Sentenza 12 ottobre 2021
Improcedibile
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04090/2025REG.PROV.COLL.
N. 03413/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3413 del 2022, proposto da
Radio Dimensione Suono s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi, Mauro Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Amiconi in Roma, viale G. Mazzini 88;
contro
Regione LA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR LA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del LA), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Prima) n. 10496/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udita in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams", l’avv. Elisa Caprio;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in esame, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del TAR LA n. 10496/22, di rigetto del ricorso proposto dall’odierna appellante avverso la determinazione della Regione LA prot. n. A05781/2013 del 12.07.2013, avente ad oggetto: “ Provvedimento di riduzione a conformità dei valori di emissione del campo elettromagnetico generato dagli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva in loc. Pianillo nel Comune di Segni ”;
- rilevato che, come rilevato dalla Regione LA nelle memorie depositate in data 4.4.2025, a seguito di tale provvedimento non è stata assunta alcuna determinazione concreta nei confronti dell’odierna appellante;
- rilevato che, a cagione dell’alto tempo trascorso dall’adozione del provvedimento impugnato in primo grado (circa 12 anni), e dell’assenza di concrete determinazioni assunte nei confronti dell’appellante, il suddetto provvedimento abbia oramai perduto la propria efficacia;
- preso atto della mancata prospettazione, da parte dell’appellante, di interesse di natura risarcitoria;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, e in conformità alla relativa eccezione dell’Amministrazione appellata, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante;
- ritenuto che la natura particolarmente tecnica delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO