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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2308/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2308/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianrico Ranalli, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Sabbatini, Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni della separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Corropoli in data 12.05.2019 con CP_1
da cui non erano nati figli e che, con sentenza n. 39/24 del 15.04.2024,
[...]
questo Tribunale aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi- ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando integralmente le condizioni della separazione.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che era trascorso il termine stabilito dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che tra i coniugi fosse intervenuta alcuna riconciliazione.
Con comparsa in data 24/01/2025 si è costituita in giudizio la resistente, aderendo integralmente alla domanda proposta, con rinuncia a comparire.
All'udienza del 05/02/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno concordemente chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni della separazione personale.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta. Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere confermate quelle pattuite nella fase separativa (definizione di ogni rapporto economico tra i coniugi e dichiarazione di reciproca rinuncia a contributi di mantenimento), in quanto non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Corropoli in data 12.05.2019, confermando
[...] Controparte_1
le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Teramo con sentenza n. 39/2024 del 15.04.2024; 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2308/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianrico Ranalli, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Sabbatini, Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni della separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Corropoli in data 12.05.2019 con CP_1
da cui non erano nati figli e che, con sentenza n. 39/24 del 15.04.2024,
[...]
questo Tribunale aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi- ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando integralmente le condizioni della separazione.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che era trascorso il termine stabilito dalla legge per la pronuncia di divorzio, senza che tra i coniugi fosse intervenuta alcuna riconciliazione.
Con comparsa in data 24/01/2025 si è costituita in giudizio la resistente, aderendo integralmente alla domanda proposta, con rinuncia a comparire.
All'udienza del 05/02/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno concordemente chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni della separazione personale.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta. Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere confermate quelle pattuite nella fase separativa (definizione di ogni rapporto economico tra i coniugi e dichiarazione di reciproca rinuncia a contributi di mantenimento), in quanto non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Corropoli in data 12.05.2019, confermando
[...] Controparte_1
le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Teramo con sentenza n. 39/2024 del 15.04.2024; 2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)