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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4012/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4012/2024 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Veronica Costanzo
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Veronica Costanzo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Lentini il 23/07/2008 (Atto n. 27, parte I, anno
2008);
- che dall'unione nasceva la LI (il 05/05/2003); Per_1
1 - con decreto n. 451/2022 pubblicato il 20/12/2022, reso nel giudizio n.
4032/2022 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita a Lentini in Via Lanfranco n. 73/75, acquistata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni, rimane in comproprietà ad entrambi i coniugi;
essa continua ad essere abitata da entrambi i coniugi, essendo essa costituita da uno stabile divisibile, come di fatto è avvenuto e pertanto abitabile separatamente da ciascuno, senza che
l'uno privi il godimento dell'altro;
- La sig.ra , in ragione del fatto che lavora saltuariamente e Parte_1 stagionalmente tanto da rendersi economicamente autosufficiente, rinunzia all'assegno divorzile e dichiara di provvedere al proprio sostentamento in via esclusiva;
- Nulla si dispone per la LI , maggiorenne in ordine all'affidamento ed Per_1 al diritto di visita;
- Il s'impegna a versare a titolo di mantenimento della LI CP_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente la somma mensile di
Euro 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
termine oltre il quale il suddetto obbligo di mantenimento dovrà ritenersi automaticamente cessato.
Con provvedimento del 24/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4012/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Lentini il giorno 23/07/2008, (Atto n. 27, parte I, anno Controparte_1
2008); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 08.4.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4012/2024 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Veronica Costanzo
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Veronica Costanzo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Lentini il 23/07/2008 (Atto n. 27, parte I, anno
2008);
- che dall'unione nasceva la LI (il 05/05/2003); Per_1
1 - con decreto n. 451/2022 pubblicato il 20/12/2022, reso nel giudizio n.
4032/2022 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la casa coniugale sita a Lentini in Via Lanfranco n. 73/75, acquistata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione dei beni, rimane in comproprietà ad entrambi i coniugi;
essa continua ad essere abitata da entrambi i coniugi, essendo essa costituita da uno stabile divisibile, come di fatto è avvenuto e pertanto abitabile separatamente da ciascuno, senza che
l'uno privi il godimento dell'altro;
- La sig.ra , in ragione del fatto che lavora saltuariamente e Parte_1 stagionalmente tanto da rendersi economicamente autosufficiente, rinunzia all'assegno divorzile e dichiara di provvedere al proprio sostentamento in via esclusiva;
- Nulla si dispone per la LI , maggiorenne in ordine all'affidamento ed Per_1 al diritto di visita;
- Il s'impegna a versare a titolo di mantenimento della LI CP_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente la somma mensile di
Euro 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
termine oltre il quale il suddetto obbligo di mantenimento dovrà ritenersi automaticamente cessato.
Con provvedimento del 24/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4012/2024 V.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Lentini il giorno 23/07/2008, (Atto n. 27, parte I, anno Controparte_1
2008); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 08.4.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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