CASS
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2025, n. 16912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16912 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RT IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/seAt-ite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 16912 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 13/03/2025 Il Procuratore generale, Fabio Picuti, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. De AR NT ricorre avverso l'ordinanza del 21.11.2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova con la quale è stata dichiarato tardivo, quindi inammissibile, il reclamo presentato avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato la richiesta di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo compreso fra le date 15.12.2023 e 15.06.2024. Il Tribunale ha argomentato la decisione di dichiarare inammissibile il reclamo per il fatto che l'ordinanza oggetto di reclamo era stata notificata il 23.9.2024, mentre l'atto di impugnazione sarebbe stato presentato soltanto in data 4.10.2024, quindi dopo lo scadere del termine perentorio di dieci giorni stabilito dalla legge. 2. Denuncia il ricorrente la violazione di legge in relazione agli artt. 172 cod. proc. pen. e 69-bis comma 5 Ord. pen. (come sostituito dall'art. 5 d.l. 4 luglio 2024 convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112) e all'art. 24 commi 1 e 4 d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, atteso che il reclamo sarebbe stato presentato a mezzo pec in data 3.10.2024 alle ore 15,49, quindi entro le 24 ore del giorno di scadenza con le forme previste dalla legge processuale vigente in detta data. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Rileva il Collegio che dagli atti del fascicolo risulta dimostrata l'avvenuta presentazione del reclamo nel pomeriggio 'del giorno 3.10.2024 all'indirizzo di posta certificata legittimato alla ricezione degli atti per detto Ufficio giudiziario, sicché il Tribunale ha errato nel prendere in considerazione la data risultante dal timbro apposto il giorno dopo dalla cancelleria, dovendo considerare tempestivo il reclamo che è stato presentato nel termine di 10 giorni fissato dalla legge. Bisogna infatti aver riguardo al momento dell'accettazione dell'atto da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario (Sez. 4, n. 31230 del 14706/2023, Rv. 284854). 2 2. A seguito dell'accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio disponendo, quindi, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso il 13/03/2025.
lette/seAt-ite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 16912 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 13/03/2025 Il Procuratore generale, Fabio Picuti, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. De AR NT ricorre avverso l'ordinanza del 21.11.2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova con la quale è stata dichiarato tardivo, quindi inammissibile, il reclamo presentato avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova, che aveva rigettato la richiesta di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo compreso fra le date 15.12.2023 e 15.06.2024. Il Tribunale ha argomentato la decisione di dichiarare inammissibile il reclamo per il fatto che l'ordinanza oggetto di reclamo era stata notificata il 23.9.2024, mentre l'atto di impugnazione sarebbe stato presentato soltanto in data 4.10.2024, quindi dopo lo scadere del termine perentorio di dieci giorni stabilito dalla legge. 2. Denuncia il ricorrente la violazione di legge in relazione agli artt. 172 cod. proc. pen. e 69-bis comma 5 Ord. pen. (come sostituito dall'art. 5 d.l. 4 luglio 2024 convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112) e all'art. 24 commi 1 e 4 d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, atteso che il reclamo sarebbe stato presentato a mezzo pec in data 3.10.2024 alle ore 15,49, quindi entro le 24 ore del giorno di scadenza con le forme previste dalla legge processuale vigente in detta data. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Rileva il Collegio che dagli atti del fascicolo risulta dimostrata l'avvenuta presentazione del reclamo nel pomeriggio 'del giorno 3.10.2024 all'indirizzo di posta certificata legittimato alla ricezione degli atti per detto Ufficio giudiziario, sicché il Tribunale ha errato nel prendere in considerazione la data risultante dal timbro apposto il giorno dopo dalla cancelleria, dovendo considerare tempestivo il reclamo che è stato presentato nel termine di 10 giorni fissato dalla legge. Bisogna infatti aver riguardo al momento dell'accettazione dell'atto da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario (Sez. 4, n. 31230 del 14706/2023, Rv. 284854). 2 2. A seguito dell'accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio disponendo, quindi, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso il 13/03/2025.