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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7454 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Renzullo ed elettivamente C.F._1
domiciliato in TO EL CO (NA) alla Via Circumvallazione 44, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Flavia Spanò ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via
B. Martirano III Traversa n. 5, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza EL giorno
11.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2020 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.10.1997 a Napoli (atto n. 88 parte II S. A Sez. M anno 1997) con l'epigrafata resistente, dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla coniuge, assegnazione ELla casa coniugale, nulla per il mantenimento ELla resistente;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito al ricorrente, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 300,00 mensili, risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti nella fase presidenziale, il Presidente, con ordinanza EL 26.09.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza EL 03.02.2023.
All'udienza ELl'11.12.2024, viste le conclusioni dalle parti rassegnate mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero
è stato tempestivamente informato EL deposito EL ricorso e EL decreto di fissazione ELl'udienza nonché ELl'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità EL procedimento e la sentenza adottata all'esito ELlo stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio EL pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione ELla rimessione ELla causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato EL processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità ELle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio ELla separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché EL tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento ELla domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, vanno, invece, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione
è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto ELla pronuncia di addebito ELla separazione è, pertanto, ai sensi ELl'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura EL rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi -
i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito ELla separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi ELl'intollerabilità ELl'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma EL quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla feELtà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse ELla famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni ELla famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento ELla pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte ELl'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi ELla intollerabilità ELla convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n.
8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - ELla intollerabilità ELla convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n.
2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n.
281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parti non abbiano fornito prova dei rispettivi assunti avendo articolato prove generiche ritenute inammissibili proprio in quanto inidonee a fondare una pronuncia dui addebito.
Il rigetto ELla domanda di addebito proposta dalla resistente comporta conseguentemente il rigetto ELla domanda di risarcimento dei danni formulata, mancando la prova EL fatto ingiusto ex art. 2043 c.c..
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) il ricorrente lavora come infermiere con una retribuzione mensile di circa € 1.500,00; è Parte_1
proprietario di due appartamenti concessi in locazione per i quali percepisce canone di € 420,00, quanto all'immobile sito a Torino, ed un canone di € 350,00, quanto all'immobile sito in
Giugliano in Campania;
non sostiene costi abitativi atteso che vive presso l'abitazione ELl'attuale compagna (circostanza dedotta dalla resistente e non specificamente contestata dal ricorrente il quale, tra l'altro, non produce alcun contratto di locazione); è gravato dalla rata EL mutuo di euro 380,00 contratto con , accesso durante il matrimonio nonché dalla CP_2
rata di un finanziamento Compass ammontante ad € 180,00 al mese;
versa il mantenimento per la figlia nata dalla precedente relazione nella misura di € 500,00; 2) la resistente, invece, collabora saltuariamente con le sorelle nell'attività di confezionamento di bomboniere e percepisce da queste circa euro 1.000/1.500,00 euro (cfr. dichiarazioni rese dalla resistente in sede presidenziale); vive in un appartamento condotto in locazione per il quale versa un canone mensile di € 700,00; non è proprietaria di beni immobili.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale come emersa nel corso EL giudizio, ritiene il Tribunale che tra le parti esiste una certa disparità economica patrimoniale posto che il ricorrente percepisce canoni di locazione, è titolare di beni immobili e non sostiene costi abitativi laddove la resistente è tenuta al pagamento di canone di locazione di euro 700,00. Si ritiene pertanto congruo determinare in euro 200,00 la somma che il ricorrente dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla resistente a titolo di mantenimento. La predetta somma andrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto ELle domande di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito ELla separazione formulate dalle parti;
d) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente;
e) pone a carico EL sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ELla Parte_1
resistente versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 di € 200,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio ELl'11.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7454 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Renzullo ed elettivamente C.F._1
domiciliato in TO EL CO (NA) alla Via Circumvallazione 44, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Flavia Spanò ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via
B. Martirano III Traversa n. 5, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza EL giorno
11.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2020 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.10.1997 a Napoli (atto n. 88 parte II S. A Sez. M anno 1997) con l'epigrafata resistente, dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla coniuge, assegnazione ELla casa coniugale, nulla per il mantenimento ELla resistente;
vinte le spese di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito al ricorrente, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 300,00 mensili, risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti nella fase presidenziale, il Presidente, con ordinanza EL 26.09.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza EL 03.02.2023.
All'udienza ELl'11.12.2024, viste le conclusioni dalle parti rassegnate mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero
è stato tempestivamente informato EL deposito EL ricorso e EL decreto di fissazione ELl'udienza nonché ELl'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità EL procedimento e la sentenza adottata all'esito ELlo stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio EL pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione ELla rimessione ELla causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato EL processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità ELle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio ELla separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché EL tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento ELla domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, vanno, invece, rigettate le domande di addebito proposte dalle parti.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione
è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto ELla pronuncia di addebito ELla separazione è, pertanto, ai sensi ELl'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura EL rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi -
i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito ELla separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi ELl'intollerabilità ELl'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma EL quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla feELtà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse ELla famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni ELla famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento ELla pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte ELl'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi ELla intollerabilità ELla convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n.
8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - ELla intollerabilità ELla convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n.
2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n.
281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parti non abbiano fornito prova dei rispettivi assunti avendo articolato prove generiche ritenute inammissibili proprio in quanto inidonee a fondare una pronuncia dui addebito.
Il rigetto ELla domanda di addebito proposta dalla resistente comporta conseguentemente il rigetto ELla domanda di risarcimento dei danni formulata, mancando la prova EL fatto ingiusto ex art. 2043 c.c..
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) il ricorrente lavora come infermiere con una retribuzione mensile di circa € 1.500,00; è Parte_1
proprietario di due appartamenti concessi in locazione per i quali percepisce canone di € 420,00, quanto all'immobile sito a Torino, ed un canone di € 350,00, quanto all'immobile sito in
Giugliano in Campania;
non sostiene costi abitativi atteso che vive presso l'abitazione ELl'attuale compagna (circostanza dedotta dalla resistente e non specificamente contestata dal ricorrente il quale, tra l'altro, non produce alcun contratto di locazione); è gravato dalla rata EL mutuo di euro 380,00 contratto con , accesso durante il matrimonio nonché dalla CP_2
rata di un finanziamento Compass ammontante ad € 180,00 al mese;
versa il mantenimento per la figlia nata dalla precedente relazione nella misura di € 500,00; 2) la resistente, invece, collabora saltuariamente con le sorelle nell'attività di confezionamento di bomboniere e percepisce da queste circa euro 1.000/1.500,00 euro (cfr. dichiarazioni rese dalla resistente in sede presidenziale); vive in un appartamento condotto in locazione per il quale versa un canone mensile di € 700,00; non è proprietaria di beni immobili.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale come emersa nel corso EL giudizio, ritiene il Tribunale che tra le parti esiste una certa disparità economica patrimoniale posto che il ricorrente percepisce canoni di locazione, è titolare di beni immobili e non sostiene costi abitativi laddove la resistente è tenuta al pagamento di canone di locazione di euro 700,00. Si ritiene pertanto congruo determinare in euro 200,00 la somma che il ricorrente dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla resistente a titolo di mantenimento. La predetta somma andrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto ELle domande di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito ELla separazione formulate dalle parti;
d) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente;
e) pone a carico EL sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ELla Parte_1
resistente versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Controparte_1 di € 200,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio ELl'11.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)