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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 713 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 713 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. ZACCAGNI MICHELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...](C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. GALLI ANNAROSA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/04/2025 con il quale e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.08.2014, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.07.2025 e 26.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto obbligandosi a comunicare, con congruo preavviso, eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
2) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento anagrafico presso la madre.
3) Il SI. rimarrà ad abitare presso la casa coniugale sita in Morciano di NA (RN) alla via CP_1
Venticinque Luglio nr. 21, con gli arredi ed il mobilio ivi contenuti, già di sua proprietà esclusiva.
La SInora a far data dal 7 aprile 2025 ha rilasciato la casa coniugale per andare ad abitare, Pt_2 unitamente alla figlia a titolo gratuito, nella casa di proprietà dei SInori e Persona_2 CP_2
genitori del SI. sita in San Clemente, via Fornace n. 146/E, meglio CP_3 CP_1 identificato al NCU di detto comune, al foglio 22, part. 1694, sub. 32, cat. A3, classe 3, const. Vani 4, superficie catastale 66 mq, rendita € 247,90 e autorimessa foglio 22, part. 1694, sub. 111, SI cat. C/6, consistenza mq 31, rendita catastale € 101,79, alle condizioni di cui al contratto di comodato sottoscritto in data 7 aprile 2025 e allegato al presente accordo separativo a far parte integrante dello stesso (doc. 4).
4) La SInora si obbliga a trasferire la residenza, propria e della figlia entro una Parte_3 Per_1 settimana dalla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito di cui al precedente punto 3).
5) I SI.ri e , nel rispetto dei diritti della propria figlia, si impegnano affinché la stessa CP_1 Pt_2 mantenga sempre un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, riceva adeguata cura ed educazione da entrambi e conservi rapporti SInificativi ed equilibrati con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, salvo circostanze di natura strettamente eccezionale e straordinaria che potrebbero richiedere interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, quando avrà la figlia con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
6) Il padre terrà con sé la figlia dal giovedì, andando a prenderla all'uscita di scuola o nel luogo ed Per_1 all'orario nel tempo diversamente determinati in base agli impegni della minore, fino alle ore 21:00 del sabato, allorquando l'accompagnerà presso la casa materna.
La figlia trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni, dalla chiusura della scuola fino al 31 Per_1 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al rientro a scuola con l'altro genitore. Le vacanze pasquali, seguiranno il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, le altre festività saranno concordate tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
La figlia trascorrerà con l'uno e l'altro genitore, un periodo di due settimane anche non continuative, durante le vacanze estive che i genitori determineranno entro il 30 maggio di ciascun anno.
Quanto ai compleanni della minore, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme, in caso di mancato accordo la figlia trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre, il compleanno dell'anno 2025 verrà, eventualmente trascorso da insieme alla madre. Per_1
I precedenti accordi, relativi ai tempi di permanenza della figlia minorenne presso l'uno o l'altro genitore, possono sempre essere derogati dai coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e le eSIenze della minore.
7) Il mantenimento della figlia a carico del padre è determinato in euro 250,00 mensili, con la Per_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese presso il conto corrente intestato alla SI.ra alle coordinate bancarie già allo stesso comunicate. Pt_1
8) I genitori provvederanno alle spese straordinarie, regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, nella misura del 70% a carico del SI. e del 30% a carico della SI.ra , da CP_1 Pt_1 rimborsarsi entro dieci giorni dalla rendicontazione ed in difetto verranno considerate tacitamente accettate. Si conviene che le spese afferenti alla figlia vengano a questa intestate, al fine dell'ottenimento delle deduzioni fiscali, da parte dei genitori sulla base delle norme in materia fiscale vigenti, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%.
9) L'assegno Unico Universale erogato dall'Inps per la figlia minorenne o qualsiasi altro sussidio che lo
Stato o altro ente pubblico dovesse riconoscere in favore della figlia minorenne, verrà percepito integralmente dalla SInora . Pt_2
10) Entro la data della prima udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473 bis.14 c.p.c., il SI. si CP_1 obbliga a trasferire, in favore della moglie, la proprietà dell'autovettura Renault Clio targata FD 364 MY da questa utilizzata in via esclusiva per recarsi al lavoro ed accompagnare la figlia negli spostamenti Per_1
(doc.6).
11) Il SI. si obbliga, altresì, al pagamento dell'assicurazione RC auto per il primo anno del predetto CP_1 mezzo ed a trasferire l'intestazione della polizza assicurativa, in favore della moglie, mantenendo la medesima classe di merito.
12) Il SI. si obbliga al pagamento dell'Imu relativo all'immobile di San Clemente, via Parte_4
Fornace n. 146/E, di cui al punto 3 della presente scrittura, manlevando dalla predetta obbligazione la moglie comodataria dell'immobile. 13) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'assenso e la sottoscrizione alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti nonché del passaporto e della carta di identità della propria figlia, validi anche per l'espatrio.
14) I SI.ri dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto la SI.ra Parte_5 Pt_1 dichiara di non richiedere al marito alcun contributo a titolo di mantenimento.
15) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinuncia dei professionisti alla solidarietà ex art. 13 L.P. Si producono i seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di matrimonio;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle condizioni Parte_1 CP_1 di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morciano di NA (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 16 Parte II Serie C Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 713 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. ZACCAGNI MICHELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato in [...] il [...](C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._3 dell'Avv. GALLI ANNAROSA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/04/2025 con il quale e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
25.08.2014, in Albania, deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.07.2025 e 26.08.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto obbligandosi a comunicare, con congruo preavviso, eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
2) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento anagrafico presso la madre.
3) Il SI. rimarrà ad abitare presso la casa coniugale sita in Morciano di NA (RN) alla via CP_1
Venticinque Luglio nr. 21, con gli arredi ed il mobilio ivi contenuti, già di sua proprietà esclusiva.
La SInora a far data dal 7 aprile 2025 ha rilasciato la casa coniugale per andare ad abitare, Pt_2 unitamente alla figlia a titolo gratuito, nella casa di proprietà dei SInori e Persona_2 CP_2
genitori del SI. sita in San Clemente, via Fornace n. 146/E, meglio CP_3 CP_1 identificato al NCU di detto comune, al foglio 22, part. 1694, sub. 32, cat. A3, classe 3, const. Vani 4, superficie catastale 66 mq, rendita € 247,90 e autorimessa foglio 22, part. 1694, sub. 111, SI cat. C/6, consistenza mq 31, rendita catastale € 101,79, alle condizioni di cui al contratto di comodato sottoscritto in data 7 aprile 2025 e allegato al presente accordo separativo a far parte integrante dello stesso (doc. 4).
4) La SInora si obbliga a trasferire la residenza, propria e della figlia entro una Parte_3 Per_1 settimana dalla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito di cui al precedente punto 3).
5) I SI.ri e , nel rispetto dei diritti della propria figlia, si impegnano affinché la stessa CP_1 Pt_2 mantenga sempre un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, riceva adeguata cura ed educazione da entrambi e conservi rapporti SInificativi ed equilibrati con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, salvo circostanze di natura strettamente eccezionale e straordinaria che potrebbero richiedere interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, quando avrà la figlia con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
6) Il padre terrà con sé la figlia dal giovedì, andando a prenderla all'uscita di scuola o nel luogo ed Per_1 all'orario nel tempo diversamente determinati in base agli impegni della minore, fino alle ore 21:00 del sabato, allorquando l'accompagnerà presso la casa materna.
La figlia trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni, dalla chiusura della scuola fino al 31 Per_1 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio al rientro a scuola con l'altro genitore. Le vacanze pasquali, seguiranno il criterio dell'alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, le altre festività saranno concordate tra i genitori mantenendo un'equa alternanza.
La figlia trascorrerà con l'uno e l'altro genitore, un periodo di due settimane anche non continuative, durante le vacanze estive che i genitori determineranno entro il 30 maggio di ciascun anno.
Quanto ai compleanni della minore, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme, in caso di mancato accordo la figlia trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con il padre e con la madre, il compleanno dell'anno 2025 verrà, eventualmente trascorso da insieme alla madre. Per_1
I precedenti accordi, relativi ai tempi di permanenza della figlia minorenne presso l'uno o l'altro genitore, possono sempre essere derogati dai coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e le eSIenze della minore.
7) Il mantenimento della figlia a carico del padre è determinato in euro 250,00 mensili, con la Per_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese presso il conto corrente intestato alla SI.ra alle coordinate bancarie già allo stesso comunicate. Pt_1
8) I genitori provvederanno alle spese straordinarie, regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, nella misura del 70% a carico del SI. e del 30% a carico della SI.ra , da CP_1 Pt_1 rimborsarsi entro dieci giorni dalla rendicontazione ed in difetto verranno considerate tacitamente accettate. Si conviene che le spese afferenti alla figlia vengano a questa intestate, al fine dell'ottenimento delle deduzioni fiscali, da parte dei genitori sulla base delle norme in materia fiscale vigenti, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%.
9) L'assegno Unico Universale erogato dall'Inps per la figlia minorenne o qualsiasi altro sussidio che lo
Stato o altro ente pubblico dovesse riconoscere in favore della figlia minorenne, verrà percepito integralmente dalla SInora . Pt_2
10) Entro la data della prima udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473 bis.14 c.p.c., il SI. si CP_1 obbliga a trasferire, in favore della moglie, la proprietà dell'autovettura Renault Clio targata FD 364 MY da questa utilizzata in via esclusiva per recarsi al lavoro ed accompagnare la figlia negli spostamenti Per_1
(doc.6).
11) Il SI. si obbliga, altresì, al pagamento dell'assicurazione RC auto per il primo anno del predetto CP_1 mezzo ed a trasferire l'intestazione della polizza assicurativa, in favore della moglie, mantenendo la medesima classe di merito.
12) Il SI. si obbliga al pagamento dell'Imu relativo all'immobile di San Clemente, via Parte_4
Fornace n. 146/E, di cui al punto 3 della presente scrittura, manlevando dalla predetta obbligazione la moglie comodataria dell'immobile. 13) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'assenso e la sottoscrizione alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti nonché del passaporto e della carta di identità della propria figlia, validi anche per l'espatrio.
14) I SI.ri dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto la SI.ra Parte_5 Pt_1 dichiara di non richiedere al marito alcun contributo a titolo di mantenimento.
15) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinuncia dei professionisti alla solidarietà ex art. 13 L.P. Si producono i seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di matrimonio;
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle condizioni Parte_1 CP_1 di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morciano di NA (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 16 Parte II Serie C Anno 2015 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi