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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1131 /2020 R.G.
Oggetto: Proprietà
vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PALMA GIORGIO per mandato in atti attore
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. SORICE ANTONIO e dall'Avv.
ANTONELLA SORICE per mandato in atti
Convenuti
Conclusioni delle parti:
come da atti e verbali di causa. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. adiva il Giudice Pt_1
di Pace di Avellino chiedendo la condanna dei convenuti CP_1
e : a) alla consegna della chiave del
[...] Controparte_2
cancello di accesso al cortile comune dalla via pubblica in favore dell'attore; b) al risarcimento dei danni per la mancata libera fruizione dell'accesso al detto cortile, sin dal 2001.
La richiesta, secondo la prospettazione di parte attorea, tr aeva origine nell'atto del 27.6.1966 di acquisto da parte della madre del di un Pt_1
vano terraneo insieme ai proporzionali diritti di condominio all'androne, al cortiletto, al gabinetto, al lavatoio e ad ogni altro accessorio ivi esistente, circostanza che avrebbe trovato conferma nella sentenz a n.
1306/2016 resa dal Tribunale di Avellino.
Instaurato il contraddittorio si costituivano i convenuti i quali, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza per materia del giudice adito, vertendo la domanda sull'accertamento e/o declaratoria della comp roprietà del cortiletto e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 3364/2019, il Giudice di Pace di Avellino dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine alla trattazione della causa in favore del Tribunale di Avellino, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente.
Con atto notificato il 14.4.2017 il sig. ha riassunto il giudizio Pt_1
reiterando la richiesta di condanna dei convenuti alla consegna dell a chiave del cancello di accesso al cortile comune della via pubblica in favore dell'attore oltre al risarcimento dei danni per la mancata libera fruizione dell'accesso al detto cortile, sin dal 2001, da liquidarsi in via equitativa. Si costituivano i convenuti i quali preliminarmente eccepivano che il titolo di acquisto, astrattamente legittimante la richiesta attorea, con il decorso del tempo e il mancato esercizio del diritto aveva determinato la perdita dello stesso, secondo i principi dettati dalla eccezione di usucapione.
Precisavano al riguardo che “dopo i noti eventi sismici del 1980 e la successiva ricostruzione del manufatto (l'attore) non ha mai esercitato il diritto di accesso al cortiletto attraverso il cancello, di cui oggi reclama la consegna della chiave, mentre all'interno del cortiletto ha avuto accesso e accede attraverso il vano da lui ricostruito”.
Precisavano, altresì, che parte attorea non ha mai avuto la titolarità sull'accesso al cortile comune attraverso il cancello, atteso che la si g.ra
, sua dante causa, con atto di permuta del 1998, e come emerge Per_1
dalla delibera del Consiglio Comunale di Quadrelle n.16/97 ha rinunciato ai diritti sull'androne e relativi accessori, atteso che prima degli eventi sismici del 1980 il cortile in questione si raggiungeva attraverso un androne coperto con portone che si apriva direttamente dalla pubblica via
(Corso Vittorio Emanuele).
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, quindi trattenuta definitivamente in decisione all'udienza dell'8.09.24, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Contrariamente a quanto ritenuto dai convenuti, la circostanz a che il sia comproprietario del cortile oggetto di causa può ritenersi Pt_1
giudizialmente accertata dalla sentenza n. 1306/2016 resa dal Tribunale di
Avellino, definitiva (sotto tale profilo) a seguito del rigetto dell'appello
(incidentale) proposto dai signori (sentenza Corte Appello di CP_1
Napoli n. 56/2022).
Afferma, infatti, la ridetta sentenza del Tribunale di Avellino : “Invero, se è risultato incontestato il diritto di proprietà degli CP_1 sul cortiletto, dall'istruttoria documentale espletata è parimenti emersa la prova della comproprietà del cortile in capo alla parte convenuta .
In particolare, dall'esame degli atti pubblici stipulati dalla convenuta, è emerso che la non ha ceduto in permuta al Per_1 Parte_2 tutti i diritti da essa vantati sull'androne comune, ma solo i
[...]
diritti vantati sulla scala condominiale (cfr. atto di permuta n. 1559 del
5.5.1998) acquistati con atto per notaio del 20.8.1957 (con cui Per_2 la acquistò un vano di casa posto al primo piano); nell'atto di Per_1
permuta non vi è riferimento alcuno alla rinuncia, da parte della
, ai diritti “proporzionali” sull'androne in condominio con altri Per_1
proprietari e sul cortiletto ( cfr., sul punto, le condivisili osservazioni del
CTU a p. 18 della relazione depositata il 21.2.2003). Per_3
In ogni caso, giova sottolineare – come ben evidenziato dal CTU Ing.
nella relazione depositata il 23.9.2002, a p. 4 – che “l'atto Per_3
prot. 1559 del 5.5.1998 si riferiva a vano fronteggiante la strada (ex proprietà ” e non certamente al vano posto al piano terra (in Pt_3 corrispondenza dell'attuale garage) confinante con il cortiletto interno, acquistato dalla con atto del 7.6.1966. Per_1
Con tale atto, la acquistò, appunto, il vano terraneo, ivi Per_1 compresi i “diritti proporzionali di condominio all'androne, al cortiletto..” e non vi è dubbio che tali proporzionali diritti sul cortiletto non sono stati oggetto di permuta in favore del Comune di Quadrelle ma sono rimasti in capo alla stessa in ragione della perdurante Per_1
proprietà del vano terraneo (non oggetto di cessione )”.
Le argomentazioni suddette sono state confermate dalla Corte d'Appello che ha rigettato l'appello incidentale proposto dai signori . CP_1 Ne deriva il diritto di ad utilizzare l'accesso al cortile Parte_1
comune dalla via pubblica e quindi ad ottenre dai convenuti la chiave del cancello ivi apposto.
Sotto tale profilo, infatti, non puo essere accolta l'eccezione dei convenuti secondo i quali “il titolo di acquisto, astrattamente legittimante la richiesta attorea, con il decorso del tempo e il man cato esercizio del diritto aveva determinato la perdita dello stesso, secondo i principi dettati dalla eccezione di usucapione”.
Richiamato il principio secondo il quale “incombe su chi invoca l'acquisto per usucapione o ne eccepisce l'acquisto, l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio (Cassazione Sentenza n. 22442 /2019), principio valido anche nel caso di mera eccezione di usucapione, nel caso di specie va poi rimarcato che la richiesta delle chiavi del cancello suddetto è stata formulata dall'attuale parte attrice fin dal 2003.
Tale dato emerge dalla citata sentenza del Tribunale di Avellino n.
1306/2016, che ha dichiarato inammissibile per tardività della costituzione in giudizio la domanda riconvenzionale subordinata con cui i convenuti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto di comproprietà della sul cortiletto in questione, con condanna degli attori alla Per_1
consegna di copia delle chiavi del cancello di chiusura.
La sentenza suddetta evidenzia al riguardo che la predetta domanda riconvenzionale è stata formulata con la comparsa di costituzione depositata in 10.12.2003, ragion per cui risulta accertato che, quantomeno da tale data, è stata giudizialmente richiesta la chia ve del cancello.
Non vi è quindi evidenza del decorso del termine ventennale indispensabile perche sia accolta l'eccezione di usucapione proposta dai convenuti. In ogni caso, non essendo stata fornita, da parte dei convenuti, la prova di quanto eccepito, va rigettata l'eccezione di usucapinone ed accolta la domanda attorea in ordine alla consegna delle chiavi del cancello che consente l'accesso al cortile comune dalla via pubblica.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno per la mancata libera fruizione dell'accesso al detto cortile, sin dal 2001.
In tema di responsabilità extracontrattuale è, infatti, incontroverso il principio secondo il quale il soggetto che richiede il risarcimento dei danni deve provare l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del danneggiante (ex multis Cass. Civ., Sez. 3, N. 16903 del
13-06-2023).
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prov a del danno ricevuto. Al contrario risulta dagli atti che la stessa ha sempre avuto accesso al cortile attraverso il vano garage di sua proprietà.
L'accoglimento parziale della domanda originariamente proposta, comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc.
Le spese di lite, compensate nella misura del 50%, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda vanno poste - per il principio di soccombenza - per la residua parte a carico dei convenuti in solido e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e in persona del
GOP Avv. Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Condanna e alla Controparte_1 Controparte_2
consegna in favore di della chiave del cancello di Parte_1
accesso al cortile comune dalla via pubblica del Comune di
Quadrelle (AV).
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Pt_1
nei confronti dei convenuti;
[...]
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per l'effetto condanna il e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla refusione in favore di , della Parte_1 residua parte che liquida nella già ridotta misura di €. 2.538,50 per compensi ed €. 118,50 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e
C.p.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario
Così deciso il 18/04/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale