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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7684 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice EL CC, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 10852/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
E , parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Valerio Parte_8 Parte_9
Femia
contro
:
in persona del p.t., parte resistente Controparte_1 CP_2
con il funzionario delegato Alessia Cavallo
OGGETTO: blocco anno 2013
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato il 24.03.2025, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di
GL chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno 2013 e per l'effetto chiedevano di condannare il convenuto a effettuare una nuova CP_1 ricostruzione di carriera delle medesime che includesse anche l'anno 2013, con conseguente condanna del al pagamento di ogni differenza retributiva spettate in conseguenza del corretto CP_1
inquadramento da quantificare in misura di giustizia o, in subordine, in separato giudizio, per quanto
Cont non ancora prescritto;
chiedevano altresì di condannare il a regolarizzare la loro posizione
CP_ contributiva e assicurativa con versamento all' di quanto dovuto.
Deducevano di essere tutte docenti di ruolo;
di aver prestato regolare servizio nel corso dell'anno 2013; che ai sensi del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato pagina 1 di 4 nell'anno 2013; che a seguito della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'incostituzionalità del blocco della contrattazione collettiva, avevano inviato , a Cont ottobre/novembre 2024, formale diffida al per ottenere il riconoscimento giuridico di detta annualità e la conseguente progressione di carriera, oltre alla liquidazione delle differenze stipendiali e, quindi previdenziali;
che la S.C. con ordinanza n. 16133/2024 aveva affermato il principio secondo il quale l'anno 2013 era valido ai fini giuridici, quale anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. Svolte considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_1
quinquennale e chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'oggetto della domanda attiene al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 con conseguente Cont ricostruzione di carriera che includa anche l'anno 2013 con conseguente condanna del a pagare alle ricorrenti ogni eventuale differenza retributiva spettante per effetto del corretto inquadramento e
CP_ condanna a versare all' i relativi contributi previdenziali.
Con le note di trattazione scritta, depositate il 27.06.2025, i ricorrenti hanno rinunciato al capo di domanda volto al computo dell'anno 2013 ai fini della maturazione del trattamento economico, alla luce della sentenza n. 13618/2025 della Corte di Cassazione.
Deve al riguardo richiamarsi la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13618/2025 la quale si è espressa nel senso che l'art. 9 comma 23 d.l. n. 78/2010 ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
I giudici di legittimità hanno chiarito che gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico, non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata, che prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità,
pagina 2 di 4 sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che “mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della
“non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
La “non utilità” dell'anno di servizio 2013 va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e “non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
pagina 3 di 4 Conseguentemente va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai soli ai fini giuridici dell'anno 2013 sulle loro carriere, quindi senza incidenza sul computo dell'anno 2013 ai fini della maturazione del trattamento economico.
In considerazione della richiamata recente sentenza di legittimità, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEI RICORRENTI AL RICONOSCIMENTO AI FINI
GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO NELL'ANNO 2013, SENZA INCIDENZA AI FINI
DELLA MATURAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO;
CONDANNA PER L'EFFETTO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ALLA CONSEGUENTE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEI RICORRENTI.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 30 giugno 2025
La Giudice
EL CC
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice EL CC, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 10852/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
E , parti ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Valerio Parte_8 Parte_9
Femia
contro
:
in persona del p.t., parte resistente Controparte_1 CP_2
con il funzionario delegato Alessia Cavallo
OGGETTO: blocco anno 2013
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato il 24.03.2025, i ricorrenti adivano il Tribunale di Roma in funzione di
GL chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno 2013 e per l'effetto chiedevano di condannare il convenuto a effettuare una nuova CP_1 ricostruzione di carriera delle medesime che includesse anche l'anno 2013, con conseguente condanna del al pagamento di ogni differenza retributiva spettate in conseguenza del corretto CP_1
inquadramento da quantificare in misura di giustizia o, in subordine, in separato giudizio, per quanto
Cont non ancora prescritto;
chiedevano altresì di condannare il a regolarizzare la loro posizione
CP_ contributiva e assicurativa con versamento all' di quanto dovuto.
Deducevano di essere tutte docenti di ruolo;
di aver prestato regolare servizio nel corso dell'anno 2013; che ai sensi del disposto blocco delle progressioni economiche di cui all'art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, non avevano ottenuto il riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato pagina 1 di 4 nell'anno 2013; che a seguito della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'incostituzionalità del blocco della contrattazione collettiva, avevano inviato , a Cont ottobre/novembre 2024, formale diffida al per ottenere il riconoscimento giuridico di detta annualità e la conseguente progressione di carriera, oltre alla liquidazione delle differenze stipendiali e, quindi previdenziali;
che la S.C. con ordinanza n. 16133/2024 aveva affermato il principio secondo il quale l'anno 2013 era valido ai fini giuridici, quale anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità. Svolte considerazioni in diritto, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_1
quinquennale e chiedendo il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'oggetto della domanda attiene al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013 con conseguente Cont ricostruzione di carriera che includa anche l'anno 2013 con conseguente condanna del a pagare alle ricorrenti ogni eventuale differenza retributiva spettante per effetto del corretto inquadramento e
CP_ condanna a versare all' i relativi contributi previdenziali.
Con le note di trattazione scritta, depositate il 27.06.2025, i ricorrenti hanno rinunciato al capo di domanda volto al computo dell'anno 2013 ai fini della maturazione del trattamento economico, alla luce della sentenza n. 13618/2025 della Corte di Cassazione.
Deve al riguardo richiamarsi la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13618/2025 la quale si è espressa nel senso che l'art. 9 comma 23 d.l. n. 78/2010 ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
I giudici di legittimità hanno chiarito che gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico, non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata, che prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità,
pagina 2 di 4 sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che “mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della
“non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
La “non utilità” dell'anno di servizio 2013 va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e “non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
pagina 3 di 4 Conseguentemente va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai soli ai fini giuridici dell'anno 2013 sulle loro carriere, quindi senza incidenza sul computo dell'anno 2013 ai fini della maturazione del trattamento economico.
In considerazione della richiamata recente sentenza di legittimità, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA IL DIRITTO DEI RICORRENTI AL RICONOSCIMENTO AI FINI
GIURIDICI DEL SERVIZIO PRESTATO NELL'ANNO 2013, SENZA INCIDENZA AI FINI
DELLA MATURAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO;
CONDANNA PER L'EFFETTO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ALLA CONSEGUENTE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEI RICORRENTI.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 30 giugno 2025
La Giudice
EL CC
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