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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 311/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappr.ta e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Mauro Sandri e Olav Parte_1
Gianmaria Taraldsen, entrambi del Foro di Milano
Parte appellante
E
, in persona del in , Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- in persona del legale Controparte_4 rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Marco Luzi e
Valeria Salvati
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 ha impugnato la sentenza del 16 Parte_1 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di essa ricorrente, docente in servizio alle dipendenze del presso Controparte_5 il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Laurana-Baldi di Urbino, intesa ad ottenere, con ogni conseguenza di carattere risarcitorio e ripristinatorio, l'accertamento di antigiuridicità del comportamento tenuto dall'Amministrazione datrice di lavoro nell'applicare le disposizioni di legge relative all'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in tal modo vietando l'accesso a coloro che fossero provvisti della suddetta certificazione e rifiutandone le prestazioni lavorative. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nel non rilevare il contrasto tra la normativa in discorso e la Carta Costituzionale, dunque nel ritenere lecita e conforme ai principi costituzionali la pretesa datoriale di ricollegare al mancato possesso del “green pass”, in concreto ottenibile solo grazie alla sottoposizione ad una vera e propria “vaccinazione obbligatoria”, la sospensione del sinallagma contrattuale, determinando l'impossibilità per essa lavoratrice di svolgere le quotidiane mansioni e la conseguente perdita del diritto alla retribuzione.
Al riguardo, l'appellante ha evidenziato che la vaccinazione imposta dall'art.
4-ter D.L. 44/2021 era stata testata in relazione alla sua capacità non già di prevenire il contagio, bensì di limitare le conseguenze pregiudizievoli della malattia COVID-19 attraverso l'immunizzazione attiva dei soggetti che ne fossero stati colpiti;
che il legislatore aveva imposto l'obbligo di somministrazione al personale scolastico di vaccini per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, laddove nessun vaccino avente tale funzione era mai stato approvato, così che essa appellante non aveva violato l'art. 4 ter DL n. 44/2021; che era inconferente il richiamo alle sentenze della Corte
Costituzionale, poiché quest'ultima non era competente a scrutinare violazioni amministrative, in quanto l'esercizio scorretto del potere attribuito all'amministrazione, ossia fondato su una valutazione tecnico-scientifica non attendibile, non si riverberava in un vizio della norma di legge ma determinava l'illegittimità della circolare amministrativa, disapplicabile dal giudice ordinario.
L'appellante ha, poi, censurato l'omesso esame da parte del Tribunale dei documenti comprovanti la falsificazione dei dati di rilevamento del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, da cui poteva evincersi come la pandemia fosse stata un irrazionale ed abnorme atto di fede nei confronti di entità private che avevano agito in conflitto di interessi con l'effettiva tutela della salute pubblica;
che i test in vitro erano stati effettuati dai laboratori nazionali in violazione delle linee guida Contro dell' e degli altri organismi sanitari internazionali ed interni, alterando la possibile verifica della veridicità dell'esito relativo;
che l' non aveva dato attuazione Controparte_7 all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020, in merito all'obbligo di predisporre una piattaforma di raccolta dei dati epidemiologici degni di fede e che molti dei decessi ufficialmente ricondotti specificamente alla malattia covid 19 avevano in realtà interessato persone con una o più comorbidità; che quindi le norme sull'obbligo vaccinale adottate dal Legislatore nazionale erano incostituzionali perché abnormemente irragionevoli e non proporzionali, in quanto introduttive di misure gravemente lesive dei diritti fondamentali dei lavoratori, e d'altro canto inidonee a tutelare la sicurezza del luogo di lavoro, al contrario pregiudicandola. L'appellante ha invocato in proposito le sentenze n.14-25/2023 della Corte Costituzionale, in seno alle quali era stato ribadito il principio che provvedimenti coercitivi delle libertà personali in uno Stato di diritto, imposti per motivi sanitari, dovessero poggiare su dati scientifici veritieri;
che pertanto uno specifico motivo di vaglio della legittimità costituzionale della normativa sull'obbligo vaccinale risiedeva nella falsità dei dati diagnostici posti a base della normativa in discorso;
che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'artt.4 ter del DL n. 44/2021 avrebbe fatto venire meno la legittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dagli emolumenti emessi dal nei confronti di essa ricorrente e CP_8 sarebbe stata, pertanto, decisiva ai fini di causa. In via subordinata, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza in relazione al regime delle spese di lite, posto che l'incertezza giurisprudenziale avrebbe legittimato la compensazione delle stesse tra le parti.
Il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
CP_ L' ha chiesto pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande della ricorrente e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, emettere i consequenziali provvedimenti relativi al versamento in proprio favore dei contributi previdenziali spettanti sulle differenze retributive e per i periodi accertati.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Con le sentenze nn.14 e 15 del 9 febbraio 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Catania, concernenti l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario e per il personale scolastico;
già nel comunicato stampa, diramato dall'Ufficio della Corte Costituzionale si legge:“… la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che
l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività. In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini;
e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall'analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei. Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza - che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo. “Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa
Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di 'conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile'
(sentenza numero 118 del 1996)”. Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che
“l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. “Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza - adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
L'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della Scuola è stato introdotto con l'art. 2 del Decreto Legge n. 172/2021 che, inserendo l'art. 4 ter dopo l'articolo 4-bis del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76, ha esteso al primo comma l'obbligo vaccinale anti-Covid al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
recitano i commi della norma successivi al primo, nelle parti che qui rilevano:
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. ………
3…………. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. …….. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021……
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale ……………
Una volta acclarato dalla Corte Costituzionale - attraverso argomenti di valenza assolutamente generale rispetto all'atteggiarsi del rapporto di pubblico impiego in seno tanto alle
Strutture Sanitarie quanto all'Amministrazione Scolastica - che le disposizioni normative sull'imposizione dell'obbligo di vaccinazione anti-Covid non sono irragionevoli, né contrastano con i principi Costituzionali, al contrario rappresentandone compiuta espressione e fedele attuazione, le questioni sollevate dall'odierna appellata non appaiono idonee a sollecitare una riformulazione di quesiti al Giudice delle Leggi.
Ed infatti, l'assiomatico argomento inerente alla falsità dei dati diagnostici sui quali si è basata la normativa emergenziale risulta clamorosamente smentito dallo storico evolversi della vicenda pandemica, che ben può assurgere a “fatto notorio”; il numero esponenziale di decessi verificatisi in un determinato arco temporale, confrontato con la casistica degli anni precedenti a quello della diffusione del malattia da Covid 19, ben può essere assunto a dato storico certo circa l'assoluta drammaticità del fenomeno epidemiologico che, per entità e gravità di conseguenze, a tutta ragione è stato qualificato in termini di Pandemia e come tale affrontato attraverso l'adozione in via di urgenza ed emergenza di misure idonee a tutelare la salute pubblica.
Rispetto al dato storico “notorio” circa l'abnorme numero di decessi entro un determinato arco temporale, è irrilevante il - possibile e mai ignorato - dato della comorbilità, poiché questo non fa altro che evidenziare il ruolo determinante della malattia Covid 19 nella causazione o anche solo nell'anticipazione del decesso in soggetti ai quali – secondo i dati statistici relativi a precedenti periodi – la somministrazione di terapie e cure per le diverse patologie già a carico, avrebbe verosimilmente garantito un percorso di vita più lungo.
Che, poi, in simile frangente, vi fossero, nella disponibilità della parte datoriale, effettive misure alternative alla vaccinazione, realmente adeguate ad impedire il contagio, è palesemente contraddetto dal complessivo tenore argomentativo della pronuncia della Corte Costituzionale
n.14/2023, in seno alla quale viene rimarcato il ruolo imprescindibile e prioritario della somministrazione del vaccino rispetto alle altre misure di protezione collettiva e individuale dagli agenti infettivi, in tal senso consacrata, dalle più autorevoli fonti di informazione e di analisi scientifica del fenomeno (AIFA, ISS), come l'unica idonea a salvaguardare la generalità dei soggetti dal rischio di contrarre l'infezione nelle sue forme più gravi e letali;
risultato, questo, di gran lunga preferibile rispetto alla mera possibilità di ridurre i casi di trasmissione del virus attraverso il costante monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione mediante
“tampone”.
Ed infatti, nell'ottica di tutela del bene Salute ex 32 Cost., nella sua duplice dimensione individuale e collettiva, l'aspettativa di guarigione in termini probabilistici molto alti realizza un livello di protezione senz'altro superiore rispetto alla speranza di sfuggire al contagio.
Il Collegio, dunque, non può che mutuare dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la riflessione secondo cui “…..la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in àmbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria),rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati…..”
In definitiva, facendo eco a quanto autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 188/2024, in cui sottolinea come “ …In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all'emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati…”, e senza necessità di ritornare sulla questione con la formulazione di nuovi quesiti al
Giudice delle Leggi - o con l'espletamento della prova testimoniale, inammissibilmente richiesta solo nel presente grado, per giunta su circostanze di fatto pacifiche e già documentate, ovvero su aspetti squisitamente valutativi della vicenda per cui è causa - è possibile ribadire in questa sede la piena legittimità del trattamento vaccinale obbligatorio se il pericolo per la salute collettiva non può essere adeguatamente scongiurato mediante ricorso a misure ad esso alternative;
è quanto indiscutibilmente accaduto con il verificarsi della pandemia da covid 19, le cui nefaste conseguenze per l'intera popolazione mondiale, durante il periodo che ha preceduto la messa a punto e la diffusione di vaccini efficaci, assurgono purtroppo a fatti noti, come già innanzi detto.
E' opportuno evidenziare che la scelta legislativa nella direzione dell'obbligo vaccinale è delicata;
essa scaturisce dall'adeguata comparazione di interessi di rango costituzionale (art. 32
Cost.), all'esito della quale la misura emergenziale coattiva risulta legittima, ogniqualvolta il mondo medico-scientifico fornisca informazioni adeguate a sostenere l'efficacia del rimedio, per contrastare l'infezione dilagante, e il rapporto di proporzionalità tra i benefici derivanti alla salute collettiva dalla copertura vaccinale - anche e soprattutto in relazione all'entità dei danni provocati dalla crisi epidemica in atto - e i possibili effetti pregiudizievoli, collaterali a qualsiasi pratica vaccinale, che sia (come nella specie è stata) preceduta dalle fasi essenziali della sperimentazione.
Anche rispetto alla durata dell'iter sperimentale che preceda qualsiasi pratica vaccinale, occorre tener conto di volta in volta del rapporto tra costi e benefici, determinato dal grado di letalità dell'infezione da arginare, rispetto alla natura ed alla percentuale dei rischi da somministrazione della particolare tipologia vaccinale.
Con riferimento alla pandemia da Covid-19, i dati ufficiali pubblicati dall'
[...]
- sono gli unici ai quali attualmente si deve fare riferimento, ed essi Controparte_9
consentono di affermare che tale Organo, supportato al suo interno dall'operato della
Tecnico-Scientifica (CTS), ha rigorosamente e sistematicamente monitorato l'uso e CP_10 gli effetti nella pratica clinica dei vaccini anti COVID, in particolare verificando che il carattere straordinario delle procedure, finalizzate a consentire la distribuzione del vaccino nel più breve tempo possibile, non sacrificasse la sicurezza di tutti i protocolli e l'ampiezza dei dati informativi, sottoposti a valutazione e controllo costanti, laddove l'impiego avanzato di tecniche e di modalità operative innovative ha dato ragione dell'eccezionale tempistica.
Alla stregua di quanto innanzi, ritiene questa Corte che il comportamento tenuto dall'originaria ricorrente ed odierna appellante, nel pieno di una crisi sanitaria mondiale di proporzioni eclatanti, non trovi alcuna giustificazione, in quanto non riceve minimo avallo dalla Scienza attuale;
le scelte comportamentali della lavoratrice sono state compiute in aperto contrasto con le misure preventive, del tutto legittimamente adottate dallo Stato in funzione di tutela della salute pubblica;
esse, pertanto, possono dirsi improntate a scarso senso di responsabilità e di solidarietà sociale. Da ciò discende la correttezza della soluzione adottata dal primo giudice, così che la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del CP_
appellato e dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in favore del appellato in CP_1 euro 6.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF CP_ nella misura di legge, ed in euro 1.000,00 in favore dell' oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 311/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappr.ta e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Mauro Sandri e Olav Parte_1
Gianmaria Taraldsen, entrambi del Foro di Milano
Parte appellante
E
, in persona del in , Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- in persona del legale Controparte_4 rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dagli Avv.ti Marco Luzi e
Valeria Salvati
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 ha impugnato la sentenza del 16 Parte_1 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di essa ricorrente, docente in servizio alle dipendenze del presso Controparte_5 il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Laurana-Baldi di Urbino, intesa ad ottenere, con ogni conseguenza di carattere risarcitorio e ripristinatorio, l'accertamento di antigiuridicità del comportamento tenuto dall'Amministrazione datrice di lavoro nell'applicare le disposizioni di legge relative all'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in tal modo vietando l'accesso a coloro che fossero provvisti della suddetta certificazione e rifiutandone le prestazioni lavorative. Ha dedotto l'appellante l'errore del primo giudice nel non rilevare il contrasto tra la normativa in discorso e la Carta Costituzionale, dunque nel ritenere lecita e conforme ai principi costituzionali la pretesa datoriale di ricollegare al mancato possesso del “green pass”, in concreto ottenibile solo grazie alla sottoposizione ad una vera e propria “vaccinazione obbligatoria”, la sospensione del sinallagma contrattuale, determinando l'impossibilità per essa lavoratrice di svolgere le quotidiane mansioni e la conseguente perdita del diritto alla retribuzione.
Al riguardo, l'appellante ha evidenziato che la vaccinazione imposta dall'art.
4-ter D.L. 44/2021 era stata testata in relazione alla sua capacità non già di prevenire il contagio, bensì di limitare le conseguenze pregiudizievoli della malattia COVID-19 attraverso l'immunizzazione attiva dei soggetti che ne fossero stati colpiti;
che il legislatore aveva imposto l'obbligo di somministrazione al personale scolastico di vaccini per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, laddove nessun vaccino avente tale funzione era mai stato approvato, così che essa appellante non aveva violato l'art. 4 ter DL n. 44/2021; che era inconferente il richiamo alle sentenze della Corte
Costituzionale, poiché quest'ultima non era competente a scrutinare violazioni amministrative, in quanto l'esercizio scorretto del potere attribuito all'amministrazione, ossia fondato su una valutazione tecnico-scientifica non attendibile, non si riverberava in un vizio della norma di legge ma determinava l'illegittimità della circolare amministrativa, disapplicabile dal giudice ordinario.
L'appellante ha, poi, censurato l'omesso esame da parte del Tribunale dei documenti comprovanti la falsificazione dei dati di rilevamento del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, da cui poteva evincersi come la pandemia fosse stata un irrazionale ed abnorme atto di fede nei confronti di entità private che avevano agito in conflitto di interessi con l'effettiva tutela della salute pubblica;
che i test in vitro erano stati effettuati dai laboratori nazionali in violazione delle linee guida Contro dell' e degli altri organismi sanitari internazionali ed interni, alterando la possibile verifica della veridicità dell'esito relativo;
che l' non aveva dato attuazione Controparte_7 all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 640/2020, in merito all'obbligo di predisporre una piattaforma di raccolta dei dati epidemiologici degni di fede e che molti dei decessi ufficialmente ricondotti specificamente alla malattia covid 19 avevano in realtà interessato persone con una o più comorbidità; che quindi le norme sull'obbligo vaccinale adottate dal Legislatore nazionale erano incostituzionali perché abnormemente irragionevoli e non proporzionali, in quanto introduttive di misure gravemente lesive dei diritti fondamentali dei lavoratori, e d'altro canto inidonee a tutelare la sicurezza del luogo di lavoro, al contrario pregiudicandola. L'appellante ha invocato in proposito le sentenze n.14-25/2023 della Corte Costituzionale, in seno alle quali era stato ribadito il principio che provvedimenti coercitivi delle libertà personali in uno Stato di diritto, imposti per motivi sanitari, dovessero poggiare su dati scientifici veritieri;
che pertanto uno specifico motivo di vaglio della legittimità costituzionale della normativa sull'obbligo vaccinale risiedeva nella falsità dei dati diagnostici posti a base della normativa in discorso;
che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'artt.4 ter del DL n. 44/2021 avrebbe fatto venire meno la legittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dagli emolumenti emessi dal nei confronti di essa ricorrente e CP_8 sarebbe stata, pertanto, decisiva ai fini di causa. In via subordinata, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza in relazione al regime delle spese di lite, posto che l'incertezza giurisprudenziale avrebbe legittimato la compensazione delle stesse tra le parti.
Il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
CP_ L' ha chiesto pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande della ricorrente e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, emettere i consequenziali provvedimenti relativi al versamento in proprio favore dei contributi previdenziali spettanti sulle differenze retributive e per i periodi accertati.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Con le sentenze nn.14 e 15 del 9 febbraio 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Catania, concernenti l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario e per il personale scolastico;
già nel comunicato stampa, diramato dall'Ufficio della Corte Costituzionale si legge:“… la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che
l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività. In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini;
e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall'analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei. Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza - che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo. “Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa
Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di 'conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile'
(sentenza numero 118 del 1996)”. Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che
“l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. “Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza - adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
L'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della Scuola è stato introdotto con l'art. 2 del Decreto Legge n. 172/2021 che, inserendo l'art. 4 ter dopo l'articolo 4-bis del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.76, ha esteso al primo comma l'obbligo vaccinale anti-Covid al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
recitano i commi della norma successivi al primo, nelle parti che qui rilevano:
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. ………
3…………. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. …….. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021……
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale ……………
Una volta acclarato dalla Corte Costituzionale - attraverso argomenti di valenza assolutamente generale rispetto all'atteggiarsi del rapporto di pubblico impiego in seno tanto alle
Strutture Sanitarie quanto all'Amministrazione Scolastica - che le disposizioni normative sull'imposizione dell'obbligo di vaccinazione anti-Covid non sono irragionevoli, né contrastano con i principi Costituzionali, al contrario rappresentandone compiuta espressione e fedele attuazione, le questioni sollevate dall'odierna appellata non appaiono idonee a sollecitare una riformulazione di quesiti al Giudice delle Leggi.
Ed infatti, l'assiomatico argomento inerente alla falsità dei dati diagnostici sui quali si è basata la normativa emergenziale risulta clamorosamente smentito dallo storico evolversi della vicenda pandemica, che ben può assurgere a “fatto notorio”; il numero esponenziale di decessi verificatisi in un determinato arco temporale, confrontato con la casistica degli anni precedenti a quello della diffusione del malattia da Covid 19, ben può essere assunto a dato storico certo circa l'assoluta drammaticità del fenomeno epidemiologico che, per entità e gravità di conseguenze, a tutta ragione è stato qualificato in termini di Pandemia e come tale affrontato attraverso l'adozione in via di urgenza ed emergenza di misure idonee a tutelare la salute pubblica.
Rispetto al dato storico “notorio” circa l'abnorme numero di decessi entro un determinato arco temporale, è irrilevante il - possibile e mai ignorato - dato della comorbilità, poiché questo non fa altro che evidenziare il ruolo determinante della malattia Covid 19 nella causazione o anche solo nell'anticipazione del decesso in soggetti ai quali – secondo i dati statistici relativi a precedenti periodi – la somministrazione di terapie e cure per le diverse patologie già a carico, avrebbe verosimilmente garantito un percorso di vita più lungo.
Che, poi, in simile frangente, vi fossero, nella disponibilità della parte datoriale, effettive misure alternative alla vaccinazione, realmente adeguate ad impedire il contagio, è palesemente contraddetto dal complessivo tenore argomentativo della pronuncia della Corte Costituzionale
n.14/2023, in seno alla quale viene rimarcato il ruolo imprescindibile e prioritario della somministrazione del vaccino rispetto alle altre misure di protezione collettiva e individuale dagli agenti infettivi, in tal senso consacrata, dalle più autorevoli fonti di informazione e di analisi scientifica del fenomeno (AIFA, ISS), come l'unica idonea a salvaguardare la generalità dei soggetti dal rischio di contrarre l'infezione nelle sue forme più gravi e letali;
risultato, questo, di gran lunga preferibile rispetto alla mera possibilità di ridurre i casi di trasmissione del virus attraverso il costante monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione mediante
“tampone”.
Ed infatti, nell'ottica di tutela del bene Salute ex 32 Cost., nella sua duplice dimensione individuale e collettiva, l'aspettativa di guarigione in termini probabilistici molto alti realizza un livello di protezione senz'altro superiore rispetto alla speranza di sfuggire al contagio.
Il Collegio, dunque, non può che mutuare dalla citata sentenza della Corte Costituzionale la riflessione secondo cui “…..la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in àmbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria),rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati…..”
In definitiva, facendo eco a quanto autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 188/2024, in cui sottolinea come “ …In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all'emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati…”, e senza necessità di ritornare sulla questione con la formulazione di nuovi quesiti al
Giudice delle Leggi - o con l'espletamento della prova testimoniale, inammissibilmente richiesta solo nel presente grado, per giunta su circostanze di fatto pacifiche e già documentate, ovvero su aspetti squisitamente valutativi della vicenda per cui è causa - è possibile ribadire in questa sede la piena legittimità del trattamento vaccinale obbligatorio se il pericolo per la salute collettiva non può essere adeguatamente scongiurato mediante ricorso a misure ad esso alternative;
è quanto indiscutibilmente accaduto con il verificarsi della pandemia da covid 19, le cui nefaste conseguenze per l'intera popolazione mondiale, durante il periodo che ha preceduto la messa a punto e la diffusione di vaccini efficaci, assurgono purtroppo a fatti noti, come già innanzi detto.
E' opportuno evidenziare che la scelta legislativa nella direzione dell'obbligo vaccinale è delicata;
essa scaturisce dall'adeguata comparazione di interessi di rango costituzionale (art. 32
Cost.), all'esito della quale la misura emergenziale coattiva risulta legittima, ogniqualvolta il mondo medico-scientifico fornisca informazioni adeguate a sostenere l'efficacia del rimedio, per contrastare l'infezione dilagante, e il rapporto di proporzionalità tra i benefici derivanti alla salute collettiva dalla copertura vaccinale - anche e soprattutto in relazione all'entità dei danni provocati dalla crisi epidemica in atto - e i possibili effetti pregiudizievoli, collaterali a qualsiasi pratica vaccinale, che sia (come nella specie è stata) preceduta dalle fasi essenziali della sperimentazione.
Anche rispetto alla durata dell'iter sperimentale che preceda qualsiasi pratica vaccinale, occorre tener conto di volta in volta del rapporto tra costi e benefici, determinato dal grado di letalità dell'infezione da arginare, rispetto alla natura ed alla percentuale dei rischi da somministrazione della particolare tipologia vaccinale.
Con riferimento alla pandemia da Covid-19, i dati ufficiali pubblicati dall'
[...]
- sono gli unici ai quali attualmente si deve fare riferimento, ed essi Controparte_9
consentono di affermare che tale Organo, supportato al suo interno dall'operato della
Tecnico-Scientifica (CTS), ha rigorosamente e sistematicamente monitorato l'uso e CP_10 gli effetti nella pratica clinica dei vaccini anti COVID, in particolare verificando che il carattere straordinario delle procedure, finalizzate a consentire la distribuzione del vaccino nel più breve tempo possibile, non sacrificasse la sicurezza di tutti i protocolli e l'ampiezza dei dati informativi, sottoposti a valutazione e controllo costanti, laddove l'impiego avanzato di tecniche e di modalità operative innovative ha dato ragione dell'eccezionale tempistica.
Alla stregua di quanto innanzi, ritiene questa Corte che il comportamento tenuto dall'originaria ricorrente ed odierna appellante, nel pieno di una crisi sanitaria mondiale di proporzioni eclatanti, non trovi alcuna giustificazione, in quanto non riceve minimo avallo dalla Scienza attuale;
le scelte comportamentali della lavoratrice sono state compiute in aperto contrasto con le misure preventive, del tutto legittimamente adottate dallo Stato in funzione di tutela della salute pubblica;
esse, pertanto, possono dirsi improntate a scarso senso di responsabilità e di solidarietà sociale. Da ciò discende la correttezza della soluzione adottata dal primo giudice, così che la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del CP_
appellato e dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in favore del appellato in CP_1 euro 6.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF CP_ nella misura di legge, ed in euro 1.000,00 in favore dell' oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente