Art. 2. (Albo nazionale degli esportatori di prodotti
ortofrutticoli ed agrumari) 1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31 , e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000 . 2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dall' articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
Note all' art. 2:
- La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge qui pubblicata, recava "Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari";
- Il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000 , modificava e prorogava la legge 25 gennaio 1966, n. 31 , abrogato dalla legge qui' pubblicata.
- Il testo del comma 7 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 , (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1995-1997), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale; in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
- Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 fissa le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
ortofrutticoli ed agrumari) 1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31 , e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000 . 2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dall' articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
Note all' art. 2:
- La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge qui pubblicata, recava "Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari";
- Il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000 , modificava e prorogava la legge 25 gennaio 1966, n. 31 , abrogato dalla legge qui' pubblicata.
- Il testo del comma 7 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , come sostituito dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 , (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1995-1997), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale; in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
- Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 fissa le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.