Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2230 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., elettivamente dom.ta in Parte_1
Torre del Greco alla via G. Marconi n.66 presso la sede dell'ente, e rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese in virtù della procura notarile in atti
OPPONENTE
E
“ , con sede in San Giovanni Controparte_1
Rotondo al viale Cappuccini n. 77, in persona del rappr.ta e difesa dall'avv. CP_2
Pasquale Salvemini in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, l , si è opposta al Parte_2
decreto ingiuntivo n. 492/23, emesso in favore della Controparte_1
per il pagamento di € 129.275,08, oltre gli interessi e spese di
[...]
L'azienda sanitaria, a fondamento della proposta opposizione, ha dedotto la non debenza della somma richiesta, in quanto, mancando una valida autorizzazione per alcune fatture portate in ingiunzione, l'importo dovuto alla ammonterebbe ad € 69.959,95 CP_1
per capitale ed € 11.189,13 per interessi.
Su tale assunto l'opponente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare essa opponente al pagamento delle somme non contestate pari a € 81.149,08 con compensazione delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la opposta che ha contestato CP_1
l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto per detta minore somma di € 81.149,08, assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza cartolare del 23.07.24 è passata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In generale, è noto che – per orientamento giurisprudenziale consolidato - in materia di ripartizione dell'onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito.
Ne deriva che alla opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di CP_1
convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il pagamento, Parte mentre l' opponente è gravata della prova circa l'esistenza di un fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata. Ora, nella specie, l'azienda opponente non mai contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, né il costo delle stesse, limitandosi ad eccepire, in ordine ad alcune prestazioni riabilitative, la mancanza, la parzialità ovvero la invalidità delle Parte autorizzazioni al ricovero fuori regione da parte dell di residenza dei pazienti.
Tale assunto tuttavia trova smentita nella documentazione prodotta in atti che ha provato sia il rapporto di accreditamento all'erogazione di prestazioni sanitarie di tipo riabilitativo residenziale, semiresidenziale, domiciliare ed ambulatoriale ex art. 26 della
L. n. 833/1978, stipulando convenzioni per gli anni 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 e
2022, in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L. di Napoli 3 Sud sia le dovute autorizzazioni per il ricovero fuori regione, come risulta dagli atti autorizzativi e di proroga allegati al ricorso monitorio ed alla seconda memoria istruttoria nel presente giudizio di opposizione.
Tale documentazione, in assenza di una circostanziata contestazione da parte dell'opponente, costituisce prova idonea a dimostrare il credito vantato dall'opposta.
L'opposizione, pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 492/2023 confermato integralmente e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'eminente taglio documentale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il D.I. n. 492/23, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi euro 6.300,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, oltre spese generali nella misura del 15%.
Torre Annunziata, 23 gennaio 2025. IL Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)