Articolo 8 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 7Articolo 9
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20 gennaio 1972
Art. 8.
Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' istituito il seguente articolo 13-bis:
"Con legge dello Stato puo' essere attribuita alla regione e alle province la potesta' di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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