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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2586/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
CF: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1972, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ardizzone per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131);
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“BPCO GOLD 2 Gruppo Terapeutico E in paz. con
OSAS e sindrome metabolica. Obesità con artrosi in soggetto con radicolopatia lombare.”) lo rendono invalido “nella misura dell'85%, con decorrenza “a far data
1 dal mese di giugno 2025 (giugno duemilaventicinque). Revisione a dicembre 2026
(dicembre 2026)..” (cfr conclusioni del CTU nella relazione in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite, sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento alla presente fase di giudizio, vanno compensate integralmente, avuto riguardo alla natura delle parti nonché alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla presentazione della domanda amministrativa;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante altresì la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1
Att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2586/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che è invalido nella misura dell'85% a decorrere da Parte_1 giugno 2025 ed è pertanto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile da tale data;
compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 25 settembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2586/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
CF: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/09/1972, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ardizzone per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131);
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il C.T.U. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“BPCO GOLD 2 Gruppo Terapeutico E in paz. con
OSAS e sindrome metabolica. Obesità con artrosi in soggetto con radicolopatia lombare.”) lo rendono invalido “nella misura dell'85%, con decorrenza “a far data
1 dal mese di giugno 2025 (giugno duemilaventicinque). Revisione a dicembre 2026
(dicembre 2026)..” (cfr conclusioni del CTU nella relazione in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite, sia con riferimento al procedimento per ATP sia con riferimento alla presente fase di giudizio, vanno compensate integralmente, avuto riguardo alla natura delle parti nonché alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla presentazione della domanda amministrativa;
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante altresì la dichiarazione ex art. 152 disp. CP_1
Att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2586/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che è invalido nella misura dell'85% a decorrere da Parte_1 giugno 2025 ed è pertanto in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile da tale data;
compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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