 17.06.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione e divorzio per intervenuta riconciliazione.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che i procuratori delle parti hanno dichiarato che i coniugi si sono riconciliati, rinunciando a tutte le domande proposte.
Pertanto, la domanda di separazione e divorzio deve intendersi abbandonata ai sensi dell'art. 154 c.c.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere,
b) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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