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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa EL AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Latina il 23/05/1975 (C.F.: ) entrambi residenti in [...] e C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bersanetti, (CF (il quale dichiara che il C.F._3 proprio numero di fax è: e PEC: , ed elettivamente P.IVA_1 Email_1
domiciliati presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto, n. 61, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPONENTI
CONTRO
(già ) con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio Controparte_1 CP_1
n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 420580, P.IVA società con socio unico, appartenente al P.IVA_2 P.IVA_3
", e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. Controparte_2
, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie Persona_1
1T - (già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio Controparte_3 CP_4
n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo P.IVA_4 partecipante al gruppo Partita IVA , in persona della Dott.ssa (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, C.F._4 presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. e Marina Vandini, C.F. C.F._5
del Foro di Ravenna, con domicilio digitale C.F._6
e , i Email_2 Email_3
pagina1 di 9 quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/10/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 Parte_2
loro in data 15 e 20.2.2024, con il quale la nella qualità di mandataria di Controparte_3
ha intimato loro il pagamento della somma di euro 92.883,89, dovuta in Controparte_1
forza del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio ottoscritto tra gli opponenti e la Per_2
in data 9.11.2006; a sostegno dell'opposizione hanno eccepito, previa istanza di Controparte_6
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, la prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione attiva del creditore, l'inadempimento della mutuante rispetto al contratto di assicurazione collegato al contratto di mutuo, la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito stante la previsione di un piano di ammortamento alla francese con interesse “composto” nonché per violazione della normativa consumieristica.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza cautelare, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dagli opponenti integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da parte opponente.
Sul punto va osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
pagina2 di 9 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del
05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione,
“detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di pagina3 di 9 cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la in data 9.11.2006 e il relativo credito risulta ceduto Controparte_6
in data 20.12.2006 a Finance S.r.l.., come risulta dall'avviso pubblicato nella GU foglio CP_7
inserzioni n. 2 del 4.1.2007, nel quale si descrive la categoria dei crediti ceduti (“mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i «Mutui» ed i «Contratti di Mutuo») stipulati da con i propri clienti […] erogati nei mesi di Maggio, Giugno, Ago CP_6
sto, Settembre, Novembre 2006 sono tuttavia esclusi i mutui erogati a stato avanzamento lavori la cui erogazione è terminata nei mesi di Luglio e Ottobre 2006 […] il cui importo erogato sia compreso tra Euro 25.000,00 (compreso) e Euro 370.000,00 (compreso) […] il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia compreso tra Euro 25.000,00 (compreso) e Euro 369.245,37
(compreso) […] la cui ultima rata scaduta presentava un tasso nominale annuo compreso tra 3,07%
e 6,12% […] in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del mutuo originario ed il valore stimato dell'immobile ipotecato, calcolato in sede di erogazione del finanziamento, è compreso tra il 13,75%
e l'80,00%”) all'interno della quale pacificamente rientra anche il credito azionato nella presente procedura, tenuto conto della data di stipula del contratto, dell'importo erogato, del debito residuo, del tan contrattuale e del rapporto tra l'importo del mutuo originario (euro 90.000,00) e il valore stimato dell'immobile ipotecato come deducibile dall'importo per il quale è stata iscritta l'ipoteca (per euro 180.000,00) e come emerge dalla perizia tecnica estimativa depositata dall'opposta, che ne attesta un valore di 115.000,00, non rilevando in senso opposto il prezzo di acquisto del bene da parte dei debitori.
Come, pertanto, osservato nel provvedimento emesso in fase cautelare, gli elementi descrittivi contenuti nel predetto avviso risultano del tutto precisi e determinati così come del tutto infondati risultano i dubbi circa la possibilità che il credito vantato nei confronti degli opponenti potesse rientrare nelle categorie escluse, essendo documentale che il codice identificativo del contratto in questione (risultante, se non altro, dall'unica comunicazione di cui vi è prova di avvenuta ricezione da parte degli opponenti – doc. n. 26) non coincida con alcuno di quelli indicati nella categoria dei contratti esclusi, che l'importo mutuato fosse interamente stato erogato (come si evince dalla quietanza rilasciata dai mutuatari nel contratto in questione) e che il mutuo fosse in quel momento in regolare ammortamento, essendo stato stipulato soltanto un mese prima;
peraltro, con riferimento a tale cessione, l'opposta ha altresì provveduto al deposito del contratto di cessione
(cfr. doc. 13), sicchè con riferimento a tale operazione non appare fondata né la contestazione circa l'esistenza stessa della cessione né quella relativa all'effettiva ricomprensione del credito azione pagina4 di 9 nella categoria dei crediti ceduti.
Il credito azionato risulta, poi, ceduto con il contratto di cessione del 22.9.2017 a CP_8
come risulta dall'avviso pubblicato nella GU parte II n. 152 del 28.12.2017, anch'esso
[...]
sufficientemente determinato quanto alla descrizione dei crediti trasferiti, all'interno dei quali rientra pacificamente il credito per cui è causa, anche in questo caso risultando documentale che l'importo mutuato fosse stato pienamente erogato, che il credito fosse stato acquistato da con il contratto di cessione di cui all'avviso pubblicato nella GU foglio inserzioni n. 2 CP_6
del 4.1.2007, che alla data in questione ci fossero almeno quattro rate in arretrato (considerato che, anche volendo escludere efficacia probatoria alla comunicazione di risoluzione del contratto risalente al 26.11.2014 di cui manca la prova dell'avvenuta ricezione, nella comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, questa regolarmente ricevuta, – cfr. doc. 26 – agli opponenti veniva intimato il pagamento dell'intera somma dovuta a seguito dell'avvenuta risoluzione del mutuo) e che fosse incluso nella lista depositata presso un Notaio, in particolare nell'atto del Notaio
di Firenze, Rep. 48.986 racc. 24.246, prodotto dall'opposta (cfr. doc. 18); anche per questa Per_3
cessione parte opposta ha, poi, depositato copia del relativo contratto (cfr. doc. 17), il che rende i rilievi di parte opponente infondati.
Quanto all'efficacia probatoria dei documenti prodotti dall'opposta quali copie dei rispettivi contratti di cessione, va osservato, infatti, che detti documenti non rappresentano mere proposte contrattuali prive di accettazione ma costituiscono l'accettazione formalizzata dalla cessionaria rispetto alla proposta formulata dalla cedente: nel documento n. 13, in particolare, è riportata la dicitura “facciamo seguito alla Vostra lettera in data odierna, il contenuto della quale riproduciamo qui di seguito integralmente in segno di incondizionata accettazione” e lo stesso risulta sottoscritto a pagina 32 dalla Borromeo Finance s.r.l. (ovvero dal soggetto accettante); uguale dicitura, nella sostanza, è utilizzata nel documento 17 con il quale ha accettato la proposta di Controparte_8
cessione formulata dalla;
il fatto che non risulti sottoscritto l'ultimo foglio del predetto CP_7
documento (intitolato conclusione del contratto di cessione) a ben vedere è del tutto superfluo, non essendo necessaria una simile formalità per il perfezionamento del contratto che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Quanto ai passaggi successivi, sulla scorta della documentazione depositata dall'opposta, si evince che il credito sia stato ricompreso nel ramo d'azienda ceduto da a Controparte_8 CP_1
come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, foglio n. 92/2018, in cui vi è il riferimento al
[...]
“ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, tra i quali devono ritenersi ricompresi, in assenza di ulteriori specificazioni, “tutti i crediti deteriorati di
pagina5 di 9 cui si è resa acquirente e sarà titolare dalla data di efficacia del conferimento (1° Controparte_9
luglio 2018)” (cfr. verbale assemblea doc. n. 20): anche in questo caso l'operazione risulta documentata dal deposito del verbale di assemblea relativo a detto conferimento e le contestazioni circa la pretesa indeterminatezza della nozione di credito deteriorato appare con tutt'evidenza pretestuosa, trattandosi di una nozione di uso comune in ambito bancario, definita dalla stessa
Banca d'Italia e nella quale pacificamente rientrano le “sofferenze”, ovvero i crediti verso soggetti insolventi, quali gli odierni opponenti.
Rispetto a questi primi passaggi deve pertanto osservarsi che la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione sia di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017).
Del pari, avendo parte opponente contestato la stessa esistenza dei contratti di cessione, deve ritenersi che parte opposta abbia assolto al proprio onere di dimostrare l'effettiva conclusione di tali operazioni, alla luce della documentazione contrattuale in atti, alla quale va quanto meno riconosciuto valore di elemento indiziario, tenuto conto del fatto che, alla luce della giurisprudenza citata, in presenza di specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito all'esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” ma che trattandosi di contratto a forma libera tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario (cfr. da ultimo Cass. n. 17944/23).
A medesime conclusioni non può tuttavia giungersi con riferimento alle successive cessioni.
In particolare, secondo la ricostruzione fornita dall'opposta, il credito è stato nuovamente ceduto da (nuova denominazione assunta da a Controparte_1 Controparte_1 Controparte_10
con contratto di cessione del 1.3.2021, il cui avviso risulta pubblicato nella GU n. 27 del 4.3.21:
[...]
in questo caso, va infatti osservato che l'avviso di cessione non risulta affatto riferito ad una categoria di crediti determinati né determinabili, atteso che lo stesso individua quale oggetto della cessione “un portafoglio di crediti individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di
Cessione e derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in parte originati da terzi danti causa e classificati come deteriorati in conformita' alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), erogati in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 1972 ed il 2019 (collettivamente, i "Crediti")” (cfr. doc. 9).
Poiché certamente tale cessione non comprende tutti i crediti sorti nel periodo 1972/2019 ma soltanto quelli “individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione” è evidente, da un lato, che l'avviso non sia di per sé idoneo a far ritenere che il credito degli pagina6 di 9 opponenti sia ricompreso nell'operazione in questione e, dall'altro, che la prova del contratto di cessione sia in questo caso necessaria non soltanto per verificare l'esistenza stessa della cessione ma anche che questa non sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
Orbene, con riferimento al passaggio in questione, parte opposta ha prodotto il documento n. 21, indicato come contratto di cessione: va tuttavia osservato che detto documento, a differenza dei contratti relativi alle precedenti cessioni, non risulta in effetti sottoscritto dalle parti, non essendo possibile verificare la firma digitale asseritamente apposta sullo stesso da a Controparte_1
ciò si aggiunga che il predetto contratto non contiene minimamente l'indicazione dei crediti ceduti, limitandosi a richiamare l'allegato A, che dovrebbe contenere il “Documento di Identificazione dei
Crediti”, ma in luogo del quale è stata depositata una pagina completamente omissata, non potendo ritenersi sufficiente ad integrare tale mancanza il successivo documento n. 22 che dovrebbe contenere l'estratto omissato di tale allegato, anch'esso privo di sottoscrizione.
Ciò non di meno, parte opposta ha depositato la dichiarazione della cedente (doc. 29) circa l'intervenuta cessione del credito in favore di e che detta dichiarazione deve Controparte_10
ritenersi “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” in quanto, come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (cfr. Cass. 10200/2021).
Pur volendo ritenere, pertanto, assolto l'onere di prova circa il passaggio del credito da
[...]
a del tutto sfornito di prova risulta l'ultimo passaggio, da Controparte_1 Controparte_10
quest'ultima nuovamente a (con contratto di cessione del 21 luglio 2023 il Controparte_1
cui avviso risulta pubblicato in G. U. - Parte Seconda n. 92 del 05.08.2023).
L'avviso pubblicato in Gazzetta in questo caso indica il portafoglio di crediti ceduti come “un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari (i "Contratti di Finanziamento") individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti che alla Data di Efficacia soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione (i "Crediti"): (a) siano stati ceduti a titolo oneroso, pro soluto e in blocco da alla Societa' ai Controparte_1
sensi del contratto di cessione sottoscritto tra le medesime in data 1 marzo, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 4 marzo 2021, Parte II "Altri annunzi commerciali" e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno del 2 marzo 2021; (b) derivino da Contratti di Finanziamento denominati in Euro;
(c) derivino da Contratti di Finanziamento regolati dalla legge italiana;
(d) sono indicati nella lista depositata dalla Cessionaria in data 18 luglio 2023 presso il notaio Per_4
(Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato),
[...]
pagina7 di 9 consultabile presso la sua sede in Via Masaccio n.187 - 50132 Firenze”: è evidente che la verifica dell'inclusione o meno del credito nella suddetta cessione non può prescindere dalla consultazione della lista citata alla lett. d).
Ebbene, sul punto, parte opposta nel proprio atto di costituzione ha dedotto di produrre il contratto di cessione (doc. 24; doc. 25) e “l'estratto omissato dei crediti ceduti depositata dalla
Cessionaria in data 18.07.2023 presso il notaio (Notaio in Firenze, iscritto al Persona_4
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), consultabile presso la sua sede in Via
Masaccio n.187 Firenze, nel quale alla pagina n. 36 contempla la pozione di origine OM
FINANCE con codice 0336600632 ed NDG 9180761, codici entrambi riportati ad esempio sin dalla comunicazione di del 13.12.2017 (doc. 26)”. Controparte_8
Tuttavia, il citato documento n. 26 non contiene alcun riferimento a tale estratto, contenendo viceversa una missiva inviata agli opponenti relativamente alla cessione del credito da a CP_7
né risulta in atti altro documento corrispondente a tale estratto. Controparte_8
Del resto, nell'ordinanza con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione, si era già evidenziato che “il fatto che non sia stata depositata agli atti di causa la lista di detti crediti depositata presso il Notaio non può far presumere che detto credito non fosse incluso in tale Per_3
cessione, ben potendo parte opposta fornire adeguato riscontro entro i termini istruttori”: e tuttavia parte opposta non ha depositato memorie istruttorie né ha provveduto ad integrare tale significativa lacuna probatoria.
La genericità dell'avviso pubblicato in gazzetta unitamente all'omesso deposito di tale documento non consente quindi di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla a Controparte_1
ciò non potendo supplire il contratto di cessione (documenti n. 24 e 25) che, oltre a non essere sottoscritto, è in parte omissato e contiene il medesimo richiamo alla lista depositata presso il Notaio
di cui tuttavia non riporta il contenuto. Per_3
Per le ragioni esposte deve quindi concludersi per la fondatezza dell'opposizione relativamente alla contestazione circa la titolarità del credito in capo alla devono ritenersi Controparte_1
assorbiti gli ulteriori motivi di opposizioni attinenti alla validità del titolo azionato e all'indeterminatezza delle somme pretese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
pagina8 di 9 Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di agire esecutivamente nei confronti di e sulla base del titolo esecutivo Parte_1 Parte_2
azionato;
2.condanna l'opposta alla refusione, in favore degli opponenti, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa EL AV
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa EL AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , e nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Latina il 23/05/1975 (C.F.: ) entrambi residenti in [...] e C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bersanetti, (CF (il quale dichiara che il C.F._3 proprio numero di fax è: e PEC: , ed elettivamente P.IVA_1 Email_1
domiciliati presso il suo studio in Latina, Viale dello Statuto, n. 61, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPONENTI
CONTRO
(già ) con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio Controparte_1 CP_1
n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 420580, P.IVA società con socio unico, appartenente al P.IVA_2 P.IVA_3
", e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio Dott. Controparte_2
, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080, serie Persona_1
1T - (già con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio Controparte_3 CP_4
n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo P.IVA_4 partecipante al gruppo Partita IVA , in persona della Dott.ssa (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Alfredo Baccarini n. 52, C.F._4 presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. e Marina Vandini, C.F. C.F._5
del Foro di Ravenna, con domicilio digitale C.F._6
e , i Email_2 Email_3
pagina1 di 9 quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/10/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_1 Parte_2
loro in data 15 e 20.2.2024, con il quale la nella qualità di mandataria di Controparte_3
ha intimato loro il pagamento della somma di euro 92.883,89, dovuta in Controparte_1
forza del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio ottoscritto tra gli opponenti e la Per_2
in data 9.11.2006; a sostegno dell'opposizione hanno eccepito, previa istanza di Controparte_6
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, la prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione attiva del creditore, l'inadempimento della mutuante rispetto al contratto di assicurazione collegato al contratto di mutuo, la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito stante la previsione di un piano di ammortamento alla francese con interesse “composto” nonché per violazione della normativa consumieristica.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza cautelare, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dagli opponenti integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
L'opposizione nel merito è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da parte opponente.
Sul punto va osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
pagina2 di 9 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del
05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione,
“detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di pagina3 di 9 cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la in data 9.11.2006 e il relativo credito risulta ceduto Controparte_6
in data 20.12.2006 a Finance S.r.l.., come risulta dall'avviso pubblicato nella GU foglio CP_7
inserzioni n. 2 del 4.1.2007, nel quale si descrive la categoria dei crediti ceduti (“mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i «Mutui» ed i «Contratti di Mutuo») stipulati da con i propri clienti […] erogati nei mesi di Maggio, Giugno, Ago CP_6
sto, Settembre, Novembre 2006 sono tuttavia esclusi i mutui erogati a stato avanzamento lavori la cui erogazione è terminata nei mesi di Luglio e Ottobre 2006 […] il cui importo erogato sia compreso tra Euro 25.000,00 (compreso) e Euro 370.000,00 (compreso) […] il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia compreso tra Euro 25.000,00 (compreso) e Euro 369.245,37
(compreso) […] la cui ultima rata scaduta presentava un tasso nominale annuo compreso tra 3,07%
e 6,12% […] in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del mutuo originario ed il valore stimato dell'immobile ipotecato, calcolato in sede di erogazione del finanziamento, è compreso tra il 13,75%
e l'80,00%”) all'interno della quale pacificamente rientra anche il credito azionato nella presente procedura, tenuto conto della data di stipula del contratto, dell'importo erogato, del debito residuo, del tan contrattuale e del rapporto tra l'importo del mutuo originario (euro 90.000,00) e il valore stimato dell'immobile ipotecato come deducibile dall'importo per il quale è stata iscritta l'ipoteca (per euro 180.000,00) e come emerge dalla perizia tecnica estimativa depositata dall'opposta, che ne attesta un valore di 115.000,00, non rilevando in senso opposto il prezzo di acquisto del bene da parte dei debitori.
Come, pertanto, osservato nel provvedimento emesso in fase cautelare, gli elementi descrittivi contenuti nel predetto avviso risultano del tutto precisi e determinati così come del tutto infondati risultano i dubbi circa la possibilità che il credito vantato nei confronti degli opponenti potesse rientrare nelle categorie escluse, essendo documentale che il codice identificativo del contratto in questione (risultante, se non altro, dall'unica comunicazione di cui vi è prova di avvenuta ricezione da parte degli opponenti – doc. n. 26) non coincida con alcuno di quelli indicati nella categoria dei contratti esclusi, che l'importo mutuato fosse interamente stato erogato (come si evince dalla quietanza rilasciata dai mutuatari nel contratto in questione) e che il mutuo fosse in quel momento in regolare ammortamento, essendo stato stipulato soltanto un mese prima;
peraltro, con riferimento a tale cessione, l'opposta ha altresì provveduto al deposito del contratto di cessione
(cfr. doc. 13), sicchè con riferimento a tale operazione non appare fondata né la contestazione circa l'esistenza stessa della cessione né quella relativa all'effettiva ricomprensione del credito azione pagina4 di 9 nella categoria dei crediti ceduti.
Il credito azionato risulta, poi, ceduto con il contratto di cessione del 22.9.2017 a CP_8
come risulta dall'avviso pubblicato nella GU parte II n. 152 del 28.12.2017, anch'esso
[...]
sufficientemente determinato quanto alla descrizione dei crediti trasferiti, all'interno dei quali rientra pacificamente il credito per cui è causa, anche in questo caso risultando documentale che l'importo mutuato fosse stato pienamente erogato, che il credito fosse stato acquistato da con il contratto di cessione di cui all'avviso pubblicato nella GU foglio inserzioni n. 2 CP_6
del 4.1.2007, che alla data in questione ci fossero almeno quattro rate in arretrato (considerato che, anche volendo escludere efficacia probatoria alla comunicazione di risoluzione del contratto risalente al 26.11.2014 di cui manca la prova dell'avvenuta ricezione, nella comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, questa regolarmente ricevuta, – cfr. doc. 26 – agli opponenti veniva intimato il pagamento dell'intera somma dovuta a seguito dell'avvenuta risoluzione del mutuo) e che fosse incluso nella lista depositata presso un Notaio, in particolare nell'atto del Notaio
di Firenze, Rep. 48.986 racc. 24.246, prodotto dall'opposta (cfr. doc. 18); anche per questa Per_3
cessione parte opposta ha, poi, depositato copia del relativo contratto (cfr. doc. 17), il che rende i rilievi di parte opponente infondati.
Quanto all'efficacia probatoria dei documenti prodotti dall'opposta quali copie dei rispettivi contratti di cessione, va osservato, infatti, che detti documenti non rappresentano mere proposte contrattuali prive di accettazione ma costituiscono l'accettazione formalizzata dalla cessionaria rispetto alla proposta formulata dalla cedente: nel documento n. 13, in particolare, è riportata la dicitura “facciamo seguito alla Vostra lettera in data odierna, il contenuto della quale riproduciamo qui di seguito integralmente in segno di incondizionata accettazione” e lo stesso risulta sottoscritto a pagina 32 dalla Borromeo Finance s.r.l. (ovvero dal soggetto accettante); uguale dicitura, nella sostanza, è utilizzata nel documento 17 con il quale ha accettato la proposta di Controparte_8
cessione formulata dalla;
il fatto che non risulti sottoscritto l'ultimo foglio del predetto CP_7
documento (intitolato conclusione del contratto di cessione) a ben vedere è del tutto superfluo, non essendo necessaria una simile formalità per il perfezionamento del contratto che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Quanto ai passaggi successivi, sulla scorta della documentazione depositata dall'opposta, si evince che il credito sia stato ricompreso nel ramo d'azienda ceduto da a Controparte_8 CP_1
come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, foglio n. 92/2018, in cui vi è il riferimento al
[...]
“ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, tra i quali devono ritenersi ricompresi, in assenza di ulteriori specificazioni, “tutti i crediti deteriorati di
pagina5 di 9 cui si è resa acquirente e sarà titolare dalla data di efficacia del conferimento (1° Controparte_9
luglio 2018)” (cfr. verbale assemblea doc. n. 20): anche in questo caso l'operazione risulta documentata dal deposito del verbale di assemblea relativo a detto conferimento e le contestazioni circa la pretesa indeterminatezza della nozione di credito deteriorato appare con tutt'evidenza pretestuosa, trattandosi di una nozione di uso comune in ambito bancario, definita dalla stessa
Banca d'Italia e nella quale pacificamente rientrano le “sofferenze”, ovvero i crediti verso soggetti insolventi, quali gli odierni opponenti.
Rispetto a questi primi passaggi deve pertanto osservarsi che la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione sia di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017).
Del pari, avendo parte opponente contestato la stessa esistenza dei contratti di cessione, deve ritenersi che parte opposta abbia assolto al proprio onere di dimostrare l'effettiva conclusione di tali operazioni, alla luce della documentazione contrattuale in atti, alla quale va quanto meno riconosciuto valore di elemento indiziario, tenuto conto del fatto che, alla luce della giurisprudenza citata, in presenza di specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito all'esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” ma che trattandosi di contratto a forma libera tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario (cfr. da ultimo Cass. n. 17944/23).
A medesime conclusioni non può tuttavia giungersi con riferimento alle successive cessioni.
In particolare, secondo la ricostruzione fornita dall'opposta, il credito è stato nuovamente ceduto da (nuova denominazione assunta da a Controparte_1 Controparte_1 Controparte_10
con contratto di cessione del 1.3.2021, il cui avviso risulta pubblicato nella GU n. 27 del 4.3.21:
[...]
in questo caso, va infatti osservato che l'avviso di cessione non risulta affatto riferito ad una categoria di crediti determinati né determinabili, atteso che lo stesso individua quale oggetto della cessione “un portafoglio di crediti individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di
Cessione e derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in parte originati da terzi danti causa e classificati come deteriorati in conformita' alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), erogati in varie forme tecniche nel periodo intercorrente tra il 1972 ed il 2019 (collettivamente, i "Crediti")” (cfr. doc. 9).
Poiché certamente tale cessione non comprende tutti i crediti sorti nel periodo 1972/2019 ma soltanto quelli “individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione” è evidente, da un lato, che l'avviso non sia di per sé idoneo a far ritenere che il credito degli pagina6 di 9 opponenti sia ricompreso nell'operazione in questione e, dall'altro, che la prova del contratto di cessione sia in questo caso necessaria non soltanto per verificare l'esistenza stessa della cessione ma anche che questa non sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
Orbene, con riferimento al passaggio in questione, parte opposta ha prodotto il documento n. 21, indicato come contratto di cessione: va tuttavia osservato che detto documento, a differenza dei contratti relativi alle precedenti cessioni, non risulta in effetti sottoscritto dalle parti, non essendo possibile verificare la firma digitale asseritamente apposta sullo stesso da a Controparte_1
ciò si aggiunga che il predetto contratto non contiene minimamente l'indicazione dei crediti ceduti, limitandosi a richiamare l'allegato A, che dovrebbe contenere il “Documento di Identificazione dei
Crediti”, ma in luogo del quale è stata depositata una pagina completamente omissata, non potendo ritenersi sufficiente ad integrare tale mancanza il successivo documento n. 22 che dovrebbe contenere l'estratto omissato di tale allegato, anch'esso privo di sottoscrizione.
Ciò non di meno, parte opposta ha depositato la dichiarazione della cedente (doc. 29) circa l'intervenuta cessione del credito in favore di e che detta dichiarazione deve Controparte_10
ritenersi “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” in quanto, come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (cfr. Cass. 10200/2021).
Pur volendo ritenere, pertanto, assolto l'onere di prova circa il passaggio del credito da
[...]
a del tutto sfornito di prova risulta l'ultimo passaggio, da Controparte_1 Controparte_10
quest'ultima nuovamente a (con contratto di cessione del 21 luglio 2023 il Controparte_1
cui avviso risulta pubblicato in G. U. - Parte Seconda n. 92 del 05.08.2023).
L'avviso pubblicato in Gazzetta in questo caso indica il portafoglio di crediti ceduti come “un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari (i "Contratti di Finanziamento") individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti che alla Data di Efficacia soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione (i "Crediti"): (a) siano stati ceduti a titolo oneroso, pro soluto e in blocco da alla Societa' ai Controparte_1
sensi del contratto di cessione sottoscritto tra le medesime in data 1 marzo, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 4 marzo 2021, Parte II "Altri annunzi commerciali" e iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno del 2 marzo 2021; (b) derivino da Contratti di Finanziamento denominati in Euro;
(c) derivino da Contratti di Finanziamento regolati dalla legge italiana;
(d) sono indicati nella lista depositata dalla Cessionaria in data 18 luglio 2023 presso il notaio Per_4
(Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato),
[...]
pagina7 di 9 consultabile presso la sua sede in Via Masaccio n.187 - 50132 Firenze”: è evidente che la verifica dell'inclusione o meno del credito nella suddetta cessione non può prescindere dalla consultazione della lista citata alla lett. d).
Ebbene, sul punto, parte opposta nel proprio atto di costituzione ha dedotto di produrre il contratto di cessione (doc. 24; doc. 25) e “l'estratto omissato dei crediti ceduti depositata dalla
Cessionaria in data 18.07.2023 presso il notaio (Notaio in Firenze, iscritto al Persona_4
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), consultabile presso la sua sede in Via
Masaccio n.187 Firenze, nel quale alla pagina n. 36 contempla la pozione di origine OM
FINANCE con codice 0336600632 ed NDG 9180761, codici entrambi riportati ad esempio sin dalla comunicazione di del 13.12.2017 (doc. 26)”. Controparte_8
Tuttavia, il citato documento n. 26 non contiene alcun riferimento a tale estratto, contenendo viceversa una missiva inviata agli opponenti relativamente alla cessione del credito da a CP_7
né risulta in atti altro documento corrispondente a tale estratto. Controparte_8
Del resto, nell'ordinanza con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione, si era già evidenziato che “il fatto che non sia stata depositata agli atti di causa la lista di detti crediti depositata presso il Notaio non può far presumere che detto credito non fosse incluso in tale Per_3
cessione, ben potendo parte opposta fornire adeguato riscontro entro i termini istruttori”: e tuttavia parte opposta non ha depositato memorie istruttorie né ha provveduto ad integrare tale significativa lacuna probatoria.
La genericità dell'avviso pubblicato in gazzetta unitamente all'omesso deposito di tale documento non consente quindi di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla a Controparte_1
ciò non potendo supplire il contratto di cessione (documenti n. 24 e 25) che, oltre a non essere sottoscritto, è in parte omissato e contiene il medesimo richiamo alla lista depositata presso il Notaio
di cui tuttavia non riporta il contenuto. Per_3
Per le ragioni esposte deve quindi concludersi per la fondatezza dell'opposizione relativamente alla contestazione circa la titolarità del credito in capo alla devono ritenersi Controparte_1
assorbiti gli ulteriori motivi di opposizioni attinenti alla validità del titolo azionato e all'indeterminatezza delle somme pretese.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
pagina8 di 9 Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di agire esecutivamente nei confronti di e sulla base del titolo esecutivo Parte_1 Parte_2
azionato;
2.condanna l'opposta alla refusione, in favore degli opponenti, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge.
Così deciso in Latina, 16 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa EL AV
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