Articolo 7 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 6Articolo 8
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1 agosto 1974
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6 aprile 1987
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24 gennaio 2006
Art. 7. Durata del mandato

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. (3) ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell' articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , sono confermati sino alla data del 30 settembre 1987". --------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2006
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