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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1391/2022 R.G. ad oggetto “vendita di cose mobili – inadempimento” promossa da
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
D'Antonio Michele e Fiorentino Maria Rosaria con studio in Angri (SA) al C.so Italia 43, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappr.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Sant'Egidio Montalbino alla Via G. Mazzini 142
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 Gennaio 2025 i difensori della parte costituita rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 c.p.c. stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c., Cass.
N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la
Pagina 1 nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 c.p.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art.2907 1° comma c.c. secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte. Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art.115 c.p.c. pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
La domanda appare, quindi, fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Innanzitutto, in considerazione della mancata costituzione della convenuta
[...]
va dichiarata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, atteso che lo CP_1 stesso risulta notificato a mezzo pec in data 04.03.2022 per l'udienza del 06.Giugno 2022
e, quindi, ben oltre il termine libero di giorni 90 previsto dalla Legge, di conseguenza va dichiarata la contumacia di detta convenuta.
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva dalla documentazione versata in atti
(contratto sottoscritto e bonifico bancario di acconto).
Nel merito, parte attrice, ex art.2697 c.c., ha provato che effettivamente la convenuta si è resa inadempiente circa l'obbligo di consegnare l'autovettura Jeep modello Compass con numero di telaio 3C4NJDCY6KT589735, regolarmente immatricolata in Italia, conseguente al contratto di compravendita del 16.06.2021 intervenuto tra le parti in causa
(cfr. contratto prodotto in atti).
Risulta provata, altresì, dall'esposizione dei fatti, dalla documentazione versata in atti,
l'avvenuto versamento da parte dell'attore, a titolo di acconto della somma di euro
10.500,00 (cfr. copia bonifico depositato in atti).
Detta circostanza, tra l'altro, non è in contestazione tra le parti anzi risulta in atti pacifica e non contraddetta.
Dall'istruttoria espletata emerge, quindi, oltre alla violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, anche una responsabilità, imputabile a dolo o colpa, tale da giustificare, ex art.1453 e 1454 c.c., la risoluzione per inadempimento.
In tal senso propendono inequivocabilmente le prove documentali e orali innanzi elencate.
Ne consegue che nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2013, n.
15705).
Pertanto, la convenuta va condannata alla restituzione della Controparte_1
Pagina 2 somma di Euro 10.500,00 - ricevuta in acconto dall'attore come acconto per Parte_1
l'acquisto della Jeep modello Compass, mai consegnata con immatricolazione italiana, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danno atteso che non risulta fornita alcuna prova circa la sussistenza e l'entità materiale del danno richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014 e riferendosi alle fasi effettivamente espletate, studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale civile di Nocera Inferiore, dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto, ex art. 1453 c.c., dichiara la risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto di compravendita del Controparte_1
16.06.2021;
2) condanna la convenuta al pagamento in restituzione della Controparte_1 somma di Euro 10.500,00 - ricevuta in acconto dall'attore e mai restituita, oltre interessi legali dalla domanda;
3) condanna, ex art.91 c.p.c., la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.140/12) per il presente giudizio e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese vive sostenute per € 264,00 e rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 14/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1391/2022 R.G. ad oggetto “vendita di cose mobili – inadempimento” promossa da
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
D'Antonio Michele e Fiorentino Maria Rosaria con studio in Angri (SA) al C.so Italia 43, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE contro
(c.f. ), in persona del suo legale rappr.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Sant'Egidio Montalbino alla Via G. Mazzini 142
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 Gennaio 2025 i difensori della parte costituita rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 c.p.c. stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c., Cass.
N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la
Pagina 1 nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 c.p.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art.2907 1° comma c.c. secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte. Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art.115 c.p.c. pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
La domanda appare, quindi, fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Innanzitutto, in considerazione della mancata costituzione della convenuta
[...]
va dichiarata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, atteso che lo CP_1 stesso risulta notificato a mezzo pec in data 04.03.2022 per l'udienza del 06.Giugno 2022
e, quindi, ben oltre il termine libero di giorni 90 previsto dalla Legge, di conseguenza va dichiarata la contumacia di detta convenuta.
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva dalla documentazione versata in atti
(contratto sottoscritto e bonifico bancario di acconto).
Nel merito, parte attrice, ex art.2697 c.c., ha provato che effettivamente la convenuta si è resa inadempiente circa l'obbligo di consegnare l'autovettura Jeep modello Compass con numero di telaio 3C4NJDCY6KT589735, regolarmente immatricolata in Italia, conseguente al contratto di compravendita del 16.06.2021 intervenuto tra le parti in causa
(cfr. contratto prodotto in atti).
Risulta provata, altresì, dall'esposizione dei fatti, dalla documentazione versata in atti,
l'avvenuto versamento da parte dell'attore, a titolo di acconto della somma di euro
10.500,00 (cfr. copia bonifico depositato in atti).
Detta circostanza, tra l'altro, non è in contestazione tra le parti anzi risulta in atti pacifica e non contraddetta.
Dall'istruttoria espletata emerge, quindi, oltre alla violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, anche una responsabilità, imputabile a dolo o colpa, tale da giustificare, ex art.1453 e 1454 c.c., la risoluzione per inadempimento.
In tal senso propendono inequivocabilmente le prove documentali e orali innanzi elencate.
Ne consegue che nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2013, n.
15705).
Pertanto, la convenuta va condannata alla restituzione della Controparte_1
Pagina 2 somma di Euro 10.500,00 - ricevuta in acconto dall'attore come acconto per Parte_1
l'acquisto della Jeep modello Compass, mai consegnata con immatricolazione italiana, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danno atteso che non risulta fornita alcuna prova circa la sussistenza e l'entità materiale del danno richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014 e riferendosi alle fasi effettivamente espletate, studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale civile di Nocera Inferiore, dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto, ex art. 1453 c.c., dichiara la risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto di compravendita del Controparte_1
16.06.2021;
2) condanna la convenuta al pagamento in restituzione della Controparte_1 somma di Euro 10.500,00 - ricevuta in acconto dall'attore e mai restituita, oltre interessi legali dalla domanda;
3) condanna, ex art.91 c.p.c., la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con D.M. n.140/12) per il presente giudizio e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese vive sostenute per € 264,00 e rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 14/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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