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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/10/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro dott. Fabio Licata;
ad esito dell'udienza del 16.7.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3056/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata in [...], il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], ivi elettivamente domiciliata in Via
AR TI n. 24, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caputo (c.f.:
[...]
; pec: , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (C.F. Controparte_1
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari P.IVA_1 P.IVA_2
C.F. PEC FAX C.F._3 Email_2
06.98684299, giusta Procura Generale alle liti resa in Notar di Persona_1
Roma, in data 04.05.2022, rep. 55418, racc. 16104, registrata il 04.05.2022, al n. 5514, serie 1/T della Funzione Affari Legali della Società stessa, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Patti sito in Via Garibaldi snc, giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato in data 2.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, per ottenere la dichiarazione di nullità della sanzione della sospensione CP_1 per n. 10 giorni lavorativi irrogata con provvedimento del 15-25/9/2023 a seguito dei fatti contestati con nota prot. CA/RUO/MASI/242/23/RIS del 9/8/2023.
Esponeva di essere la direttrice dell'Ufficio Postale di Caronia e precisava che l'anzidetta contestazione le era stata mossa in riferimento a delle operazioni effettuate dalla cliente dopo la morte della sorella nel periodo dal 5 Controparte_2 Per_2
Maggio al 20 Ottobre 2020.
Riferiva che tali operazioni, di ingente valore economico, sarebbero state oggetto di analisi da parte dell'Ufficio Ispezioni della società resistente, a fronte della denuncia della che aveva dichiarato di non esserne a conoscenza e di non averle mai CP_2 autorizzate.
Precisava che le contestazioni formulate dalla società resistente erano le seguenti:
- violazione del Manuale di Sicurezza UP, per avere effettuato operazioni in
“retrosportelleria”.
- violazione del Manuale di Successioni per avere effettuato una scorretta apertura della pratica afferente la successione della sorella della;
Controparte_2
- omessa segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi del D.Lgs. n.231/2007, per non avere segnalato le operazioni insolite e di ingente entità effettuate, tenuto conto del profilo della cliente.
Tanto premesso, rilevava la nullità della sanzione per violazione del diritto di audizione
– difesa, nonostante la richiesta formalizzata con comunicazione del 18.8.23;
Sosteneva, ancora, la tardività della contestazione disciplinare, rilevando che i fatti sarebbero avvenuti nel periodo tra Maggio e Ottobre 2020, mente la CP_3 sarebbe stata a conoscenza dei fatti già a gennaio 2021, quando perveniva presso l'ufficio la diffida dell'Avv. portata a conoscenza del Direttore di Filiale p.t., al CP_4 quale erano state formulare delle controdeduzioni con mail del 21.1.2021.
Nel merito, deduceva l'illegittimità della sanzione irrogata sostenendo l'infondatezza delle violazioni contestate, poiché si sarebbe trattato di condotte conformi alla prassi adottata dai dipendenti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione irrogata.
Pag. 2 di 9 si costituiva in giudizio con memoria del 27.6.2024, rilevando la Controparte_1 sussistenza dei motivi a fondamento della sanzione, stante la sussistenza dei fatti contestati come dettagliatamente ricostruiti.
Sosteneva che la tempestività della contestazione non può prescindere dalla valutazione della complessità della struttura aziendale e dalla necessità di condurre una adeguata attività ispettiva, sottolineando che, nel caso in esame, il tempo trascorso tra l'acquisizione della notizia dei fatti e la contestazione degli specifici addebiti a carico della ricorrente sarebbe perfettamente compatibile con la natura degli accertamenti da condurre e il rispetto delle procedure aziendali previste al riguardo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in opposizione.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, tenuto conto delle seguenti ragioni.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di tardiva formulazione delle contestazioni rispetto alla cognizione dei fatti da parte della società datrice di lavoro.
A tal proposito, i fatti posti a fondamento del successivo provvedimento disciplinare del
15.9.2023 sono stati contestati alla ricorrente con nota del 9.8.2023, notificata in data
14.8.2023.
Tanto premesso, già dalla lettura della corposa e dettagliata lettera di contestazione emerge che la stessa è stata formulata dall'Area Risorse Umane della società resistente in considerazione dei risultati degli accertamenti condotti dall'Area Fraud Management del presso l'Ufficio postale di Caronia e contenuti nel report del 28.6.2023.
Peraltro, tale nota chiarisce che tali accertamenti sono stati attivati a seguito delle attività di indagini ispettive della Procura della Repubblica di Patti scaturite dalla denuncia sporta dalla il 16.04.2021 e integrata il 23.6.2021. CP_2
Ciò detto, risulta che l'Area delle Risorse Umane della società resistente, preposta alla valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, è venuta compiutamente a conoscenza dei fatti e degli elementi emersi a carico dell'odierno ricorrente, soltanto, a seguito dell'attività ispettiva della polizia giudiziaria.
Pag. 3 di 9 Ed infatti, nella vicenda in questione occorre necessariamente valutare due fattori oggettivi: sia la complessità degli accertamenti da compiere, stante la copiosa attività che è stata oggetto di indagine ed il fatto che gli elementi poi contestati alla sono Pt_1 emersi soltanto a seguito dell'attività ispettiva, sia la complessa struttura organizzativa di un'azienda di rilevanti dimensioni, qual è certamente la società resistente.
Conseguentemente, appare congruo il lasso di tempo impiegato per eseguire gli articolati accertamenti dell'Area Fraud Management, consistenti nell'acquisizione e consultazione di una notevole mole di documenti, nell'acquisizione di atti acquisiti nel corso delle parallele attività d'indagine penale.
D'altra parte, non appare oggettivamente dilatorio ed indice di colpevole inerzia, il lasso temporale impiegato dall'area risorse umane per valutare la rilevanza specifica di tali atti sotto il profilo disciplinare e redigere la relativa nota di contestazione a seguito dei risultati degli accertamenti condotti dall'area Fraud Management.
Infatti, considerata ancora una volta la complessità e la molteplicità dei fatti oggetti di esame e la delicatezza delle questioni da valutare, non sembra che un lasso di tempo di poco più di un mese e mezzo, possa ritenersi eccessivo per decidere se e quale sanzione adottare e procedere alle operazioni di redazione e notifica della nota di contestazione.
Pertanto, non è da ritenersi tardiva e lesiva del principio di immediatezza la contestazione disciplinare inviata alla ricorrente.
Inoltre, va osservato che non può ritenersi che la società datrice di lavoro fosse a conoscenza dei fatti oggi contestati al momento dell'invio della diffida inviata dall'avv. nell'interesse della il 21.1.2021, atteso che tale comunicazione conteneva CP_4 CP_2 soltanto una richiesta di informazioni e chiarimenti e non vi era alcuna contestazione specifica circa le condotte tenute dalla ricorrente.
Risulta parimenti infondata l'eccezione riguardante la presunta violazione del diritto di audizione- difesa.
A tal proposito, ha documentalmente dimostrato che la dipendente Controparte_1 ha, ritualmente, addotto le proprie giustificazioni con la nota del 18/08/2023, sottoscritte unitamente al suo legale di fiducia.
In definitiva, dunque, la nota di contestazione degli addebiti, appare adeguatamente dettagliata, nonché idonea a consentire alla lavoratrice l'immediata difesa, in quanto
Pag. 4 di 9 dalla stessa è possibile rinvenire sia le contestazioni sia l'indicazione delle specifiche condotte ritenute inidonee con particolare riferimento a fatti concretamente accaduti e indicati con precisa specificazione dei luoghi dei giorni e delle persone coinvolte.
In considerazione di ciò, inoltre appare dirimente anche la circostanza che parte resistente afferma di di avere inoltrato con nota in data 18.8.2023 alla società datrice di lavoro una propria rappresentazione di quanto accaduto con relativi argomenti difensivi, ritenendo prive di rilevanza disciplinare le condotte tenute sul posto di lavoro.
Tanto premesso, il provvedimento di contestazione delle condotte appare sufficientemente dettagliato e chiarisce le ragioni che hanno successivamente determinato l'applicazione della sanzione.
Ed infatti, il provvedimento cha ha irrogato la sanzione oggi impugnata, ha specificamente richiamato il contenuto della contestazione, nella quale erano state compiutamente indicate le condotte contestate e gli episodi specifici oggetto di valutazione, nonché le norme violate.
Inoltre, il provvedimento da conto della valutazione conto delle giustificazioni addotte dalla dipendente e ha disposto la sanzione dopo aver richiamato i doveri che si assumono violati in riferimento ai fatto che si ritengono accertati.
Conseguentemente, non si possono ritenere sussistenti i rilievi di natura formale come sopra formulati dalla ricorrente.
Passando al merito della vicenda, va anzitutto rilevato che la materialità dei fatti contestati appare pacifica, oltre che oggettivamente provata dalla produzione documentale in atti. ha, anzitutto, contestato alla ricorrente la violazione del Manuale di Controparte_1
Sicurezza UP, per avere effettuato operazioni in “retrosportelleria”.
In particolare, il Manuale Sicurezza UP prevede che “è precluso a soggetti estranei agli uffici l'ingresso nella zona retrosportelleria”, fatta eccezione per gli UP privi di “sala consulenza”.
Infatti, negli UP con sala consulenza è possibile in via eccezionale, effettuare operazioni commerciali, su richiesta del cliente e a discrezione del DPU, adottando le seguenti misure di sicurezza: identificazione dei soggetti allo sportello e registrazione su
Pag. 5 di 9 apposito registro, e chiusura per tutto il tempo di permanenza dei clienti dei mezzi forti e degli archivi.
Ciò detto, pur essendo vero che l'UP di Caronia è dotato di sale di consulenza, è anche vero che la ricorrente ha confermato di avere ricevuto la nella retrosportelleria, CP_2 senza però provare di aver rispettato la prassi indicata nel manuale di sicurezza e senza nemmeno indicare le ragioni che l'hanno indotta a discostarsene.
Non risulta, infatti, né che la cliente abbia chiesto di essere ricevuta in via CP_2 eccezionale in retrosportelleria, né che la stessa sia stata identificata, con annotazione della sua presenza nell'apposito registro.
La stessa ricorrente, come documentato nelle dichiarazioni rese il 7.3.2023, giusto verbale redatto dal Fraud management, ha confermato che la ha richiesto, per CP_2 tramite di un altro soggetto, un appuntamento e che, non essendoci l'addetta alle consulenze, ha ricevuto personalmente la cliente nel proprio ufficio per ragioni di comodità.
A nulla rileva la circostanza, addotta dalla , che i fatti si siano verificati in periodo Pt_1
“covid”, in quanto anche in tale periodo le condotte da tenere, ai fini della tutela della salute collettiva, erano ben determinate e stringenti e di certo non potevano porsi in contrasto con le norme previste per la sicurezza degli UP.
Dunque, la direttrice dell'ufficio postale avrebbe potuto ricevere la all'interno CP_2 della sala consulenza, atteso che per sua stessa ammissione era libera (non essendovi l'addetta) senza violare alcuna procedura e allo stesso tempo preservando la cliente.
Di contro, è emerso che la ha ricevuto la cliente ed eseguito operazioni nel Pt_1 retrosportelleria, contravvenendo a quanto previsto nel citato Manuale. ha, inoltre, contestato alla di avere violato il Manuale di Controparte_1 Pt_1
Successioni, avendo agito in maniera non conforme alla procedura per l'apertura della pratica afferente la successione di Persona_3
In particolare, la società datrice di lavoro ha contestato alla di avere mancato di Pt_1 far rendere alla la comunicazione del decesso della sorella, dalla Controparte_2 quale sarebbero derivati i blocchi normativamente previsti sui rapporti di conto cointestati, e di avere effettuato sui predetti rapporti di conto corrente diverse operazioni, che in caso di corretta esecuzione della procedura di successione con
Pag. 6 di 9 formale comunicazione del decesso, non avrebbero potuto essere eseguite in quel momento.
Secondo quanto previsto nel manuale, ai fini dell'apertura di una pratica di successione e delle operazioni conseguenti è necessario acquisire la notizia del decesso per iscritto.
La , come confermato anche nelle dichiarazioni rese il 7.3.2023, è stata resa Pt_1 edotta, seppur solo verbalmente, della dipartita della già dalla fissazione Persona_3 dell'appuntamento.
Risulta, pertanto, che la ricorrente, nonostante fosse stata informalmente a conoscenza del decesso della cointestataria dei rapporti di conto corrente, ha eseguito alcune operazioni sul predetto conto senza acquisire la comunicazione formale del decesso di e senza avviare la procedura di successione, così violando le prescrizioni Persona_3 del manuale.
È stato, altresì, contestato alla di avere omesso di effettuare le dovute Pt_1 segnalazioni di operazioni sospette, conformemente a quanto stabilito dalla normativa interna sulle operazioni sospette, per clienti che “effettuano operazioni di ingente ammontare, inusuali rispetto a quelle effettuate solitamente” e/o per clienti che
“effettuano un utilizzo di carte non coerente con il loro profilo soggettivo”.
Risulta pacifico che la direttrice dell' su richiesta di Parte_2 Controparte_2 abbia effettuato movimentazioni di ingenti somme di denaro, senza effettuare alcuna segnalazione come era suo preciso obbligo.
La stessa ricorrente, nelle dichiarazioni rilasciate agli addetti al Fraud Management il
7.3.2023, ha confermato di avere effettuato le operazioni sul conto della e di CP_2 non aver inviato alcuna segnalazione di operazioni sospette, senza specificare ulteriormente la ragione per cui ha contravvenuto ai suoi precisi doveri.
Infine, anche l'ulteriore contestazione circa l'estinzione, senza il preventivo ritiro, della carta bancomat associata al conto corrente cointestato con la defunta sorella della appare fondata. Controparte_2
Infatti, il Manuale Carte di Debito scheda PI h.2) prevede che la carta bancomat possa essere estinta senza il ritiro solo nei casi di furto o smarrimento debitamente denunciati o nei casi di mancata ricezione debitamente attestati dal cliente.
Pag. 7 di 9 A fronte di ciò, è pacifico che la abbia estinto la carta bancomat richiamata nella Pt_1 contestazione senza ritirarla, nonostante non risulti presentata né una denuncia di smarrimento, né alcuna altra attestazione di mancato recapito che legittimi tale condotta.
A nulla rileva, inoltre, la circostanza sostenuta dalla ricorrente, che la cliente si sia rifiutata di sottoscrivere il verbale di smarrimento della carta, in quanto la dipendente, conscia dei propri obblighi, ben si sarebbe potuta rifiutare di estinguere la carta non sussistendo i presupposti per poter eseguire tale procedura.
In definitiva, appare evidente che la dipendente abbia posto in essere tutte le condotte contestate, non essendo stata addotta alcun elemento idoneo a provare o la mancata commissione o la legittimità delle stesse.
Pertanto, dall'esame complessivo del quadro probatorio appare provato che la lavoratrice abbia tenuto il comportamento contestatole dal datore di lavoro in violazione dell'art. 52 lett. E, CCNL.
Conseguentemente, risulta fondata la sanzione disciplinare irrogata, la cui entità appare altresì proporzionata rispetto alla natura e gravità della violazione accertata, tenuto conto del fatto che si tratta di una plurima violazione di doveri specifici riguardanti alcune fondamentali responsabilità del direttore dell'Ufficio Postale.
A tal proposito, giova richiamare il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale: “il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impesa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio
Pag. 8 di 9 valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima.” (Cass. civ., sez. lav., sent.
11.2.2019, n. 3896)
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza sicchè deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che avuto riguardo al Controparte_1 valore della causa (parametro medio), si liquidano, ex D.M. n. 147/22, in complessivi €
321,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
PQM
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Condanna a pagare le spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 650,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Patti, 6.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro dott. Fabio Licata;
ad esito dell'udienza del 16.7.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3056/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata in [...], il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], ivi elettivamente domiciliata in Via
AR TI n. 24, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caputo (c.f.:
[...]
; pec: , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (C.F. Controparte_1
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari P.IVA_1 P.IVA_2
C.F. PEC FAX C.F._3 Email_2
06.98684299, giusta Procura Generale alle liti resa in Notar di Persona_1
Roma, in data 04.05.2022, rep. 55418, racc. 16104, registrata il 04.05.2022, al n. 5514, serie 1/T della Funzione Affari Legali della Società stessa, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Patti sito in Via Garibaldi snc, giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato in data 2.10.2023 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, per ottenere la dichiarazione di nullità della sanzione della sospensione CP_1 per n. 10 giorni lavorativi irrogata con provvedimento del 15-25/9/2023 a seguito dei fatti contestati con nota prot. CA/RUO/MASI/242/23/RIS del 9/8/2023.
Esponeva di essere la direttrice dell'Ufficio Postale di Caronia e precisava che l'anzidetta contestazione le era stata mossa in riferimento a delle operazioni effettuate dalla cliente dopo la morte della sorella nel periodo dal 5 Controparte_2 Per_2
Maggio al 20 Ottobre 2020.
Riferiva che tali operazioni, di ingente valore economico, sarebbero state oggetto di analisi da parte dell'Ufficio Ispezioni della società resistente, a fronte della denuncia della che aveva dichiarato di non esserne a conoscenza e di non averle mai CP_2 autorizzate.
Precisava che le contestazioni formulate dalla società resistente erano le seguenti:
- violazione del Manuale di Sicurezza UP, per avere effettuato operazioni in
“retrosportelleria”.
- violazione del Manuale di Successioni per avere effettuato una scorretta apertura della pratica afferente la successione della sorella della;
Controparte_2
- omessa segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi del D.Lgs. n.231/2007, per non avere segnalato le operazioni insolite e di ingente entità effettuate, tenuto conto del profilo della cliente.
Tanto premesso, rilevava la nullità della sanzione per violazione del diritto di audizione
– difesa, nonostante la richiesta formalizzata con comunicazione del 18.8.23;
Sosteneva, ancora, la tardività della contestazione disciplinare, rilevando che i fatti sarebbero avvenuti nel periodo tra Maggio e Ottobre 2020, mente la CP_3 sarebbe stata a conoscenza dei fatti già a gennaio 2021, quando perveniva presso l'ufficio la diffida dell'Avv. portata a conoscenza del Direttore di Filiale p.t., al CP_4 quale erano state formulare delle controdeduzioni con mail del 21.1.2021.
Nel merito, deduceva l'illegittimità della sanzione irrogata sostenendo l'infondatezza delle violazioni contestate, poiché si sarebbe trattato di condotte conformi alla prassi adottata dai dipendenti.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione irrogata.
Pag. 2 di 9 si costituiva in giudizio con memoria del 27.6.2024, rilevando la Controparte_1 sussistenza dei motivi a fondamento della sanzione, stante la sussistenza dei fatti contestati come dettagliatamente ricostruiti.
Sosteneva che la tempestività della contestazione non può prescindere dalla valutazione della complessità della struttura aziendale e dalla necessità di condurre una adeguata attività ispettiva, sottolineando che, nel caso in esame, il tempo trascorso tra l'acquisizione della notizia dei fatti e la contestazione degli specifici addebiti a carico della ricorrente sarebbe perfettamente compatibile con la natura degli accertamenti da condurre e il rispetto delle procedure aziendali previste al riguardo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in opposizione.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, tenuto conto delle seguenti ragioni.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di tardiva formulazione delle contestazioni rispetto alla cognizione dei fatti da parte della società datrice di lavoro.
A tal proposito, i fatti posti a fondamento del successivo provvedimento disciplinare del
15.9.2023 sono stati contestati alla ricorrente con nota del 9.8.2023, notificata in data
14.8.2023.
Tanto premesso, già dalla lettura della corposa e dettagliata lettera di contestazione emerge che la stessa è stata formulata dall'Area Risorse Umane della società resistente in considerazione dei risultati degli accertamenti condotti dall'Area Fraud Management del presso l'Ufficio postale di Caronia e contenuti nel report del 28.6.2023.
Peraltro, tale nota chiarisce che tali accertamenti sono stati attivati a seguito delle attività di indagini ispettive della Procura della Repubblica di Patti scaturite dalla denuncia sporta dalla il 16.04.2021 e integrata il 23.6.2021. CP_2
Ciò detto, risulta che l'Area delle Risorse Umane della società resistente, preposta alla valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, è venuta compiutamente a conoscenza dei fatti e degli elementi emersi a carico dell'odierno ricorrente, soltanto, a seguito dell'attività ispettiva della polizia giudiziaria.
Pag. 3 di 9 Ed infatti, nella vicenda in questione occorre necessariamente valutare due fattori oggettivi: sia la complessità degli accertamenti da compiere, stante la copiosa attività che è stata oggetto di indagine ed il fatto che gli elementi poi contestati alla sono Pt_1 emersi soltanto a seguito dell'attività ispettiva, sia la complessa struttura organizzativa di un'azienda di rilevanti dimensioni, qual è certamente la società resistente.
Conseguentemente, appare congruo il lasso di tempo impiegato per eseguire gli articolati accertamenti dell'Area Fraud Management, consistenti nell'acquisizione e consultazione di una notevole mole di documenti, nell'acquisizione di atti acquisiti nel corso delle parallele attività d'indagine penale.
D'altra parte, non appare oggettivamente dilatorio ed indice di colpevole inerzia, il lasso temporale impiegato dall'area risorse umane per valutare la rilevanza specifica di tali atti sotto il profilo disciplinare e redigere la relativa nota di contestazione a seguito dei risultati degli accertamenti condotti dall'area Fraud Management.
Infatti, considerata ancora una volta la complessità e la molteplicità dei fatti oggetti di esame e la delicatezza delle questioni da valutare, non sembra che un lasso di tempo di poco più di un mese e mezzo, possa ritenersi eccessivo per decidere se e quale sanzione adottare e procedere alle operazioni di redazione e notifica della nota di contestazione.
Pertanto, non è da ritenersi tardiva e lesiva del principio di immediatezza la contestazione disciplinare inviata alla ricorrente.
Inoltre, va osservato che non può ritenersi che la società datrice di lavoro fosse a conoscenza dei fatti oggi contestati al momento dell'invio della diffida inviata dall'avv. nell'interesse della il 21.1.2021, atteso che tale comunicazione conteneva CP_4 CP_2 soltanto una richiesta di informazioni e chiarimenti e non vi era alcuna contestazione specifica circa le condotte tenute dalla ricorrente.
Risulta parimenti infondata l'eccezione riguardante la presunta violazione del diritto di audizione- difesa.
A tal proposito, ha documentalmente dimostrato che la dipendente Controparte_1 ha, ritualmente, addotto le proprie giustificazioni con la nota del 18/08/2023, sottoscritte unitamente al suo legale di fiducia.
In definitiva, dunque, la nota di contestazione degli addebiti, appare adeguatamente dettagliata, nonché idonea a consentire alla lavoratrice l'immediata difesa, in quanto
Pag. 4 di 9 dalla stessa è possibile rinvenire sia le contestazioni sia l'indicazione delle specifiche condotte ritenute inidonee con particolare riferimento a fatti concretamente accaduti e indicati con precisa specificazione dei luoghi dei giorni e delle persone coinvolte.
In considerazione di ciò, inoltre appare dirimente anche la circostanza che parte resistente afferma di di avere inoltrato con nota in data 18.8.2023 alla società datrice di lavoro una propria rappresentazione di quanto accaduto con relativi argomenti difensivi, ritenendo prive di rilevanza disciplinare le condotte tenute sul posto di lavoro.
Tanto premesso, il provvedimento di contestazione delle condotte appare sufficientemente dettagliato e chiarisce le ragioni che hanno successivamente determinato l'applicazione della sanzione.
Ed infatti, il provvedimento cha ha irrogato la sanzione oggi impugnata, ha specificamente richiamato il contenuto della contestazione, nella quale erano state compiutamente indicate le condotte contestate e gli episodi specifici oggetto di valutazione, nonché le norme violate.
Inoltre, il provvedimento da conto della valutazione conto delle giustificazioni addotte dalla dipendente e ha disposto la sanzione dopo aver richiamato i doveri che si assumono violati in riferimento ai fatto che si ritengono accertati.
Conseguentemente, non si possono ritenere sussistenti i rilievi di natura formale come sopra formulati dalla ricorrente.
Passando al merito della vicenda, va anzitutto rilevato che la materialità dei fatti contestati appare pacifica, oltre che oggettivamente provata dalla produzione documentale in atti. ha, anzitutto, contestato alla ricorrente la violazione del Manuale di Controparte_1
Sicurezza UP, per avere effettuato operazioni in “retrosportelleria”.
In particolare, il Manuale Sicurezza UP prevede che “è precluso a soggetti estranei agli uffici l'ingresso nella zona retrosportelleria”, fatta eccezione per gli UP privi di “sala consulenza”.
Infatti, negli UP con sala consulenza è possibile in via eccezionale, effettuare operazioni commerciali, su richiesta del cliente e a discrezione del DPU, adottando le seguenti misure di sicurezza: identificazione dei soggetti allo sportello e registrazione su
Pag. 5 di 9 apposito registro, e chiusura per tutto il tempo di permanenza dei clienti dei mezzi forti e degli archivi.
Ciò detto, pur essendo vero che l'UP di Caronia è dotato di sale di consulenza, è anche vero che la ricorrente ha confermato di avere ricevuto la nella retrosportelleria, CP_2 senza però provare di aver rispettato la prassi indicata nel manuale di sicurezza e senza nemmeno indicare le ragioni che l'hanno indotta a discostarsene.
Non risulta, infatti, né che la cliente abbia chiesto di essere ricevuta in via CP_2 eccezionale in retrosportelleria, né che la stessa sia stata identificata, con annotazione della sua presenza nell'apposito registro.
La stessa ricorrente, come documentato nelle dichiarazioni rese il 7.3.2023, giusto verbale redatto dal Fraud management, ha confermato che la ha richiesto, per CP_2 tramite di un altro soggetto, un appuntamento e che, non essendoci l'addetta alle consulenze, ha ricevuto personalmente la cliente nel proprio ufficio per ragioni di comodità.
A nulla rileva la circostanza, addotta dalla , che i fatti si siano verificati in periodo Pt_1
“covid”, in quanto anche in tale periodo le condotte da tenere, ai fini della tutela della salute collettiva, erano ben determinate e stringenti e di certo non potevano porsi in contrasto con le norme previste per la sicurezza degli UP.
Dunque, la direttrice dell'ufficio postale avrebbe potuto ricevere la all'interno CP_2 della sala consulenza, atteso che per sua stessa ammissione era libera (non essendovi l'addetta) senza violare alcuna procedura e allo stesso tempo preservando la cliente.
Di contro, è emerso che la ha ricevuto la cliente ed eseguito operazioni nel Pt_1 retrosportelleria, contravvenendo a quanto previsto nel citato Manuale. ha, inoltre, contestato alla di avere violato il Manuale di Controparte_1 Pt_1
Successioni, avendo agito in maniera non conforme alla procedura per l'apertura della pratica afferente la successione di Persona_3
In particolare, la società datrice di lavoro ha contestato alla di avere mancato di Pt_1 far rendere alla la comunicazione del decesso della sorella, dalla Controparte_2 quale sarebbero derivati i blocchi normativamente previsti sui rapporti di conto cointestati, e di avere effettuato sui predetti rapporti di conto corrente diverse operazioni, che in caso di corretta esecuzione della procedura di successione con
Pag. 6 di 9 formale comunicazione del decesso, non avrebbero potuto essere eseguite in quel momento.
Secondo quanto previsto nel manuale, ai fini dell'apertura di una pratica di successione e delle operazioni conseguenti è necessario acquisire la notizia del decesso per iscritto.
La , come confermato anche nelle dichiarazioni rese il 7.3.2023, è stata resa Pt_1 edotta, seppur solo verbalmente, della dipartita della già dalla fissazione Persona_3 dell'appuntamento.
Risulta, pertanto, che la ricorrente, nonostante fosse stata informalmente a conoscenza del decesso della cointestataria dei rapporti di conto corrente, ha eseguito alcune operazioni sul predetto conto senza acquisire la comunicazione formale del decesso di e senza avviare la procedura di successione, così violando le prescrizioni Persona_3 del manuale.
È stato, altresì, contestato alla di avere omesso di effettuare le dovute Pt_1 segnalazioni di operazioni sospette, conformemente a quanto stabilito dalla normativa interna sulle operazioni sospette, per clienti che “effettuano operazioni di ingente ammontare, inusuali rispetto a quelle effettuate solitamente” e/o per clienti che
“effettuano un utilizzo di carte non coerente con il loro profilo soggettivo”.
Risulta pacifico che la direttrice dell' su richiesta di Parte_2 Controparte_2 abbia effettuato movimentazioni di ingenti somme di denaro, senza effettuare alcuna segnalazione come era suo preciso obbligo.
La stessa ricorrente, nelle dichiarazioni rilasciate agli addetti al Fraud Management il
7.3.2023, ha confermato di avere effettuato le operazioni sul conto della e di CP_2 non aver inviato alcuna segnalazione di operazioni sospette, senza specificare ulteriormente la ragione per cui ha contravvenuto ai suoi precisi doveri.
Infine, anche l'ulteriore contestazione circa l'estinzione, senza il preventivo ritiro, della carta bancomat associata al conto corrente cointestato con la defunta sorella della appare fondata. Controparte_2
Infatti, il Manuale Carte di Debito scheda PI h.2) prevede che la carta bancomat possa essere estinta senza il ritiro solo nei casi di furto o smarrimento debitamente denunciati o nei casi di mancata ricezione debitamente attestati dal cliente.
Pag. 7 di 9 A fronte di ciò, è pacifico che la abbia estinto la carta bancomat richiamata nella Pt_1 contestazione senza ritirarla, nonostante non risulti presentata né una denuncia di smarrimento, né alcuna altra attestazione di mancato recapito che legittimi tale condotta.
A nulla rileva, inoltre, la circostanza sostenuta dalla ricorrente, che la cliente si sia rifiutata di sottoscrivere il verbale di smarrimento della carta, in quanto la dipendente, conscia dei propri obblighi, ben si sarebbe potuta rifiutare di estinguere la carta non sussistendo i presupposti per poter eseguire tale procedura.
In definitiva, appare evidente che la dipendente abbia posto in essere tutte le condotte contestate, non essendo stata addotta alcun elemento idoneo a provare o la mancata commissione o la legittimità delle stesse.
Pertanto, dall'esame complessivo del quadro probatorio appare provato che la lavoratrice abbia tenuto il comportamento contestatole dal datore di lavoro in violazione dell'art. 52 lett. E, CCNL.
Conseguentemente, risulta fondata la sanzione disciplinare irrogata, la cui entità appare altresì proporzionata rispetto alla natura e gravità della violazione accertata, tenuto conto del fatto che si tratta di una plurima violazione di doveri specifici riguardanti alcune fondamentali responsabilità del direttore dell'Ufficio Postale.
A tal proposito, giova richiamare il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale: “il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impesa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso;
ne consegue che è precluso al giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la misura. Solo nel caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio
Pag. 8 di 9 valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima.” (Cass. civ., sez. lav., sent.
11.2.2019, n. 3896)
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza sicchè deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che avuto riguardo al Controparte_1 valore della causa (parametro medio), si liquidano, ex D.M. n. 147/22, in complessivi €
321,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
PQM
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso.
- Condanna a pagare le spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 650,00 per onorari oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Patti, 6.10.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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