TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1188 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Bologna, Parte_1 C.F._1 nello studio dell'Avv. CIMMINIELLO GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
- Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Civitavecchia, Via Sofia De Filippi Mariani
s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MORETTI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di:
- accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto al riconoscimento della malattia Parte_2 professionale (disturbo cronico dell'adattamento) nella misura del 20%;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa risultante CP_1 di giustizia;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condannare l' al Controparte_1 riconoscimento della malattia professionale ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente della società per la quale lavora dagli Parte_3 inizi dell'anno 2017 in conseguenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.;
- di aver presentato, in data 10.08.2017, istanza per il riconoscimento della malattia professionale, individuata dal medico del lavoro in un “disturbo dell'adattamento cronico”;
- che il 14.08.2017 anche il datore di lavoro depositava la propria denuncia;
- che a seguito degli accertamenti medici, in fase istruttoria, è stata individuata una pregressa invalidità del 75% in rapporto al disturbo di cui sopra, congiuntamente ad altre patologie (doc.3);
- che in data 06.12.2017 l' ha rigettato la domanda della lavoratrice, asserendo che l'origine CP_1 della patologia dalla stessa patita deve essere rintracciata in un malessere diverso ed indipendente da quelli che sono soliti scaturire dalla esecuzione della prestazione lavorativa a cui ella è addetta;
- che veniva escluso il nesso di causalità anche in relazione ad un eventuale concorso tra più fattori;
- che la ricorrente in data 03.02.2018 ha presentato tempestiva opposizione;
- che in data 30.07.2018 la Commissione Medica si è espressa conformemente a quanto già statuito in prima istanza, sebbene le conclusioni dei sanitari siano risultate discordi in relazione alla valutazione del nesso causale.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente la nullità/inammissibilità della domanda, per CP_1 genericità e/o incertezza assoluta, circa i presupposti oggettivi di cui all'art. 414 nn. 4 e 5 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che carente di indicazione sui mezzi di prova specifici circa le eventuali condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro, non dimostrando, quindi, il nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e la patologia denunciata. L'istituto ha evidenziato in particolare, che trattandosi di malattia non tabellata e di natura multifattoriale, la ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare le mansioni svolte ed il rischio specifico collegate alle stesse.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per difetto assoluto di allegazione.
2. Va premesso, anzitutto, che i fatti costitutivi del diritto vantato da parte ricorrente consistono nell'esistenza della patologia lamentata e nello svolgimento di una attività lavorativa tale da determinare causalmente il danno rivendicato e che l'onere probatorio dei fatti suddetti ricade sullo stesso lavoratore.
non contesta l'effettiva esistenza delle patologie per cui è causa, bensì contesta che tali CP_1 patologie siano conseguenza diretta e immediata dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, che non ha provato tutta la serie di condotte costrittive poste in essere dal menzionato datore di lavoro.
ha eccepito, anche si sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che nel ricorso introduttivo non CP_1 si rinviene la deduzione, e la relativa prova, di una serie continua, prolungata nel tempo, di condotte vessatorie tali da poter stabilire un nesso causale con la patologia denunciata.
Non è sufficiente accertare lo stato patologico lamentato dalla ricorrente, bensì occorre dimostrare che lo stesso sia stato casualmente determinato da condotte datoriali protrattesi nel tempo.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che, per potersi riconoscere la tutela per il c.d. mobbing, si deve verificare la sussistenza di precisi elementi costitutivi, quali la condotta datoriale vessatoria, il dolo in capo al datore di lavoro e la ripetizione nel tempo della condotta, risultando, pertanto, esclusa, la tutela, ogni qualvolta la condotta sia stata posta in essere per brevi periodi tempo (Cass. Civ. n. 3785 del 17.2.2009, n. 4774 del 6.3.2006).
Invero, parte attrice si è limitata ad allegare in modo generico di essere dipendente della società
per la quale lavora dagli inizi dell'anno 2017 senza alcun puntuale Parte_3 riferimento alle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa prestate e alle dedotte condotte vessatorie.
3. Passando all'esame del merito, occorre ricordare, per quanto attiene alla malattia professionale, che il T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 D.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13546).
Si ricorda che secondo la giurisprudenza l'elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per l'accertamento del nesso di causalità la giurisprudenza ha chiarito il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale
(cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004).
Nel caso in esame va rilevato che, trattandosi di malattia non tabellata, i fatti costitutivi del diritto vantato da parte ricorrente consistono nell'esistenza delle patologie lamentate e nello svolgimento di una attività lavorativa tale da determinare causalmente il danno rivendicato e che l'onere probatorio dei fatti suddetti ricade sullo stesso lavoratore.
La mancata allegazione e conseguentemente della prova delle mansioni svolte e del rischio professionale conseguente alle stesse, elementi imprescindibili in materia di malattia professionale, impedisce al Giudice di valutare – anche attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio –
l'esistenza di un nesso causale tra la patologia in questione e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
parte attrice avrebbe dovuto allegare – e poi dimostrare – le mansioni specifiche di cui si è occupata negli anni/mesi precedenti all'insorgenza delle patologie per cui è causa, nonché la relazione causale della patologie stesse alle modalità di svolgimento delle mansioni.
Tale difetto di allegazione non può essere sanato, stante il regime rigido delle preclusioni ce regola le controversi in materia di previdenza, attraverso le deduzioni e le conseguenti richieste istruttorie effettuate solamente delle note di udienza depositate il 20.12.2025, che sono tardive ed inutilizzabili ai fini del decidere.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato incombeva su parte attrice, in applicazione dei tradizionali criteri di riparto dell'onere probatorio secondo cui chi vanta una pretesa in giudizio è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, è possibile concludere che, nel caso di specie, i fatti costituitivi delle pretese attoree non sono stati dimostrati con la sufficienza richiesta dall'art. 2697 c.c.
Il ricorso va, dunque, integralmente respinto.
4. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in € 1.645,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1645,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.
Civitavecchia, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1188 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Bologna, Parte_1 C.F._1 nello studio dell'Avv. CIMMINIELLO GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
- Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Civitavecchia, Via Sofia De Filippi Mariani
s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MORETTI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.07.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di:
- accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto al riconoscimento della malattia Parte_2 professionale (disturbo cronico dell'adattamento) nella misura del 20%;
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa risultante CP_1 di giustizia;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condannare l' al Controparte_1 riconoscimento della malattia professionale ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente della società per la quale lavora dagli Parte_3 inizi dell'anno 2017 in conseguenza di un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.;
- di aver presentato, in data 10.08.2017, istanza per il riconoscimento della malattia professionale, individuata dal medico del lavoro in un “disturbo dell'adattamento cronico”;
- che il 14.08.2017 anche il datore di lavoro depositava la propria denuncia;
- che a seguito degli accertamenti medici, in fase istruttoria, è stata individuata una pregressa invalidità del 75% in rapporto al disturbo di cui sopra, congiuntamente ad altre patologie (doc.3);
- che in data 06.12.2017 l' ha rigettato la domanda della lavoratrice, asserendo che l'origine CP_1 della patologia dalla stessa patita deve essere rintracciata in un malessere diverso ed indipendente da quelli che sono soliti scaturire dalla esecuzione della prestazione lavorativa a cui ella è addetta;
- che veniva escluso il nesso di causalità anche in relazione ad un eventuale concorso tra più fattori;
- che la ricorrente in data 03.02.2018 ha presentato tempestiva opposizione;
- che in data 30.07.2018 la Commissione Medica si è espressa conformemente a quanto già statuito in prima istanza, sebbene le conclusioni dei sanitari siano risultate discordi in relazione alla valutazione del nesso causale.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente la nullità/inammissibilità della domanda, per CP_1 genericità e/o incertezza assoluta, circa i presupposti oggettivi di cui all'art. 414 nn. 4 e 5 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che carente di indicazione sui mezzi di prova specifici circa le eventuali condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro, non dimostrando, quindi, il nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e la patologia denunciata. L'istituto ha evidenziato in particolare, che trattandosi di malattia non tabellata e di natura multifattoriale, la ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare le mansioni svolte ed il rischio specifico collegate alle stesse.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per difetto assoluto di allegazione.
2. Va premesso, anzitutto, che i fatti costitutivi del diritto vantato da parte ricorrente consistono nell'esistenza della patologia lamentata e nello svolgimento di una attività lavorativa tale da determinare causalmente il danno rivendicato e che l'onere probatorio dei fatti suddetti ricade sullo stesso lavoratore.
non contesta l'effettiva esistenza delle patologie per cui è causa, bensì contesta che tali CP_1 patologie siano conseguenza diretta e immediata dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, che non ha provato tutta la serie di condotte costrittive poste in essere dal menzionato datore di lavoro.
ha eccepito, anche si sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., che nel ricorso introduttivo non CP_1 si rinviene la deduzione, e la relativa prova, di una serie continua, prolungata nel tempo, di condotte vessatorie tali da poter stabilire un nesso causale con la patologia denunciata.
Non è sufficiente accertare lo stato patologico lamentato dalla ricorrente, bensì occorre dimostrare che lo stesso sia stato casualmente determinato da condotte datoriali protrattesi nel tempo.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, ha rilevato che, per potersi riconoscere la tutela per il c.d. mobbing, si deve verificare la sussistenza di precisi elementi costitutivi, quali la condotta datoriale vessatoria, il dolo in capo al datore di lavoro e la ripetizione nel tempo della condotta, risultando, pertanto, esclusa, la tutela, ogni qualvolta la condotta sia stata posta in essere per brevi periodi tempo (Cass. Civ. n. 3785 del 17.2.2009, n. 4774 del 6.3.2006).
Invero, parte attrice si è limitata ad allegare in modo generico di essere dipendente della società
per la quale lavora dagli inizi dell'anno 2017 senza alcun puntuale Parte_3 riferimento alle modalità concrete di svolgimento dell'attività lavorativa prestate e alle dedotte condotte vessatorie.
3. Passando all'esame del merito, occorre ricordare, per quanto attiene alla malattia professionale, che il T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 D.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13546).
Si ricorda che secondo la giurisprudenza l'elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per l'accertamento del nesso di causalità la giurisprudenza ha chiarito il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale
(cfr. Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004).
Nel caso in esame va rilevato che, trattandosi di malattia non tabellata, i fatti costitutivi del diritto vantato da parte ricorrente consistono nell'esistenza delle patologie lamentate e nello svolgimento di una attività lavorativa tale da determinare causalmente il danno rivendicato e che l'onere probatorio dei fatti suddetti ricade sullo stesso lavoratore.
La mancata allegazione e conseguentemente della prova delle mansioni svolte e del rischio professionale conseguente alle stesse, elementi imprescindibili in materia di malattia professionale, impedisce al Giudice di valutare – anche attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio –
l'esistenza di un nesso causale tra la patologia in questione e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
parte attrice avrebbe dovuto allegare – e poi dimostrare – le mansioni specifiche di cui si è occupata negli anni/mesi precedenti all'insorgenza delle patologie per cui è causa, nonché la relazione causale della patologie stesse alle modalità di svolgimento delle mansioni.
Tale difetto di allegazione non può essere sanato, stante il regime rigido delle preclusioni ce regola le controversi in materia di previdenza, attraverso le deduzioni e le conseguenti richieste istruttorie effettuate solamente delle note di udienza depositate il 20.12.2025, che sono tardive ed inutilizzabili ai fini del decidere.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto vantato incombeva su parte attrice, in applicazione dei tradizionali criteri di riparto dell'onere probatorio secondo cui chi vanta una pretesa in giudizio è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, è possibile concludere che, nel caso di specie, i fatti costituitivi delle pretese attoree non sono stati dimostrati con la sufficienza richiesta dall'art. 2697 c.c.
Il ricorso va, dunque, integralmente respinto.
4. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in € 1.645,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1645,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.
Civitavecchia, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 di 6