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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 29.4.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 31/12/2024 e distinta al n. 787/2024 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliata a Monreale, presso lo studio dei difensori, Parte_1 avv. ti Fabio Ganci e Walter Miceli, che la rappresentano, unitamente agli avv.ti Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e rappres Controparte_3
Zidda e dott.ssa Daniela Bande, e elettivamente domiciliati presso l' Controparte_4
, in via Trieste n. 66;
[...] convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024, ha evocato in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, il , esponendo (in Controparte_1 sintesi):
§ di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze e, al momento del ricorso, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Sa Sedda” di Siniscola;
§ di aver lavorato per il convenuto con contratti d'insegnamento a tempo determinato anche negli anni 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. ricorso e allegati per dettaglio dei contratti);
§ che, se da un lato l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per ciascuno anno scolastico”, il DPCM n. 32313 del 23.09.2015 ha precisato, all'art. 2, che tale importo può essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e, il successivo DPCM del 28.11.2016 ha confermato tale interpretazione restrittiva;
§ di non aver quindi percepito, a differenza dei docenti di ruolo (anche se part time, anche se in periodo di prova, anche se distaccati o fuori 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), il c.d. bonus di euro 500,00;
§ che, nello svolgimento del suo lavoro, la ricorrente ha offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo;
§ che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1842/2022, ha annullato il DPCM n. 32313 del 23.09.2015, e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata che, a dire del Giudice Amministrativo, impone di riconoscere l'emolumento di cui si tratta anche al personale precario, dovendosi, in difetto, prendere atto della contrarietà dell'esclusione ai diversi precetti della Carta (artt. 3, 35 e 97) e del CCNL 29.11.2007 (artt. 29, 63 e 64, che, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale scolastico, non distingue la posizione dei docenti di ruolo da quella dei precari);
§ che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato il contrasto tra l'esclusione di cui si tratta e la ormai nota “clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.03.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono essere accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelle dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che qualunque norma di diritto interno confliggente con tale principio deve essere disapplicata;
§ di aver diritto, pertanto, in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 al pagamento e/o riconoscimento del beneficio economico dovuto, o in subordine al risarcimento del danno, nella complessiva misura di euro 1.500,00 (euro 500,00 x 4), oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo.
1.1. , costituito con memoria difensiva depositata in data 13.3.2025, Controparte_1 ha invocato l'inammissibilità della domanda limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, giacché, a differenza di quanto allegato in ricorso, è stata immessa in ruolo con Parte_1 decorrenza giuridica al 1.9.2024 e quindi ha certamente fruito, in relazione a tale annualità, della carta docente
1.2. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha rinviato la stessa all'odierna udienza del 29.4.2025, ove, raccolte le conclusioni, ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Valga preliminarmente osservare che, alla prima udienza del 25.3.2025, il difensore della ricorrente, di fatto aderendo all'eccezione del convenuto, ha dichiarato di rinunciare CP_1 alla domanda con riguardo all'anno scolastico 2024/2025 Di ciò il Tribunale non fa che prendere atto, limitando l'esame dell'azione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
3. Con riguardo a tali periodi, la domanda avanzata in via principale da Parte_1
è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
[...]
3.1. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, ed ulteriormente evidenziato che gli elementi fattuali di causa sono pacifici e incontestati tra le parti, il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, ormai assolutamente dominante, andato via via consolidandosi a partire dall'ordinanza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 18.5.2022, nell'ambito della causa n. 450/2021 (avente a oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausole 4.1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente), ha osservato e statuito: a) che la richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo, come già detto in premessa sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) che, per quanto concerne la nozione di condizioni di impiego, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quella dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra lavoratore e datore di lavoro (il modo, cioè, in cui tale attività si svolge e si caratterizza), e che l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (ovvero, meglio, il fatto che la stessa venga o no riconosciuta) deve esser considerata condizione di impiego, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro;
c) che spetta al Giudice del merito, nel valutare i fatti, verificare e stabilire se il lavoratore, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo (circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico è da reputarsi, invero, incontestata, visto che la ricorrente ha allegato di aver svolto un servizio identico a quello dei docenti di ruolo e il , costituendosi al solo fine di CP_1 eccepire la debenza per l'anno 2024/2025, ha di fatto om ervare e/o eccepire alcunché in relazione agli ulteriori periodi); d) che nell'ipotesi di specie non esiste ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica Controparte_1
è stata riconosciuta, e insegnanti assunti a tempo determinato, a cui il beneficio è stato, invece, negato (“la mera natura temporanea del lavoro … non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4”); e) che, dunque, “La clausola 4, punto 1, dell'Accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_1 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi o attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.2. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio e rispetto della stessa funzione della Corte di Giustizia (che, lo si rammenta, nel caso di specie si è pronunciata su una questione pregiudiziale, disponendo in ordine a come debba essere interpretato il diritto dell'Unione, cioè la più volte citata clausola 4), sia, più sostanzialmente, perché si tratta di orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso risulta esser stato successivamente confermato a livello nazionale dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, cfr., ad esempio, Tribunale Bergamo, sentenza n. 663 del 28.8.2023, e Tribunale di Milano, sentenza n. 4493 del 15.10.2024) e legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. Lav. n. 32104 del 31.10.2022 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29961 del 27.10.2023).
3.3. In forza di tutto ciò, la normativa nazionale, ove incompatibile coi principi giurisprudenziali richiamati, deve essere disapplicata, e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a fruire, per tutti gli anni scolastici per i quali abbia fatto richiesta, e con la sola eccezione dell'anno 2024/2025, del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica”. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il
[...]
di fatto non ha contestato l'entità del credito vantato dalla docente, a ciò conseguendo, Controparte_1 pertanto, la sua condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
1.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
4. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore reale della lite e dell'effettivo credito accertato (pari a € 1.000,00), nonché dell'attività difensiva svolta (l'istruttoria si è limitata all'esame dei documenti, e la fase decisionale, a sua volta, si è in pratica risolta nel richiamo agli atti introduttivi e nella formulazione di conclusioni orali), applicati parametri di poco superiori ai minimi tariffari stante il carattere seriale (i medesimi difensori si sono fatti promotori di innumerevoli cause di tenore analogo) e la non elevata complessità della causa.
4.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi di cui al capo 3 in favore dei procuratori della ricorrente, avendo essi dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione: 1) Da atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda con riferimento all'anno scolastico 2024/2025;
2) Accogliendo la domanda principale avanzata in relazione alle ulteriori annualità oggetto di lite, dichiara che ha diritto, in relazione ai periodi e rapporti di lavoro Parte_1 richiamati in atto introduttivo (anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024), di percepire la somma di
€ 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
3) Condanna, per l'effetto, il , a corrisponderle, per i titoli e le causali Controparte_1 di cui al capo 1), nelle forme e con le modalità di legge, il beneficio economico oggetto di lite, per la complessiva somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
4) Condanna, altresì, il convenuto a pagare alla ricorrente, le spese di giudizio, liquidandole in euro 500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
5) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo 4) siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori di parte ricorrente.
Nuoro, 29.4.2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau